| (Reclamo contro le elezioni dei consigli
regionali e del Consiglio nazionale).
1. Avverso i risultati delle elezioni per i consigli
regionali e per i relativi collegi dei revisori dei conti,
ciascun iscritto all'albo professionale può proporre reclamo
al Consiglio nazionale, entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti.
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2. Qualora il reclamo di cui al comma 1 investa l'elezione
di tutto il consiglio regionale e sia accolto, il Consiglio
nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta
giorni e con le modalità indicate dal regolamento di cui
all'articolo 24, a rinnovare interamente il consiglio
regionale e a dichiarare nulla l'elezione.
3. Avverso i risultati delle elezioni per il Consiglio
nazionale ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio
stesso, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti. In caso di accogliemento del reclamo, il Consiglio
nazionale fissa un termine, non superiore a trenta giorni,
affinché l'assemblea regionale interessata provveda al rinnovo
dell'elezione dichiarata nulla.
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