| 1. La Commissione è composta da dodici senatori e da
dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in modo tale che siano rappresentati, in
proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del
Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
| |