| (Finanziamento).
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente
legge e per la gestione complessiva dei dipartimenti di
psichiatria di cui all'articolo 2, è vincolata una quota di
spesa corrispondente a non meno del 6 per cento del Fondo
sanitario nazionale; è altresì vincolata una quota pari all'8
per cento dello stanziamento di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per
interventi di costruzione e di ristrutturazione delle
strutture previste dalla presente legge. I finanziamenti
vincolati sono attribuiti ad ogni regione ed alle province
autonome sotto forma di somme assegnate ai relativi
dipartimenti psichiatrici.
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