| 1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa
svolte ai sensi dell'articolo 1, al termine dei suoi lavori
nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro
sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.
2. La Commissione può altresì presentare, anche
contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una
relazione che
Pag. 3
individui in modo specifico gli interventi normativi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c).
| |