| (Potere sostitutivo).
1. In caso di inosservanza da parte delle unità sanitarie
locali o delle aziende ospedaliere degli obblighi derivanti
dalla normativa statale e regionale, le regioni nominano dei
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commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti
necessari, trascorsi novanta giorni dalla relativa
richiesta.
2. In caso di inosservanza, entro il termine di cui al
comma 1 del presente articolo, da parte delle regioni e delle
province autonome, degli obblighi derivanti dalla presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
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