| 1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo
di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato. Tale
riposo, nel periodo stagionale non scolastico, può essere
concesso in un giorno diverso dalla domenica".
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