| (Misure in materia di servizi di pubblica
utilità e per il sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo).
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e
operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di
trasporto, nonchè l'attuazione delle deleghe alle regioni
delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse
locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della
navigazione affida, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la
ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale
governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni,
dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali
aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello
Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata
anche alla trasformazione societaria delle gestioni
governative, è operata attraverso la predisposizione e
attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle
caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende
interessate d'intesa con le regioni e sentite le
organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti
e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai
criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE)
n.1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato
dal regolamento (CEE) n.1893/91 del Consiglio, del 20 giugno
1991, nonchè all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio
un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente
sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di
lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più
idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione
delle gestioni governative, nonchè specifiche deroghe ai
regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi
cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel
corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà
le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni
debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La
gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e
gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad
affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per
quest'ultima, a far data dal 1^ gennaio 1997 e per i tre anni
seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni
commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per
i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla
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procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della
legge 15 dicembre 1990, n.385, destinando i proventi ai
processi di razionalizzazione necessari ad accrescere
l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo
1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da
attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato
alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie
attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno
inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse
destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n.297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in
gestione governativa. Le somme di cui al presente comma
saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla
Ferrovie dello Stato Spa, che renderà conto annualmente del
loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il
rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione
commissariale governativa che risulti in esubero strutturale
può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso
del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia
raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere
con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge
25 novembre 1995, n.501, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 gennaio 1996, n.11. Le aziende suddette non possono
avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.501 del 1995.
Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende
risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n.273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e
della navigazione e le regioni interessate, possono essere
attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso
aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i
servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e
le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di
concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data
26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e
procedure relative ai programmi di intervento di cui alla
legge 22 dicembre 1986, n.910, e di cui alla legge 26 febbraio
1992, n.211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18
luglio 1957, n.614.
7. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 le regioni potranno
affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le
gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a
10 a società già esistenti o che verranno costituite per la
gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e
locale, eventualmente compresi quelli attualmente in
concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi,
alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le
modalità che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure
attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente
concedente nei confronti delle predette società verranno
definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei
trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro
il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il
trasferimento
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dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni
commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8
gennaio 1931, n.148, nella legge 28 settembre 1939, n.1822, e
nel decreto-legge 13 maggio 1991, n.151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.202, che
risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo
stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire
300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al
contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono
riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello
Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e
funzionalità complessiva della rete anche attraverso la
valorizzazione delle tratte a minor traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa,
in essere alla data della trasformazione in società per
azioni, nonchè quelli contratti e da contrarre, anche
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti
disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli
effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del
debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma
in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e
la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere
per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire
annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione
produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie
dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n.725, come modificati dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, e
dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.550,
sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi,
da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire
3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi
nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare
quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata
legge 28 dicembre 1995, n.550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una
verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in
particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV
Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV
Spa, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di
indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di
determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che
consentano il trasporto delle merci, nonchè sull'attivazione
dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli
obiettivi più generali del potenziamento complessivo della
rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del
sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero
Paese e di questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n.421, è estesa all'anno 1997.
17. Con decorrenza dal 1^ aprile 1997 gli importi dovuti
per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
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9 febbraio 1972, n.171, sono corrisposti, tramite utilizzo
dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti,
dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico
delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate
nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue.
Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del
rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a
quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il
predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito
forfettariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone
ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972,
n.171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di
deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e
condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo
con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti.
Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su
decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori
dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal
1^ gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari
di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste
italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata
per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto,
fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di
trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In
maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire
commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza
dal 1^ febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali
e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può
utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza
media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei
confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è
esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli
altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione
a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1^ gennaio 1997, ogni
forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente
poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria
relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente,
definite dalle norme vigenti. E' soppressa l'esclusività
postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti
dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156. Sono
abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo,
dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549. E' fatto
obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate,
isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla
fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da
quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera
concorrenza.
20. Con decorrenza dal 1^ aprile 1997, i prezzi dei
servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle
esigenze della clientela e delle caratteristiche della
domanda, nonchè dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi
di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1^ aprile
1997, gli invii attraverso il canale postale di: a)
libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale
della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti
locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di
lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con
un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le
categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con
un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di
inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il
1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente
poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con
Pag. 4720
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse
alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le
testate giornalistiche di cui alla lettera b) che
contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per
un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in
forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di
vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa
postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche
spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza
scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
non superiore all'80 per cento di quello previsto per le
pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
21. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1997 i conti correnti
postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il
pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa
giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al
Ministero del tesoro-Pensioni di Stato. Con proprio decreto il
Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del
predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di
Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai
servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto
dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente
poste italiane e Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma
globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi.
Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei
quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210
miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma
predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto
dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da
quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996,
relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il
rimborso con quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per
la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS),
istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 14 giugno 1996,
propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei
criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996,
recante 'Linee-guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria
per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento
delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso
livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi
postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste
italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa
triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per
il riassetto dell'azienda e le modalità della loro
realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana
a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei
servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione,
equilibrio economico dell'azienda, nonchè eliminare ogni
aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di
non efficienza. Il contratto di programma previsto dal
decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, stabilirà
anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30
giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di
attuazione degli obiettivi
Pag. 4721
previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di
cui al com-ma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono
versate su apposito conto fruttifero acceso presso la
Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di
valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da
società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa
direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche
presso le agenzie postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, è differito
al 31 dicembre 1997. Il predetto termine può essere modificato
con delibera del CIPE.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in
via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito
dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare
situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati
erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle
categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà
regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un
contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
cento;
b) definizione da parte della contrattazione
medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri,
entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del
contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di
una misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti
con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1^
ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.608, le parole: 'sino al 31 dicembre
1996' sono sostituite dalle seguenti: 'sino al 31 dicembre
1997'; dopo le parole: 'alla procedura dell'amministrazione
straordinaria' sono inserite le seguenti: ', a procedure
concorsuali, a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o
affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e
controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,'. Per le
finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre
mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in
valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti
Pag. 4722
determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero da
destinare, rispettivamente, alle necessità operative
d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295. Il ricavo
netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati
rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati
annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a
concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi,
ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a
valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla
quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere
preventivamente l'assenso degli operatori economici
indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in
proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta
la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla
SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio
1977, n.227, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti:
"g- bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e
l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono
sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;
trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le
deliberazioni si intendono approvate;
g- ter) deliberare transazioni e cessioni di
crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli
indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per
l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni
dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non
vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono
approvate".
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei
mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate,
rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa,
dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive
assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente
contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17
dicembre 1990, n.397, anche a valore inferiore rispetto a
quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o
gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo
rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n.49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni
di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo
socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di
sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso
tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al
presente comma confluiscono ai conti correnti intestati,
rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui
all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, presso la
Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per
le necessità operative d'istituto.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: 'volumetria
iniziale' sono aggiunte le seguenti: 'o assentita';
b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: 'Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di
cui agli articoli 416- bis, 648- bis e 648- ter
del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino
alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene
sentenza
Pag. 4723
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti
salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n.15, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416- bis, 648- bis e 648- ter del codice
penale';
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione
in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei
terzi";
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono
inseriti i seguenti: 'Le citate sanzioni non si applicano nel
caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per
errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.
La mancata presentazione dei documenti previsti per legge
entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di
integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità
della domanda e il conseguente diniego della concessione o
autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione.';
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le
parole: '31 marzo 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15
dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei
termini';
f) al comma 6, primo periodo, le parole: '31 marzo
1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 1996';
g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
" 10- bis. Per le domande di concessione o
autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987
sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del
presente articolo, gli interessati possono chiederne la
rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente
legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: 'Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge'
sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre
1997';
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
e successive modificazioni, le norme di attuazione degli
articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10. La
misura del contributo di concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed
alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni nonchè alle loro
caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70
per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il
potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta
giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine,
si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data';
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole:
'che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale'
sono aggiunte le seguenti: ', ovvero destinata ad abitazione
principale del proprietario residente all'estero'; dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente 'La riduzione
dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento
dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui
alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n.457';
m) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: 'Se l'opera è da completare, il certificato di cui
all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28
febbraio 1985, n.47, può essere sostituito da dichiarazione
del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n.15';
Pag. 4724
n) al comma 18, le parole: 'modificativi di
quelli' sono sostituite dalle seguenti: 'modificative di
quelle';
o) alla tabella B le parole: '10.000 a m',
riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle
seguenti: '10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750
ml3';
p) al titolo della tabella D sono soppresse
le parole: 'e degli oneri concessori' e la parola: 'dovuti' è
sostituita dalla seguente: 'dovuta'; alle lettere a), b)
e c) sono soppresse le parole: 'e degli oneri
con-cessori".
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39,
comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724,
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e
successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera
d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di
cui al comma 10- bis dell'articolo 39 della citata legge
n.724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del
presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da
corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n.85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
successive modificazioni.
40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini
previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n.724, e successive modificazioni, comporta
l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute,
da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra
la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n.724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
42. Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri
concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme
dovute.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n.724, al primo comma, il primo e il secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Fatte salve le
fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso
in senso favorevole'.
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n.724, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
'Il rilascio della concessione edilizia o
dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
immobili soggetti alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29 giugno
1939, n.1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n.431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei
parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora
istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni
Pag. 4725
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione'.
45. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti
salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in
data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre
1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo
fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono stabiliti le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da
parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini
per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante
parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90,
120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il
versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di
cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione non esime
dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista
dall'articolo 15 della citata legge n.1497 del 1939.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non
dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto
del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 1996. I
soggetti che hanno presentato domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha
espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la
domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.724 del
1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile,
possono compensare il credito a loro favore scaturito dal
diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito
derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla
domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo
39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante
utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di
lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n.724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla
misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del
tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del
bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria
degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV
dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono
utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di
istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per
interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria
entro la data di entrata in vigore della presente legge,
nonchè per gli
Pag. 4726
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi
dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994,
n.724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle
aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme
vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione
delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti
relativi alle predette opere con progetti di intervento
comunale.
49. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi
all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei
lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di
liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi
ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.
50. La concessione di indennizzi, ai sensi della
legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in
cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n.47, e successive modifica-zioni.
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come
integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi
restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto
dell'articolo 9 della legge 1^ marzo 1975, n.47, e successive
modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3
dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988,
n.68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al com-ma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di
destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o
in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n.47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora
oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa
legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
In caso di inadempienza la regione, su istanza degli
interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad
acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i
contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n.47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, e successive modificazioni, su segnalazione del
prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano
un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti
sanzionatori di competenza del sindaco.
56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di
opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui
nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata,
Pag. 4727
acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata
dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può
essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre
trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro
calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai
commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già
versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto
fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se
da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con
gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera
somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio
nonchè, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n.47, introdotto dal comma 44 del presente articolo,
l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità
competenti dell'espressione del parere di cui alla citata
disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato
dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
n.724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di
nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei
vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione
di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo
39, comma 4, della citata legge n.724 del 1994. Nei successivi
atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di
un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le
norme del presente comma concernenti il contributo concessorio
non trovano applicazione per le domande di sanatoria
presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si
applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24
dicembre 1993, n.560, nonchè ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle
amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). - 1. Al momento della presentazione della
domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a
riceverla comunica all'interessato il nominativo del
responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n.241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata
relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla
conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se
il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla
data di presentazione della documentazione integrativa. Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all'autorità
competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I
termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti.
Pag. 4728
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al
comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa
non si esprima entro il termine predetto il responsabile del
procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui
al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco
indicando i motivi per i quali il termine non è stato
rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi
in cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione
del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi,
un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni,
adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della
concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi
all'attività del commissario di cui al presente comma sono a
carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla
denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza
creazione di volu-metria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che
non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito
della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate
che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del
lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data
esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati
alle disposizioni di cui alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29
giugno 1939, n.1497 e 6 dicembre 1991, n.394, ovvero a
disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la
valenza di cui all'articolo 1- bis del decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431, o della legge 18 0maggio 1989, n.183,
non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, non siano
comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline
espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
Pag. 4729
paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e
storico-testi-moniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di
prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di
programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni
progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7
è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni
tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la
data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è
subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme
nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere
eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare
la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve
emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti
la conformità dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui al comma 11,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disci-plinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata
quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si
applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli
adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo
abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono
luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di
attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle
denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre
e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni
dei professionisti abi-litati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove
entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le
previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia
all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una
nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite
condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o
integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero
mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri,
assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di
presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la
deliberazione con la quale il progetto viene approvato o
l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato
che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche
Pag. 4730
ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti
nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n.68, la lettera c) è sostituita
dalla seguente: ' c) autorizzazione edilizia, nonchè
denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore
minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base
al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati;''.
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n.47 è sostituito dal seguente: 'Le leggi
regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti,
connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di
immobili o di loro parti siano subordinati ad
autorizzazione".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,
n.468, 27 settembre 1994, n.551, 25 novembre 1994, n.649, 26
gennaio 1995, n.24, 27 marzo 1995, n.88, 26 maggio 1995,
n.193, 26 luglio 1995, n.310, 20 settembre 1995, n.400, 25
novembre 1995, n.498, 24 gennaio 1996, n.30, 25 marzo 1996,
n.154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.388, e 24
settembre 1996, n.495.
62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge
24 settembre 1996, n.495, è autorizzata a completare l'esame
delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30
settembre 1996'.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al
31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così
utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di
riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 28
dicembre 1994 e n.55 del 7 marzo 1995, che verranno versati
all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del
Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma
71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui
all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n.457, con le modalità di cui al punto 4.3. della
delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di
interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi
di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
formazione, nuclei familiari con portatori di handicap,
nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito,
nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta
tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni
ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1994, da
utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, nonchè per
Pag. 4731
la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, e
successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei
lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni
destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti
fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai
commi 78 e 79.
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457, possono
essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione
urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente
insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno
delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1968, n.97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di
concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per
l'individuazione delle particolari categorie sociali
destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e
sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata
previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.94, dall'articolo 3, comma 7- bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n.67, relativi all'annualità 1989, i cui
lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge per il mancato rilascio della concessione
edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro
tale data, il segretariato generale del Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi,
trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non
è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente
della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il
quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio
della concessione medesima. I commissari ad acta, nei
dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine,
trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei
programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la
concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto
il rilascio della concessione, il segretario generale del CER
procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi
sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n.94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla
fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso
di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei
lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore
affidatario del programma, procede alla nomina di un
commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al
presente comma.
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma
65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo
iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga
alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni
stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori
affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994. Per
la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo
di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di
esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria
Pag. 4732
delle disposizioni di cui sopra si provvede con le
disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già
realizzate sui programmi stessi, nonchè con le minori spese
derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94. Fatti salvi
gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA,
eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di
cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n.457.
67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati
in attuazione dei programmi straordinari previsti
dall'articolo 3, comma 7- bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n.67, resisi disponibili per effetto di
provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei
soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai
sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede
ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30
miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991,
n.189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge
14 dicembre 1974, n.658, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1975, n.7. Il decreto è emanato nelle stesse
modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del
comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle
somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi
sismici del gennaio 1972.
68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione
nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n.457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.493, sono revocati qualora i lavori, relativi
a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31
gennaio 1997.
69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel
caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato
nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei
lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali,
adotta, anche prima della scadenza del termine stesso,
l'accordo di programma di cui al comma 73.
70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio
1977, n.10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato
dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992,
n.179, è abrogato.
71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992,
n.179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.493, dopo il terzo periodo sono
inseriti i seguenti: 'La disponibilità del Ministero dei
lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per
contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n.203, purchè gli
accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree concordate con le
amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la
somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in
ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo'.
72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in
applicazione dell'articolo
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18 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono
direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso
articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non
ratificati alla data di pubblicazione della presente legge,
sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti
di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti
pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore
della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota
dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del
complessivo importo.
73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.493, nel comma 1 del citato articolo
8 la parola: 'sessanta' è sostituita dalla seguente:
'centottanta'.
74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni dalla legge
4 dicembre 1993, n.493, la parola: 'centoventi' è sostituita
dalla seguente: 'centottanta'.
75. Il comma 8- bis dell'articolo 3 della legge 17
febbraio 1992, n.179, introdotto dall'articolo 7 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, è
sostituito dal seguente:
"8- bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui
al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni,
ridetermina la localizzazione degli interventi e
l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione
non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi
dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli
interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori
pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n.142. All'accordo di programma
partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli
operatori pubblici e privati del settore. I fondi non
destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma,
sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire
tra le regioni".
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3
della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificate
dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal
primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto
1978, n.457.
77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione
di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di
servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della
progettazione di massima, con gli uffici che, per legge,
devono esprimere il proprio parere di compe-tenza.
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63,
lettere a), b), e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68
nonchè per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale,
si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità
degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela
degli interessi storici, artistici, architettonici ed
archeologici. A questo fine e per i casi di particolare
rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla
tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su
proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al
comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono
necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal
Pag. 4734
comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La
deliberazione comunale con la quale il comune individua le
aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli
interventi stessi.
79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i
fondi di cui al comma 63, lettera e).
80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo
stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un piano di
risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario
consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
81. Il piano di finanziamento, redatto in termini
finanziari, deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario, con
esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene
richiesta la concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
le modalità di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare
il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi
quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da
quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24
dicembre 1993, n.560;
f) il bilancio sintetico di previsione
pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di
formazione di nuovo disavanzo finanziario.
82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche
eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore
a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti
posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in
cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81
risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere
esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente
approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con
garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà
essere concessa con decreto del presidente della giunta
regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta
eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa
depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni
creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere
meramente facoltativo.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di
locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in
capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono,
in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè
al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo
dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione se non in modi
stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi
dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di
ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno
diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte
del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle
contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da
parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi
necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada
Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada
è concesso alla relativa società concessionaria un contributo
pari a lire 20 miliardi annui per il periodo
Pag. 4735
1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa
è autorizzata a contrarre.
87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova
dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria
Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui
per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la
società stessa è autorizzata a contrarre.
88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995
n.188, 24 luglio 1995, n.296, 20 settembre 1995, n.396, 25
novembre 1995, n.499, 24 gennaio 1996, n.31, 25 marzo 1996,
n.155, 25 maggio 1996, n.286, 22 luglio 1996, n.389, 20
settembre 1996, n.491.
89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1^
ottobre 1982, n.697, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n.887, come sostituito dall'articolo 1
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.121, al terzo
periodo, le parole: 'due esercizi' sono sostituite dalle
seguenti: 'quattro esercizi'.
90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.426, al
secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
'E' soggetto allo sola comunicazione al sindaco l'ampliamento
che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita
originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi
alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli
oneri previsti dalle leggi vigenti'.
91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di
carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati
dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in
misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori,
servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La
misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite
massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma
dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n.155. Rimane ferma, tranne che per la misura
dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo
contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n.109.
92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai
contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.367.
93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad
esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi
ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad
armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla
difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni
internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità
di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere
partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti
procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente
prevista, è applicata in relazione all'attività svolta
dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere
dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del
contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto
concorso, dalla stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantità della
produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del
lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in
ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve
prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei
costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di
produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del
contratto, e gli indici da applicare per il costo dei
materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota
dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può
essere
Pag. 4736
applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.
94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni
contenute nel comma 93 sono nulle.
95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n.165, è elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore
previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in
relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore
immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Ministro delle finanze.
96. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su
conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle
risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli
esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31
dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi,
compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa
comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione territoriale delle risorse.
97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in
relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non
abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20
per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia
dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro
del bilancio e della programmazione economica ne propone alla
medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente
destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di
cui al comma 96.
98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove
necessario, provvede alla riallocazione delle quote di
cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le
decisioni assunte in sede comunitaria.
99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di
investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte
inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui
ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche
relativi a finalità diverse da quelle previste dalle
rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello
Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del
bilancio e della programmazione economica le relative
proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del
Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di
nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle
previste dalle rispettive legislazioni.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse
quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui
ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare
una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti
di credito a favore delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n.1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE
destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel
triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n.32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
Pag. 4737
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma
5, della legge 11 marzo 1988, n.67.
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa
di cui alla predetta legge n.1068 del 1964 è trasformata da
sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni
a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da
altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A
valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare
fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli
interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate
le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi
medesimi, compresa la determinazine dei versamenti, la quale
può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
prevista dalla richiamata legge n.1068 del 1964; detti
versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con
contabilità separata.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione
dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle
risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto
delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei
commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal
programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il
relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria
deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo le forme di intervento
regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma
triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il
31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati
entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4.
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.58
dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su
proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60
giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate,
previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla
realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad
altri interventi tra quelli individuati nel documento
regionale di programma, assicurando il rispetto
dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza
che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il
Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di
risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così
recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle
regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28
febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento
regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto
del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi
criteri di cui al presente comma.
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate
prioritariamente per la copertura della quota di
cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e
protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi
regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno
1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi
immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento
nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo
ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro
comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme
deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela
ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine
specificamente previste per il triennio 1997-1999.
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente
Pag. 4738
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel
triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla
tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre
1995, n.273. Dalla rideterminazione così effettuata sono
escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate
entro la data di entrata in vigore della presente legge sui
fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti
locali, nonchè agli altri enti di cui al comma 214
dell'articolo 3 della presente legge.
109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni
interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi
delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo
triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende
attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi
da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per
l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei
lavori.
110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si
applica, relativamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo
Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10
febbraio 1981, n.22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29
dicembre 1987, n.534, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n.47.
112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di
petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge
10 febbraio 1981, n.22, che risultino alla data di entrata in
vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di
mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le
quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare
turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti
sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma
112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro
sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto
venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le
finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei
confronti dello Stato.
114. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il
pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.
115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo
1986, n.61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n.9, le parole: 'della scorta strategica di
proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla
lavorazione del greggio di produzione nazionale,' sono
soppresse.
116. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale
utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione
nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi
internazionali preposti o dal Governo.
117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti
pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo
le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
gli autoveicoli in dotazione.
118. Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle
autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice
Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente
svolti in gestione diretta
Pag. 4739
dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti
pubblici non economici sono affidati, previa analisi
tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a società private.
120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli
necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è
affidata, anche mediante mandato, a società specializzate
entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto
di persone e cose a società private.
121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra
quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo
delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma
122.
122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a
qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il
diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si
applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle
amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della
difesa non strettamente necessario all'espletamento delle
funzioni primarie delle amministrazioni medesime.
124. Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle
amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli enti non
territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione
delle Forze di polizia, di acquistare autovet-ture.
125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo
1980, n.70, dopo le parole: 'alla prima' sono inserite le
seguenti: 'e sino alla quinta'; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: 'In caso di contemporanea effettuazione di
più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a
un massimo di quattro maggiorazioni'.
126. Per consentire la concessione dell'agevolazione
prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504,
anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il
31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi
per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari
all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del
decreto previsto nelle note della citata tabella A. A
decorrere dal 1^ luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati
per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente,
indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel
numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico
approvato con decreto legislativo n.504 del 1995.
127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica
nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale.
L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa,
effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso
agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per
uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle
serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.
128. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità
finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio
immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui
siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici
(IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica
Pag. 4740
(INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle
disponibilità di cui al comma 129.
129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di
cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153, e
successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma,
anche di carattere speciale, vigente in materia di
investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso
strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità,
soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.549,
per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito
degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e
d'intesa con questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta
dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro.
Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal
consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
132. La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di
acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire
condizioni compatibili con i princìpi di economia di mercato e
stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o
eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni
1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le
disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra
sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834
miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il
1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485,
2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da
134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non
inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900
miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a
lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998,
appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate,
con esclusione della quota parte destinata a spese di
personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali
e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili,
a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti
di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di
spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese
aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e
della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della
difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere
operata su determinati capitoli di spese discrezionali della
medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo
speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima
amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,
6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e
6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle
spese per assistenza gratuita diretta (codice economico
5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice
economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico
5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni
di guerra (codice economico 5.1.1.) nonchè dei contributi di
cui all'articolo 1, comma 40,
Pag. 4741
della legge 28 dicembre 1995, n.549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo
8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità
(codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla
data di entrata in vigore della presente legge possono dare
luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio
dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18,
comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n.730, come determinata
dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge
finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno
1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge
finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno
1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai
capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono
complessivamente ridotti, su proposta del Ministro
dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme
comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del
bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui
capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti
pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai
sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su
appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da
aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di
imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di
impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di
quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o compensi derivanti
dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non
superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.15 alla
Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 1996, tenendo
conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei
redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente
riclassificati per l'applicazione dei parametri. La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi
siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare
complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad
esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da
immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La
definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore
aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma
183, della legge 28 dicembre 1995, n.549. La definizione non è
ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono
le ipotesi indicate nell'articolo 2- bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della
dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della
definizione presenta all'ufficio delle imposte competente,
entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i
relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico,
apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1996, pubblicato nel
Pag. 4742
supplemento ordinario n.30 alla Gazzetta Ufficiale
n.116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che
esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma
associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio
o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione
delle istanze può essere attribuita anche agli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della
qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul
territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se
riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio
l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 2- bis,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
n.656, concernente disposizioni per l'accertamento con
adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n.316. La definizione si
perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se
entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il
rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi
per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende
definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si
perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle
maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito
o tramite il competente concessionario della riscossione. Con
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche,
la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo
dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone
fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le
somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari
ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma,
maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il
30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli
interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996.
L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia
della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una
soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli
interessi legali.
139. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il
potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove
sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137,
nonchè in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui
si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra
tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, nonchè ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori
imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le
sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta
cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili
dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto
del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da
133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2- bis e 2- sexies dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse
in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì,
applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n.564 del 1994. Il maggiore imponibile definito
rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati
Pag. 4743
secondo le disposizioni dei commi 1- bis e 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995,
n.427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti
interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai
commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n.627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge
2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n.154, e successive modificazioni, e
62- ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n.427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con
adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare,
per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui
all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o
compensi di importo non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si
applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del
comma 139.
141. Gli esercenti attività di impresa in regime di
contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per
il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53,
comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e
comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione
dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n.15 alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31
gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da
137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale
relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base
della regolarizzazione devono essere indicati in apposito
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai
centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte
competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla
predetta ultima data.
142. La regolarizzazione può essere effettuata mediante
l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonchè mediante l'iscrizione di attività o di passività,
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per
cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle
predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva,
deve essere accantonato in apposita riserva, designata con
riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla
formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura
in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le
predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta
sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il
reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa,
ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata, nonchè il reddito imponibile
dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto
delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
Pag. 4744
143. Le imprese che determinano il reddito in base
all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, possono effettuare le regolarizzazioni
limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello
stesso testo unico, nelle scritture contabili previste
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono
versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se
successiva, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i
cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci
milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997;
per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese
dalla scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci
milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme
eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive
modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai
fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e
fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono
essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta
sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la
riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della
regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente
articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per
l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a
quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di
imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della
legge 28 dicembre 1995, n.549, può essere operato mediante
l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a
titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati,
entro il suddetto termine, in una apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le
categorie di contribuenti per le quali non è possibile
l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero
dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o
alle caratteristiche del processo
Pag. 4745
produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1^ gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento
dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo
tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63, è
prorogato per il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, l'imposta fissa di
bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000
dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario n.106 alla Gazzetta Ufficiale
n.196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è
elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000,
dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2- bis,
della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a
lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si
applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in
caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000
per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa
tariffa, è elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita
in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28
dicembre 1995, n.549, è aumentata a lire 1.249.600 per
ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti
alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000
per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o
cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per
riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal 1^ gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze può disporre con propri
decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello
massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1,
lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n.427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita
al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e
successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le
predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in
misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a
lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del
presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico,
nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
modalità di attuazione di quanto previsto dal presente
comma.
155. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, recante disposizioni
attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i
contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo
comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n.410, e
successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per
gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a),
numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con
l'applicazione delle apposite marche sugli atti
Pag. 4746
depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli
obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di
iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non
presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i
contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così
riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali
destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle
disposizioni vigenti.
157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre
1995, n.549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per
l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle
regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel
primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996'.
158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, recante
disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'La
ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi
corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di
acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere
di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i
proventi'.
159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le
parole: 'con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi' sono
soppresse.
160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n.556,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986,
n.759, come modificata dal decreto legislativo 1^ aprile 1996,
n.239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di
Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5
per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo è sostituito
dai seguenti: 'Le società e gli enti che hanno emesso
obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con
obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri
frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per
cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del
27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi.
Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri
frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è
dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento';
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti: 'Se gli interessi, i premi e gli
altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta
deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di
cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi
rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo
entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi
e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli
interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la
differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli
alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della
ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato
rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione
Pag. 4747
degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti".
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno
1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n.425, recante disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica, le parole: 'emesse dalle
banche' sono sostituite dalle seguenti: 'e dei titoli
similari'.
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente
articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri
frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a
partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per
l'omessa presentazione della dichiarazione relativa
all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo
8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n.438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7
gennaio 1929, n.4, relativo all'applicazione temporale delle
norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie,
e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995,
n.565, 28 febbraio 1996, n.93, 29 aprile 1996, n.230, 29
giugno 1996, n.342, 30 agosto 1996, n.449, e 23 ottobre 1996,
n.547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n.887, è sostituito dal seguente:
'Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del
mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed
estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di
scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri
strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati
finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli
enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente
capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il
loro indebitamento sull'interno e sull'estero'.
166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione
della produzione lattiera, cessa l'applicazione della
procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5,
6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n.468, e gli
adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni
non hanno effetto.
167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute
dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti
dalla legge 26 novembre 1992, n.468, e successive
modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento
delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA.
Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli
interessi calcolati al tasso legale.
168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti
criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di
montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e
di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone
svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio,
del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai
sensi del regolamento CE n.2081/93;
d) in favore dei produttori titolari
esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione
delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
della legge n.468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei
confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle
somme restituite. Ove ciò non fosse
Pag. 4748
possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
della suddetta legge n.468 del 1992.
170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti
versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997,
sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito
della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle
regioni e alle province autonome.
171. L'articolo 2- bis del decreto-legge 23 dicembre
1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n.46, è abrogato a decorrere dal periodo
1995-1996.
172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge
8 agosto 1996, n.440 e 23 ottobre 1996, n.542, e degli
articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n.463 e 23
ottobre 1996, n.552.
173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre
1992, n.468, è sostituito dal seguente:
" 6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono
avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e
sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro
dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti
hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in
cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo
1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione
alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio
1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31
dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In
tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che
il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta,
comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha
efficacia soltanto a seguito di tale verifica".
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una
quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna
riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore
medesimo.
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della
spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si
applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma
13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n.910, le
disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1^ marzo 1997, le amministrazioni
statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con
esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento
previsto dall'articolo 587 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n.827, il codice 'Ministero-capitolo' del bilancio dello Stato
a carico del quale sono state accreditate alla contabilità
medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli
ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli
provenienti dal bilancio dello Stato devono recare
l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal
Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al
presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per
fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali
sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti
dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la
qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni
nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n.580.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,
della legge 28 dicembre 1995, n.549, fermo restando l'obbligo
della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi
dello Stato in favore
Pag. 4749
dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
ciechi 'Regina Margherita' di Monza, dell'Ufficio
internazionale per la protezione delle opere letterarie, del
Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale
italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di
organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle
relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di
alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro
internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del
Centro internazionale di perfezionamento professionale e
tecnico di Torino, nonchè alle erogazioni agli istituti
italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse
ad accordi internazionali.
179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44,
della legge 28 dicembre 1995, n.549, non si applicano ai
contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed
ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n.379,
20 gennaio 1994, n.52, e 5 giugno 1995, n.221.
180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre
1995, n.549, le parole: 'lire 940 miliardi' e 'lire 800
miliardi' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
'lire 829 miliardi' e 'lire 689 miliardi'.
181. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 27 ottobre 1993, n.432, è sostituita dalla seguente:
' b) gli altri proventi relativi alla vendita di
partecipazioni dello Stato'. Dai proventi di cui al presente
comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di
cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre
1993, n.432, dopo le parole: 'titoli di Stato' sono aggiunte
le seguenti: ', nonchè per l'acquisto di partecipazioni
azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico
azionista, ai fini della loro dismissione'.
183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per
l'amministrazione e la contabilità degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.1076,
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione
provvede al rifornimento dei fondi agli enti
amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di
pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente
sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme
necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che
richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi,
intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti
responsabili di cassa degli enti medesimi";
"Art. 182. - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei
limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di
amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed
a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli
emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli
istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti
a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di
pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo
avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni
contabili".
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono
modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400.
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è
sostituito dal seguente:
'Il saggio degli interessi legali è determinato in misura
pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro,
con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato
per l'anno successivo'.
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di
personale da parte
Pag. 4750
della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8
aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n.216, e successive modificazioni, è ridotto da
475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e
quella del personale a contratto a tempo determinato è
stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione
con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n.95 del 1974, resa esecutiva con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in
conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta
fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo
2 relativamente alle modalità di accesso del personale al
ruolo.
187. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in
esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio
1982, n.41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti
tra i vari settori di intervento anche in deroga alle
percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.
188. Il comma 5- ter dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.351, è sostituito
dal seguente:
" 5- ter. I canoni per le concessioni alle società
costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n.537, sono fissati periodicamente dal
Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di
concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al
volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni
attuative sulla base delle quali possono essere definite anche
le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di
cui al presente comma e al secondo periodo del comma
1- quater del presente articolo si applicano anche alle
società che attualmente provvedono alla gestione totale degli
aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti
dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del
bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto
1985, n.449".
189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre
1993, n.537, è sostituito dal seguente:
" 10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni e
integrazioni, è annualmente determinata con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui
all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei
seguenti obiet-tivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi
europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in
funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli
tariffari differenziati in relazione all'intensità del
traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei
costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle
infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela
ambientale".
190. Per il periodo 1^ maggio-10 ottobre 1996, i diritti
aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324, e
successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati
nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto
legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1995, n.351. Dal 1^ gennaio 1997, in
attesa
Pag. 4751
dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo
10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come sostituito dal
comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come
determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto legge
n.251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari
al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel
documento di programmazione economico-finanziaria.
191. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e
terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
n.351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al
31 dicembre 1997.
192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno
obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.
Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni
di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo
ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima
(FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente
partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi
marittimi nazionali ed internazionali e relative società che
svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una
quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza del capitale sociale delle predette società, il
Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento
per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello
Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in
imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n.474.
193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e
operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da
realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea
ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative
gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione
dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la
legge stessa definirà.
194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, e
successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una
quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n.549.
195. Il termine per la presentazione della dichiarazione
di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio
1992, n.91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994,
n.736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n.542, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'In
via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute
le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti
ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più
consistente la presenza di extracomunitari, al fine di
assicurare migliori condizioni per l'integrazione,
l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in
secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate
strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi
polivalenti'.
197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio
1987, n.56, dopo la lettera h) è aggiunta la
seguente:
" h- bis) in ordine al reclutamento della manodopera
da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati
all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle
regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi
sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per
l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e
successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative
norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle
esigenze territoriali opportunamente ed appositamente
manifestate
Pag. 4752
dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e
della natura sociale degli interventi di cui trattasi".
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, le parole:
'di dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'di quindici
mesi'.
199. Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
1994, n.153, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono
soppressi;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. L'ammontare minimo del capitale versato
dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione
di mutui è determinato, per le società per azioni e per le
società in accomandita per azioni, in misura pari
all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice
civile per il capitale delle predette società; per le società
a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a
quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo,
per le società in accomandita semplice e le società
cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore
al capitale sociale minimo richiesto dal presente
decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello
stesso importo deve essere il patrimonio aziendale
dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui
al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del
patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma
1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film
ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale,
purchè successivi alla data di presentazione della domanda
finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito
cinematografico";
c) al comma 6- bis, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: 'Il film ed i proventi di spettanza del
mutuatario, nonchè il capitale sociale ovvero il patrimonio
aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel
caso di operazioni di credito cinematografico relative a film
di interesse culturale nazionale o relative a film di cui
all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come
modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge';
d) al comma 6- bis, nel secondo periodo, la
parola 'soli' è soppressa.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge
4 novembre 1965, n.1213, introdotto dall'articolo 7 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153, le parole
'tre anni' e 'triennio', contenute, rispettivamente, nel primo
e secondo periodo, sono sostituite dalle parole 'quarantadue
mesi' e 'periodo di quarantadue mesi".
201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto
1996, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
ottobre 1996, n.515, dopo la parola 'Chioggia' sono inserite
le seguenti parole: 'ivi compresi, limitatamente a lire 9
miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del
teatro 'La Fenice'.
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma
4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n.141, in
materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui
all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.141,
di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31
dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i
benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate
non scadute alla data di entrata in vigore della presente
legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse
Pag. 4753
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali
e delle provincie autonome nonchè degli enti locali possono
essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) 'Programmazione negoziata', come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le
parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attività di
competenza;
b) 'Intesa istituzionale di programma', come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale
o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano
a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per
la realizzazione di un piano pluriennale di interventi
d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c) 'Accordo di programma quadro', come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi
e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli
eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n.142; 4) le eventuali conferenze di
servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione
dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie,
ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti
all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti
pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le
procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I
controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in
attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera
f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma
quadro possono derogare alle norme ordinarie di
amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di
concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di
valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette
aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e
per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della
legge 8 giugno 1990, n.142;
d) 'Patto territoriale', come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri
soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla
lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione
dello sviluppo locale;
e) 'Contratto di programma', come tale
intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione
statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e
piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per
la realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) 'Contratto di area', come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali,
Pag. 4754
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione
delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la
creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti,
nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio
e della programmazione economica e sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo
industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE
n.2052/88, nonchè delle aree industrializzate realizzate a
norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, che
presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti
di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e
f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma
203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, approva le
intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le
modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti
territoriali e dei contratti di area e gli eventuali
finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse;
può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione
programmata disciplinandone le modalità di proposta, di
approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina
le quote da riservare per i contratti di area e per i patti
territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da
203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa
attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede
ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo
capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla
Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il
servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali
anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con
l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel
termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta:
a) individua le aree situate nel territorio di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.2052/88, e successive
modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti
territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali
dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a
favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono
individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita
omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,
tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione
infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla
incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di
evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
infraregionali; c) determina le intensità delle
agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati
con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e
comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle
imposte sui redditi e
Pag. 4755
altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce
le condizioni e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per
l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni,
favorendo la massima celerità delle relative procedure in
relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;
e) individua le amministrazioni competenti a svolgere
l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di
investimento e quella di monitoraggio e verifica
dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per
il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini
dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e- bis), e
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere del
CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo
delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità
del comma 207.
210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere
dal 1^ gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e
successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per
l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un
credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonchè
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito
d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni
dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il
versamento delle corrispondenti imposte e non può essere
complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5
milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto
l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la
partita IVA. Per le iniziative produttive intraprese nelle
aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE
n.2052/88, e successive modificazioni, le predette
disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e
per i cinque successivi.
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano
ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni
presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio
dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale,
se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia
o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della
legge 23 luglio 1991, n.223; d) sono portatori di
handicap, ai sensi dell'articolo 3 ak1della legge 5
febbraio 1992, n.104; e) iniziano un'attività nel campo
dell'efficienza energetica e della promozione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9
gennaio 1991, n.9, nel campo della raccolta differenziata e
del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento
idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino
ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di
interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il
restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali
è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al
Regolamento CEE n.880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
212. Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle
iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e alle aziende coniugali non gestite in
forma societaria, a condizione che tutti i soggetti
appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel
comma 211. Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato
a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui
al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente
lire 5 milioni, ai soci o associati
Pag. 4756
in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili;
per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il
credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a
ciascuno dei coniugi.
213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le
agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri
benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.xk
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del
presente articolo sono attuate a valere sulle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1997 cessa di avere
efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3,
secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n.88. A far tempo
da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di
inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano
comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali
o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n.797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n.88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere,
per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI,
l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza,
è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui
all'articolo 34 della legge n.88 del 1989.
216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27
febbraio 1985, n.49, le parole: 'le cooperative appartenenti
al settore di produzione e lavoro' sono sostituite dalle
seguenti: 'le cooperative, ivi comprese le piccole società
cooperative, appartenenti al settore di produzione e
lavoro'.
217. Le cooperative sociali che associno anche lavoratori
dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a) della legge 27 febbraio 1985, n.49, possono accedere
ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista
dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n.49,
sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al
capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.xk
218. Le società finanziarie costituite ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.49, per
svolgere attività di promozione delle finalità della legge
medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia
dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di
produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27
febbraio 1985, n.49, sono autorizzate a stipulare apposite
convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte
sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla
attuale consistenza del Fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n.49, un miliardo per l'anno
1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge
27 febbraio 1985, n.49, le parole: 'per la durata di quattro
anni' e la parola: 'speciale', sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n.49, dopo la parola: 'partecipino' sono inserite le
seguenti: 'anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5
della legge 31 gennaio 1992, n.59'.
221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n.49, è
aggiunto il seguente comma:
'4- bis. Le società finanziarie di cui al precedente
articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le
cooperative le
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modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi
della presente legge. Dette società finanziarie devono
utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito
della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie
partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui
all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse
alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette
somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve
indivisibili'.
222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n.49, sono conferite le somme di lire 30
miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n.49, sono
compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico
adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza
intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei
propri scopi istituzionali, nonchè i lavoratori già impegnati
in lavori socialmente utili ai sensi della normativa
vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del
presente articolo e dall'articolo 9- septies del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, pari a
lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per
l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, e
successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti
capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100
miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti
sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50
miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico
dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
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