| Onorevoli Colleghi! - Il secondo comma dell'articolo 22
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, prevede che ai minori
debba essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24
ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato, escludendo in
assoluto la possibilità di qualsiasi attività lavorativa
domenicale per i minorenni.
La tutela assoluta del minore che ne eviti lo sfruttamento
nel mondo del lavoro, presupposto che muove dietro questa
norma, è certamente condivisibile, ma si ritiene altrettanto
importante introdurre la modifica oggetto di questa proposta
di legge.
In una società come la nostra in cui accumulare un numero
più alto possibile di esperienze lavorative, soprattutto in
età giovanile, significa poter inserirsi nel mondo del lavoro
con più facilità, occorre rimuovere ogni ostacolo che limiti
tali possibilità.
Escludendo in assoluto la possibilità, per chi offre
occupazione, di potersi avvalere del lavoro minorile
domenicale prevedendo, fra l'altro, sanzioni abbastanza severe
per chi trasgredisce tale norma, significa negare quasi del
tutto ai minori l'opportunità di conseguire delle esperienze
molto importanti per la loro formazione professionale.
La proposta di legge in oggetto ha come scopo quello di
concedere al datore di lavoro la possibilità di assumere
minori avvalendosi, nel periodo stagionale non scolastico,
delle loro prestazioni anche la domenica e prevedendo, nel
contempo, un diverso giorno di riposo settimanale.
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