Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2467
DDL0147-0004
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Diritti e doveri).
     1.  Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere
  il diritto all'informazione di tutti i cittadini; a tale fine
  egli ricerca e diffonde ogni notizia od informazione che
  ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità dei
  fatti e con la maggiore accuratezza possibile.  La
  responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale
  sempre nei confronti di qualsiasi altra; il giornalista non
  può mai subordinarla ad interessi di altri e, particolarmente,
 
                               Pag. 4
 
  a quelli dell'editore, del Governo o di altri organismi dello
  Stato.
     2.  Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare
  la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza
  e di non discriminare alcuno per motivi di razza, lingua,
  religione, sesso, condizioni fisiche e mentali, od opinioni
  politiche.
     3.  Il giornalista ha il dovere di rispettare il diritto
  alla presunzione di innocenza.
     4.  Il giornalista deve, altresì, rispettare il diritto dei
  cittadini a ricevere una informazione corretta, sempre
  distinta dal messaggio pubblicitario.  Il giornalista deve,
  pertanto, rendere sempre riconoscibile l'informazione
  pubblicitaria e porre il pubblico in grado di riconoscere il
  lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.
     5.  Il giornalista ha il dovere di rispettare i princìpi
  sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
  Unite sui diritti dei bambini e le regole stabilite dalla
  Carta dei doveri sottoscritta a Treviso l'8 luglio 1993 per la
  tutela della personalità del minore sia come protagonista
  attivo sia come vittima di un reato.  In particolare:
         a)  non pubblica il nome o qualsiasi elemento che
  possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in
  casi di cronaca;
         b)  evita possibili strumentalizzazioni da parte di
  adulti portati a rappresentare ed a fare prevalere
  esclusivamente il proprio interesse;
         c)  valuta, comunque, se la diffusione della
  notizia relativa al minore giovi effettivamente nell'interesse
  del minore stesso.
     6.  Il giornalista tutela, altresì, i diritti e la dignità
  delle persone disabili nonché i diritti dei malati.
     7.  Il giornalista deve correggere tempestivamente ed
  accuratamente gli eventuali errori od inesattezze, in
  conformità con il dovere di rettifica, nei modi stabiliti
  dalla legge e favorire, comunque, la possibilità di
  replica.
 
                               Pag. 5
 
     8.  I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare,
  anche in sede giudiziaria, il segreto professionale quando ciò
  è richiesto dal carattere fiduciario delle fonti
  d'informazione.
     9.  Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete
  o comunque in contrasto con l'articolo 18 della
  Costituzione.
     10.  La facoltà del giornalista di esprimere commenti ed
  opinioni appartiene al diritto di parola e di critica e,
  pertanto, deve essere assolutamente libera da qualsiasi
  vincolo, ad esclusione di quelli posti dalla legge per
  l'offesa e la diffamazione delle persone.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=025 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati