| (Commissione nazionale).
1. E' istituita presso il Ministero della sanità la
Commissione nazionale permanente per la psichiatria, organo di
consulenza scientifica, che svolge le seguenti attività:
a) acquisizione di elementi specifici di
conoscenza sullo stato dell'assistenza psichiatrica, sui
programmi regionali e sui risultati ottenuti;
b) indicazione al Ministro della sanità di atti di
indirizzo, di consulenza e di proposta alle regioni ed alle
province autonome sugli standard assistenziali dei
servizi psichiatrici e di criteri di progettazione e di
realizzazione dei presìdi di cui all'articolo 2;
c) indicazione dei criteri per la diffusione delle
conoscenze acquisite e delle esperienze svolte e per la
omogeneizzazione delle prassi dei servizi psichiatrici;
d) verifica e coordinamento dei programmi di
aggiornamento professionale e delle attività di prevenzione
dei servizi psichiatrici;
e) proposizione al Ministro della sanità, entro
sei mesi dalla istituzione della Commissione, di una carta dei
diritti del paziente psichiatrico e di un codice di
comportamento per gli operatori dei servizi psichiatrici.
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2. La Commissione nazionale permanente per la psichiatria
è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta da:
a) il vicepresidente del Consiglio sanitario
nazionale;
b) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) tre esperti designati dalle regioni;
e) tre esperti del Ministero della sanità;
f) un esperto del Dipartimento per gli affari
sociali;
g) un esperto del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
h) un esperto del Ministero dell'interno;
i) un esperto del Ministero di grazia e
giustizia;
l) un esperto della Società italiana di
psichiatria;
m) un esperto della Federazione nazionale
dell'ordine dei medici;
n) due esperti indicati dalle associazioni
maggiormente rappresentative dei familiari dei pazienti
psichiatrici.
3. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con
proprio decreto, alla nomina dei componenti della Commissione
nazionale permanente per la psichiatria, la quale opera presso
la Direzione generale degli ospedali, nel cui ambito è
istituito, nei limiti delle attuali dotazioni organiche,
l'ufficio speciale per la tutela della salute mentale.
4. L'ufficio speciale per la tutela della salute mentale
svolge compiti istruttori, di informazione e di supporto alla
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attività della Commissione nazionale permanente per la
psichiatria, ed, in particolare:
a) verifica, in termini di efficienza e di
efficacia, le attività dei dipartimenti di psichiatria di cui
all'articolo 2;
b) raccoglie ed elabora dati statistici e di
gestione e dati epidemiologici sull'andamento dell'assistenza
e delle patologie psichiatriche;
c) propone standard per il funzionamento
ottimale dei servizi psichiatrici;
d) promuove studi e ricerche nel campo
epidemiologico, clinico ed organizzativo, di concerto con il
Ministero della università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
e) propone criteri per l'aggiornamento del
personale;
f) cura i rapporti con gli organismi
internazionali e promuove scambi di informazioni ed esperienze
con altri Paesi.
5. Il Ministro della sanità riferisce, in sede di
presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo
stato sanitario del Paese, in merito alla attuazione della
presente legge.
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