| 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
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disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno
che la Commissione stessa decida diversamente.
3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione
può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera
e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.
4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre
indagini sia penali sia amministrative già acquisite; può
inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad
istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organi inquirenti.
5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non
si deve fare menzione nella relazione, in ordine alle esigenze
istruttorie attinenti ad inchieste in corso.
6. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le
disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977,
n. 801.
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