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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2441
DDL0143-0009
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL13-143)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Commissione nazionale).
     1.  E' istituita presso il Ministero della sanità la
  Commissione nazionale permanente per la psichiatria, organo di
  consulenza scientifica, che svolge le seguenti attività:
         a)  acquisizione di elementi specifici di
  conoscenza sullo stato dell'assistenza psichiatrica, sui
  programmi regionali e sui risultati ottenuti;
         b)  indicazione al Ministro della sanità di atti di
  indirizzo, di consulenza e di proposta alle regioni ed alle
  province autonome sugli  standard  assistenziali dei
  servizi psichiatrici e di criteri di progettazione e di
  realizzazione dei presìdi di cui all'articolo 2;
         c)  indicazione dei criteri per la diffusione delle
  conoscenze acquisite e delle esperienze svolte e per la
  omogeneizzazione delle prassi dei servizi psichiatrici;
         d)  verifica e coordinamento dei programmi di
  aggiornamento professionale e delle attività di prevenzione
  dei servizi psichiatrici;
         e)  proposizione al Ministro della sanità, entro
  sei mesi dalla istituzione della Commissione, di una carta dei
  diritti del paziente psichiatrico e di un codice di
  comportamento per gli operatori dei servizi psichiatrici.
 
                              Pag. 25
 
     2.  La Commissione nazionale permanente per la psichiatria
  è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da:
         a)  il vicepresidente del Consiglio sanitario
  nazionale;
         b)  un rappresentante dell'Istituto superiore di
  sanità;
         c)  un rappresentante del Consiglio nazionale delle
  ricerche;
         d)  tre esperti designati dalle regioni;
         e)  tre esperti del Ministero della sanità;
         f)  un esperto del Dipartimento per gli affari
  sociali;
         g)  un esperto del Ministero dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica;
         h)  un esperto del Ministero dell'interno;
         i)  un esperto del Ministero di grazia e
  giustizia;
         l)  un esperto della Società italiana di
  psichiatria;
         m)  un esperto della Federazione nazionale
  dell'ordine dei medici;
         n)  due esperti indicati dalle associazioni
  maggiormente rappresentative dei familiari dei pazienti
  psichiatrici.
     3.  Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con
  proprio decreto, alla nomina dei componenti della Commissione
  nazionale permanente per la psichiatria, la quale opera presso
  la Direzione generale degli ospedali, nel cui ambito è
  istituito, nei limiti delle attuali dotazioni organiche,
  l'ufficio speciale per la tutela della salute mentale.
     4.  L'ufficio speciale per la tutela della salute mentale
  svolge compiti istruttori, di informazione e di supporto alla
 
                              Pag. 26
 
  attività della Commissione nazionale permanente per la
  psichiatria, ed, in particolare:
         a)  verifica, in termini di efficienza e di
  efficacia, le attività dei dipartimenti di psichiatria di cui
  all'articolo 2;
         b)  raccoglie ed elabora dati statistici e di
  gestione e dati epidemiologici sull'andamento dell'assistenza
  e delle patologie psichiatriche;
         c)  propone  standard  per il funzionamento
  ottimale dei servizi psichiatrici;
         d)  promuove studi e ricerche nel campo
  epidemiologico, clinico ed organizzativo, di concerto con il
  Ministero della università e della ricerca scientifica e
  tecnologica;
         e)  propone criteri per l'aggiornamento del
  personale;
         f)  cura i rapporti con gli organismi
  internazionali e promuove scambi di informazioni ed esperienze
  con altri Paesi.
     5.  Il Ministro della sanità riferisce, in sede di
  presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo
  stato sanitario del Paese, in merito alla attuazione della
  presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-143 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0143 TOTPAG=0027 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=010 PAGFIN=0026 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=014300 00 FASCIDC=13DDL0143 SORTNAV=0014300 000 00000 ZZDDLC143 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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