| (Albo professionale).
1. Presso ogni consiglio regionale è istituito l'albo
professionale dei giornalisti che hanno il loro domicilio
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professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del
consiglio stesso.
2. L'albo di cui al comma 1 è diviso in due sezioni: la
prima sezione comprende coloro che, avendo acquisito il titolo
di giornalista, esercitano regolarmente la professione; nella
seconda sezione, denominata "sezione speciale", sono iscritti
coloro per i quali, pur mantenendo il titolo di giornalista,
sia adottato un provvedimento di sospensione degli effetti
della iscrizione o di cancellazione per inattività od
incompatibilità, ai sensi dell'articolo 16, nonché coloro che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 10, comma
2, lettera a), non siano in grado di comprovare
l'assunzione in qualità di giornalista da parte di una azienda
editoriale. Gli iscritti in tale sezione sono esclusi
dall'elettorato attivo e passivo degli organi di cui alla
presente legge.
3. L'albo professionale deve contenere il cognome, il
nome, la data di nascita, il domicilio professionale, la
residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione
ed il titolo in base al quale è avvenuta, nonché l'indicazione
se il giornalista esercita a tempo pieno, parziale od in
maniera autonoma l'attività giornalistica. L'albo è compilato
secondo l'indice alfabetico e reca, per ciascun iscritto, il
numero d'ordine della iscrizione.
4. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'albo professionale.
5. A ciascun iscritto nell'albo professionale è rilasciata
una tessera di riconoscimento, con valore di documento,
comprovante la qualità di giornalista.
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