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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2469
DDL0147-0006
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Consiglio nazionale). 
     1.  Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di
  seguito denominato "Consiglio nazionale", con sede in Roma, è
  composto da tre giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco
  delle professionalità, per ogni circoscrizione regionale,
  eletti tra gli iscritti nell'albo professionale con almeno
  cinque anni di anzianità.  Per ogni circoscrizione regionale
  con più di 1.500 iscritti è eletto un altro consigliere
  nazionale per ogni 3.000 iscritti eccedenti tale numero.
     2.  Per la convocazione delle assemblee regionali e per la
  costituzione dei seggi per le votazioni e gli scrutini si
  osservano, in quanto applicabili, le modalità previste per le
  elezioni dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 3.
 
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     3.  I componenti del Consiglio nazionale durano in carica
  quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre
  mandati.
     4.  Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un
  presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
  Il Consiglio nazionale elegge, inoltre, nel proprio seno, un
  comitato esecutivo, composto da nove giornalisti, di cui tre
  iscritti nell'elenco delle professionalità; tra tali membri
  sono scelti il presidente, il vice presidente, il segretario
  ed il tesoriere.
     5.  Si applicano alle cariche di membro del Consiglio
  nazionale e del comitato esecutivo le incompatibilità previste
  per i consigli regionali dall'articolo 3.
     6.  Il Consiglio nazionale designa, nel proprio seno, tre
  giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco delle
  professionalità, per l'esercizio delle funzioni di revisore
  dei conti.  Non possono essere eletti alla carica di revisori
  dei conti coloro che ricoprono od abbiano ricoperto negli
  ultimi quattro anni la carica di consigliere regionale o
  nazionale.
     7.  Il comitato esecutivo di cui al comma 4 provvede
  all'attuazione delle delibere del Consiglio nazionale e
  collabora con il presidente alla gestione ordinaria
  dell'Ordine nazionale; adotta, altresì, in caso di assoluta
  urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso con
  obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da
  convocare, in ogni caso, non oltre un mese.
     8.  Presso il Consiglio nazionale è costituita una sezione
  per la decisione dei ricorsi.  Tale sezione è composta da
  sedici consiglieri nazionali, di cui la metà deve essere
  rinnovata nel mese di dicembre di ogni anno.  L'assegnazione
  dei consiglieri alla sezione è disposta dal Consiglio
  nazionale mediante elezione.  La sezione, presieduta dal
  presidente del Consiglio nazionale o da un suo delegato, ha
  funzioni deliberative, salvo che in materia disciplinare.  La
  decisione sul ricorso può essere rimessa al Consiglio
  nazionale, quando ne sia fatta richiesta da tre componenti la
  sezione medesima.
     9.  Il Consiglio nazionale rappresenta unitariamente i
  giornalisti iscritti negli albi professionali regionali ed
 
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  assume, anche in sede giudiziaria, le iniziative idonee alla
  tutela dell'autonomia e della dignità della professione e
  degli interessi morali, culturali e professionali della
  categoria nonché alla salvaguardia della libertà di stampa
  sancita dalla Costituzione.  Oltre a quelle previste dalle
  disposizioni vigenti in materia, il Consiglio nazionale
  esercita le seguenti attribuzioni:
         a)  fornisce pareri al Ministro di grazia e
  giustizia sui progetti di legge e sui regolamenti che
  riguardano la professione giornalistica e la materia della
  stampa;
         b)  studia e segnala ai competenti organi le
  innovazioni ed i progetti legislativi o regolamentari nelle
  materie che interessano la professione e l'informazione
  giornalistica;
         c)  coordina le attività regionali e ne assicura,
  mediante apposite direttive, la necessaria uniformità;
  esercita, inoltre, la vigilanza sul regolare funzionamento
  degli ordini regionali, ai quali può richiedere gli atti e le
  notizie che ritiene opportuni;
         d)  promuove e coordina ricerche ed iniziative di
  carattere professionale, con particolare riferimento a quelle
  intese a favorire la formazione, l'aggiornamento ed il
  perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;
         e)  coordina a livello nazionale le verifiche
  periodiche sull'aggiornamento e la qualificazione
  professionale degli iscritti;
         f)  esprime parere sullo scioglimento dei consigli
  regionali, ai sensi dell'articolo 8;
         g)  decide sui conflitti di competenza tra i
  consigli regionali;
         h)  decide, in via amministrativa, sui ricorsi
  avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia di
  iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei
  praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in
  materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni;
         i)  redige il regolamento, approvato con decreto
 
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  del Ministro di grazia e giustizia, per la trattazione dei
  ricorsi e per gli affari di sua competenza;
         l)  rappresenta la professione nelle manifestazioni
  scientifiche e culturali nazionali ed internazionali; cura e
  promuove le relazioni con associazioni ed enti professionali
  stranieri con i quali può stipulare convenzioni di
  collaborazione e di reciproco riconoscimento; designa i propri
  rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni
  nazionali e internazionali;
         m)  nomina commissioni consultive;
         n)  determina, con deliberazione approvata con
  decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle
  quote annuali, dovute dagli iscritti, per le spese del proprio
  funzionamento;
         o)  stabilisce, ogni biennio, con deliberazione
  approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il
  limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli
  regionali dai rispettivi iscritti;
         p)  nomina i giornalisti componenti la commissione
  per la prova di idoneità professionale di cui all'articolo
  12;
         q)  cura il massimario delle delibere del Consiglio
  nazionale e dei consigli regionali, per garantire la
  concordanza degli indirizzi;
         r)  pubblica l'organo di stampa della categoria e
  nomina il direttore responsabile;
         s)  provvede, ogni biennio, alla pubblicazione, in
  un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali;
         t)  determina, ogni anno, la tabella, approvata con
  decreto del Ministro di grazia e giustizia, dei compensi
  minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti non
  regolate dal contratto collettivo.
     10.  Ai componenti del Consiglio nazionale si applica il
  disposto di cui al comma 12 dell'articolo 3.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=024 PAGFIN=0011 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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