| (Commissione regionale).
1. E' istituita, a livello regionale, una commissione per
la psichiatria con compiti di vigilanza sull'organizzazione,
sull'attività e sui risultati dei dipartimenti di psichiatria
di cui all'articolo 2, e con funzioni consultive e
propositive.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta
dall'assessore regionale alla sanità ed è composta
dall'assessore regionale ai servizi sociali, da tre esperti
designati dalla regione, dei quali almeno uno docente
universitario, da un primario responsabile di dipartimento di
psichiatria ogni cinque o frazione di cinque esistenti nella
regione e da due esperti designati dalle associazioni
maggiormente rappresentative dei familiari dei pazienti
psichiatrici.
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