Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


247439
ALA0121-0005
Allegato A n. 121 del 21 dicembre 1996 (ALA13-121)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4716 dello stampato)
...C2372. TESTIASS
...C2372.
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO
Art. 2.
ZZALA ZZRES ZZALA211296 ZZALA961221 ZZALA001296 ZZALA000096 ZZALA121 ZZ13 ZZTX
          (Misure in materia di servizi di pubblica
                   utilità e per il sostegno
             dell'occupazione e dello sviluppo).
     1.  Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e
  operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di
  trasporto, nonchè l'attuazione delle deleghe alle regioni
  delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse
  locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della
  navigazione affida, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, con
  proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la
  ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale
  governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni,
  dei servizi di trasporto da esse esercitati.  I bilanci di tali
  aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello
  Stato Spa.
     2.  La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata
  anche alla trasformazione societaria delle gestioni
  governative, è operata attraverso la predisposizione e
  attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle
  caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende
  interessate d'intesa con le regioni e sentite le
  organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti
  e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari
  competenti per materia.  Nella predisposizione del piano:
         a)  la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai
  criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE)
  n.1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato
  dal regolamento (CEE) n.1893/91 del Consiglio, del 20 giugno
  1991, nonchè all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio
  un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
  complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente
  sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando
  l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di
  lavoro degli autoferrotranvieri;
         b)  potrà essere prevista l'adozione di uno o più
  idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione
  delle gestioni governative, nonchè specifiche deroghe ai
  regolamenti di esercizio;
         c)  saranno separatamente quantificati i disavanzi
  cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel
  corso dell'esercizio 1996.  Il Ministro dei trasporti e della
  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà
  le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni
  debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione.  La
  gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e
  gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il controllo
  sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal
  Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
  concessione.
     3.  Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il
  Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad
  affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per
  quest'ultima, a far data dal 1^ gennaio 1997 e per i tre anni
  seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni
  commissariali governative, con esclusione dei beni non
  utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per
  i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla
 
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  procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della
  legge 15 dicembre 1990, n.385, destinando i proventi ai
  processi di razionalizzazione necessari ad accrescere
  l'efficienza delle gestioni interessate.
     4.  Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo
  1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
  della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da
  attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato
  alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie
  attualmente in gestione commissariale governativa.  Saranno
  inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse
  destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
  n.297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in
  gestione governativa.  Le somme di cui al presente comma
  saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla
  Ferrovie dello Stato Spa, che renderà conto annualmente del
  loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda.  Il
  rendiconto è comunicato altresì al Parlamento.
     5.  Il personale dipendente dalle aziende in gestione
  commissariale governativa che risulti in esubero strutturale
  può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso
  del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia
  raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati
  con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere
  con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di
  previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge
  25 novembre 1995, n.501, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 gennaio 1996, n.11.  Le aziende suddette non possono
  avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2
  dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.501 del 1995.
  Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende
  risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui
  all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
  n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
  1995, n.273.  Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e
  della navigazione e le regioni interessate, possono essere
  attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso
  aziende di trasporto regionale.
     6.  Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i
  servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di
  polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
  n.753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
  esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e
  le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione,
  secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di
  concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data
  26 novembre 1993.  Restano ferme le attuali competenze e
  procedure relative ai programmi di intervento di cui alla
  legge 22 dicembre 1986, n.910, e di cui alla legge 26 febbraio
  1992, n.211.  Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le
  disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18
  luglio 1957, n.614.
     7.  A decorrere dal 1^ gennaio 2000 le regioni potranno
  affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le
  gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a
  10 a società già esistenti o che verranno costituite per la
  gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e
  locale, eventualmente compresi quelli attualmente in
  concessione.  Tali società avranno accesso, per i loro servizi,
  alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le
  modalità che verranno stabilite, in applicazione della
  direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
  trasporti ferroviari regionali e locali.  Le procedure
  attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente
  concedente nei confronti delle predette società verranno
  definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei
  trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro
  il mese di giugno 1999.  Tali accordi definiranno il
  trasferimento
 
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  dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni
  commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
     8.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
  annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
  attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
     9.  Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8
  gennaio 1931, n.148, nella legge 28 settembre 1939, n.1822, e
  nel decreto-legge 13 maggio 1991, n.151, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.202, che
  risultino in contrasto con la presente legge.
  10.  Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo
  stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire
  300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
     11.  Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16, relative al
  contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono
  riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello
  Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e
  funzionalità complessiva della rete anche attraverso la
  valorizzazione delle tratte a minor traffico.
     12.  I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa,
  in essere alla data della trasformazione in società per
  azioni, nonchè quelli contratti e da contrarre, anche
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente
  legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti
  disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a
  totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli
  effetti debito dello Stato.  Con decreto del Ministro del
  tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del
  debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.
     13.  La revisione dei contratti di servizio e di programma
  in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e
  la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere
  per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire
  annue.
     14.  Al fine di favorire il processo di razionalizzazione
  produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie
  dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della
  legge 23 dicembre 1994, n.725, come modificati dal
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, e
  dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.550,
  sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi,
  da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire
  3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi
  nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo
  2000-2002.  Tale programma di investimenti dovrà rispettare
  quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata
  legge 28 dicembre 1995, n.550.
     15.  Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una
  verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
  sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in
  particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV
  Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV
  Spa, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di
  indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di
  determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che
  consentano il trasporto delle merci, nonchè sull'attivazione
  dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e
  della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
  di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli
  obiettivi più generali del potenziamento complessivo della
  rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del
  sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero
  Paese e di questo con l'Europa.
     16.  L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
  8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.321,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
  n.421, è estesa all'anno 1997.
     17.  Con decorrenza dal 1^ aprile 1997 gli importi dovuti
  per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui
  all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
 
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  9 febbraio 1972, n.171, sono corrisposti, tramite utilizzo
  dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti,
  dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico
  delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate
  nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue.
  Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del
  rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a
  quello di riferimento.  Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il
  predetto onere permane a carico del Tesoro ed è stabilito
  forfettariamente in lire 80 miliardi.
  18.  Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone
  ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4
  del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972,
  n.171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di
  deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e
  condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo
  con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti.
  Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su
  decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori
  dipendenti del settore pubblico e privato.  Con decorrenza dal
  1^ gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari
  di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste
  italiane.  Esso può essere definito in maniera differenziata
  per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto,
  fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di
  trattamento in presenza di caratteristiche omogenee.  In
  maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire
  commissioni a carico dei correntisti postali.  Con decorrenza
  dal 1^ febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali
  e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
  o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può
  utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza
  media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei
  confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
     19.  I servizi postali e di pagamento per i quali non è
  esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di
  monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli
  altri operatori in regime di libera concorrenza.  In relazione
  a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1^ gennaio 1997, ogni
  forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente
  poste italiane nonchè ogni forma di agevolazione tariffaria
  relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente,
  definite dalle norme vigenti.  E' soppressa l'esclusività
  postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti
  dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156.  Sono
  abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo,
  dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549.  E' fatto
  obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate,
  isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla
  fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da
  quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera
  concorrenza.
     20.  Con decorrenza dal 1^ aprile 1997, i prezzi dei
  servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
  convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle
  esigenze della clientela e delle caratteristiche della
  domanda, nonchè dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi
  di traffico.  Al fine di agevolare, anche dopo il 1^ aprile
  1997, gli invii attraverso il canale postale di:  a)
  libri;  b)  giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
  periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale
  della stampa;  c)  pubblicazioni informative di enti, enti
  locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di
  lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il
  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con
  un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le
  categorie indicate nelle lettere  a), b)  e  c),  con
  un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di
  inflazione.  A tal fine è istituito un fondo presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
  l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il
  1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente
  poste italiane.  Il funzionamento del fondo è stabilito con
 
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  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
  entro e non oltre il 31 marzo 1997.  Non possono essere ammesse
  alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le
  testate giornalistiche di cui alla lettera  b)  che
  contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
  separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per
  un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento
  dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
  c),  qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in
  forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
  vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di
  vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa
  postulatoria.  Le stampe promozionali e propagandistiche
  spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza
  scopo di lucro di cui alla lettera  c),  anche finalizzate
  alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
  non superiore all'80 per cento di quello previsto per le
  pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
     21.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1997 i conti correnti
  postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il
  pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa
  giacenza è trasferita in apposito conto corrente infruttifero
  presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al
  Ministero del tesoro-Pensioni di Stato.  Con proprio decreto il
  Ministro del tesoro stabilisce le modalità di utilizzo del
  predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di
  Stato.  Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai
  servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto
  dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente
  poste italiane e Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni è forfettariamente stabilito nella somma
  globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi.
  Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei
  quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210
  miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.  La somma
  predetta è comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto
  dovuto all'Ente poste italiane per l'attività gestionale da
  quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996,
  relativamente agli importi per i quali è stato chiesto il
  rimborso con quantificazione forfettaria.
     22.  Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per
  la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS),
  istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata
  nella  Gazzetta Ufficiale  n.138 del 14 giugno 1996,
  propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei
  criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996,
  recante 'Linee-guida per la regolazione dei servizi di
  pubblica utilità', pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
  n.118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria
  per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento
  delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso
  livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi
  postali.
     23.  Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste
  italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa
  triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per
  il riassetto dell'azienda e le modalità della loro
  realizzazione.  Tale riassetto deve portare l'azienda italiana
  a risultati in linea con gli  standard  realizzati a
  livello europeo in tema di qualità e caratteristiche dei
  servizi prestati, produttività, costi unitari di produzione,
  equilibrio economico dell'azienda, nonchè eliminare ogni
  aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di
  non efficienza.  Il contratto di programma previsto dal
  decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, stabilirà
  anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico
  dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
     24.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
  comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30
  giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di
  attuazione degli obiettivi
 
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  previsti dal contratto di programma e del piano di impresa di
  cui al com-ma 23.
     25.  Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e
  prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono
  versate su apposito conto fruttifero acceso presso la
  Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
     26.  Le operazioni di collocamento e di distribuzione di
  valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da
  società per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa
  direttamente o indirettamente possono essere effettuate anche
  presso le agenzie postali.
     27.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del
  decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, è differito
  al 31 dicembre 1997.  Il predetto termine può essere modificato
  con delibera del CIPE.
     28.  In attesa di un'organica riforma del sistema degli
  ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
  sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
  delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in
  via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche
  attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito
  dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare
  situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati
  erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle
  categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
  ammortizzatori sociali.  Nell'esercizio della potestà
  regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e
  criteri direttivi:
         a)  costituzione da parte della contrattazione
  collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un
  contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
  cento;
         b)  definizione da parte della contrattazione
  medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri,
  entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse
  costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
  correlati contributi figurativi;
         c)  eventuale partecipazione dei lavoratori al
  finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del
  contributo;
         d)  in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
  della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di
  una misura addizionale non superiore a tre volte quella della
  contribuzione stessa;
         e)  istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti
  con il concorso delle parti sociali;
         f)  conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
  maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
  lire 150 miliardi.
     29.  Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1^
  ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 novembre 1996, n.608, le parole: 'sino al 31 dicembre
  1996' sono sostituite dalle seguenti: 'sino al 31 dicembre
  1997'; dopo le parole: 'alla procedura dell'amministrazione
  straordinaria' sono inserite le seguenti: ', a procedure
  concorsuali, a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o
  affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
  degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e
  controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,'.  Per le
  finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di
  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi.
     30.  La Sezione speciale per l'assicurazione del credito
  all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono
  autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre
  mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in
  valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti
 
                             Pag. 4722
 
  determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di
  concerto con il Ministro del commercio con l'estero da
  destinare, rispettivamente, alle necessità operative
  d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui
  all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.295.  Il ricavo
  netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati
  rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
     31.  La SACE è altresì autorizzata, nei limiti fissati
  annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a
  concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi,
  ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a
  valore inferiore rispetto a quello nominale.  In relazione alla
  quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere
  preventivamente l'assenso degli operatori economici
  indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in
  proporzione alla quota suddetta.
     32.  I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta
  la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla
  SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
     33.  All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio
  1977, n.227, dopo la lettera  g),  sono aggiunte le
  seguenti:
       "g- bis)  deliberare l'emissione di obbligazioni e
  l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono
  sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;
  trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
  suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le
  deliberazioni si intendono approvate;
       g- ter)  deliberare transazioni e cessioni di
  crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli
  indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per
  l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni
  dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non
  vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono
  approvate".
     34.  Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei
  mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate,
  rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa,
  dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive
  assegnazioni.
     35.  Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente
  contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17
  dicembre 1990, n.397, anche a valore inferiore rispetto a
  quello nominale.
     36.  Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato
  di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì
  autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o
  gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo
  rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
  1987, n.49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni
  di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo
  socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di
  sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso
  tra i Paesi creditori.  I ricavi delle operazioni di cui al
  presente comma confluiscono ai conti correnti intestati,
  rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui
  all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, presso la
  Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per
  le necessità operative d'istituto.
     37.  All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
  come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio
  1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  marzo 1995, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al comma 1, dopo le parole: 'volumetria
  iniziale' sono aggiunte le seguenti: 'o assentita';
         b)  al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai
  seguenti: 'Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
  posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di
  cui agli articoli 416- bis,  648- bis  e 648- ter
  del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino
  alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
  proscioglimento o di assoluzione.  Non può essere conseguita la
  concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene
  sentenza
 
                             Pag. 4723
 
  definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.  Fatti
  salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
  riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
  ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
  dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2
  della legge 4 gennaio 1968, n.15, di non avere carichi
  pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
  416- bis,  648- bis  e 648- ter  del codice
  penale';
         c)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
     " 2.  Il rilascio della concessione o autorizzazione
  in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei
  terzi";
         d)  al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono
  inseriti i seguenti: 'Le citate sanzioni non si applicano nel
  caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per
  errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.
  La mancata presentazione dei documenti previsti per legge
  entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di
  integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità
  della domanda e il conseguente diniego della concessione o
  autorizzazione in sanatoria per carenza di
  documentazione.';
         e)  al comma 5, alla fine del terzo periodo le
  parole: '31 marzo 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15
  dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei
  termini';
         f)  al comma 6, primo periodo, le parole: '31 marzo
  1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 1996';
         g)  dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
     " 10- bis.  Per le domande di concessione o
  autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987
  sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
  successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del
  presente articolo, gli interessati possono chiederne la
  rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente
  legge";
         h)  al comma 11, secondo periodo, le parole: 'Entro
  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge'
  sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre
  1997';
         i)  al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti
  periodi: 'Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto
  disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
  e successive modificazioni, le norme di attuazione degli
  articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10.  La
  misura del contributo di concessione, in relazione alla
  tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed
  alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed
  all'andamento demografico dei comuni nonchè alle loro
  caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70
  per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla
  data di entrata in vigore della presente disposizione.  Il
  potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta
  giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine,
  si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data';
         l)  al comma 14, primo periodo, dopo le parole:
  'che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale'
  sono aggiunte le seguenti: ', ovvero destinata ad abitazione
  principale del proprietario residente all'estero'; dopo il
  primo periodo è aggiunto il seguente 'La riduzione
  dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento
  dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui
  alle lettere  c)  e  d)  dell'articolo 31, primo
  comma, della legge 5 agosto 1978, n.457';
         m)  al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: 'Se l'opera è da completare, il certificato di cui
  all'articolo 35, terzo comma, lettera  d),  della legge 28
  febbraio 1985, n.47, può essere sostituito da dichiarazione
  del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
  n.15';
 
                             Pag. 4724
 
         n)  al comma 18, le parole: 'modificativi di
  quelli' sono sostituite dalle seguenti: 'modificative di
  quelle';
         o)  alla tabella  B  le parole: '10.000 a m',
  riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle
  seguenti: '10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750
  ml3';
         p)  al titolo della tabella  D  sono soppresse
  le parole: 'e degli oneri concessori' e la parola: 'dovuti' è
  sostituita dalla seguente: 'dovuta'; alle lettere  a), b)
  e  c)  sono soppresse le parole: 'e degli oneri
  con-cessori".
     38.  I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39,
  comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724,
  decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4
  dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e
  successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera
  d),  del presente articolo, relative alla mancata
  presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.  La domanda di
  cui al comma 10- bis  dell'articolo 39 della citata legge
  n.724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera  g),  del
  presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     39.  Ai fini della determinazione delle somme da
  corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39
  della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato
  dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
  n.85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma
  dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
  successive modificazioni.
     40.  Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini
  previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre
  1994, n.724, e successive modificazioni, comporta
  l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute,
  da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     41.  Il mancato pagamento del triplo della differenza tra
  la somma dovuta e quella versata nel termine previsto
  dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
  n.724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione
  dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
  corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     42.  Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della
  concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
  all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri
  concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme
  dovute.
     43.  All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
  come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23
  dicembre 1994, n.724, al primo comma, il primo e il secondo
  periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Fatte salve le
  fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della
  concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere
  eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
  favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
  vincolo stesso.  Qualora tale parere non venga formulato dalle
  suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data
  di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso
  in senso favorevole'.
     44.  All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47,
  come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23
  dicembre 1994, n.724, dopo il secondo comma è inserito il
  seguente:
     'Il rilascio della concessione edilizia o
  dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
  immobili soggetti alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29 giugno
  1939, n.1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
  n.431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali
  e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di
  interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei
  parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora
  istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole
  delle amministrazioni
 
                             Pag. 4725
 
  preposte alla tutela del vincolo stesso.  Qualora tale parere
  non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
  richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
  dell'amministrazione'.
     45.  Per le modalità di riscossione e versamento
  dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti
  salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in
  data 31 agosto 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n.207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.244 del 18 ottobre
  1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo
  fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
  dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
  dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
  sono stabiliti le modalità ed i termini per il versamento
  dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da
  parte dei soggetti non residenti in Italia.  I suddetti termini
  per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in
  trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
  Gazzetta Ufficiale;  per la rateizzazione della restante
  parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90,
  120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il
  versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta
  giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto.
     46.  Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di
  cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge 27
  giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione non esime
  dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista
  dall'articolo 15 della citata legge n.1497 del 1939.
     47.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
  il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non
  dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto
  del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n.2 del 3 gennaio 1996.  I
  soggetti che hanno presentato domanda di concessione in
  sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha
  espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la
  domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.724 del
  1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile,
  possono compensare il credito a loro favore scaturito dal
  diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito
  derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla
  domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo
  39.  All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante
  utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di
  lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente
  per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle
  oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
  1994, n.724.  La quota eccedente tali importi, versata
  all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla
  misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi
  previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del
  tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del
  bilancio dell'amministrazione competente.
     48.  I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci
  le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria
  degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV
  dell'entrata.  Le somme relative sono impegnate in un apposito
  capitolo del titolo II della spesa.  I comuni possono
  utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di
  istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
  in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
  demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
  legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, per
  le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per
  interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria
  entro la data di entrata in vigore della presente legge,
  nonchè per gli
 
                             Pag. 4726
 
  interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree
  interessate dall'abusivismo.  I comuni che, ai sensi
  dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994,
  n.724, hanno adottato provvedimenti per consentire la
  realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle
  aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme
  vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia
  per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione
  delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti
  relativi alle predette opere con progetti di intervento
  comunale.
     49.  Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
  concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi
  all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere
  oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei
  lavori socialmente utili.  I comuni possono anche avvalersi di
  liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi
  ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.
     50.  La concessione di indennizzi, ai sensi della
  legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in
  cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
  in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
  altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
  senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
  intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, e successive modifica-zioni.
     51.  Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
  all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come
  integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive
  realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o
  danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi
  restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto
  dell'articolo 9 della legge 1^ marzo 1975, n.47, e successive
  modificazioni.
     52.  Ai fini della relazione prevista dal comma 3
  dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.2,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988,
  n.68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
  pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al com-ma 48.
     53.  La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
  allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi
  applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di
  destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
     54.  I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o
  in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora
  oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli
  strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa
  legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
  In caso di inadempienza la regione, su istanza degli
  interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario  ad
  acta  per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i
  contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28
  febbraio 1985, n.47.
     55.  In caso di inadempienze, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di
  quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
  n.724, e successive modificazioni, su segnalazione del
  prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano
  un commissario  ad acta  per l'adozione dei provvedimenti
  sanzionatori di competenza del sindaco.
     56.  Qualora sia necessario procedere alla demolizione di
  opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
  provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
  tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
  apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
  lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
     57.  A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
  ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
  come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui
  nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma
  dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e
  successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata,
 
                             Pag. 4727
 
  acquistano validità di diritto.  Ove la nullità sia stata
  dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può
  essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle
  parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al
  secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre
  trascrizioni a favore di terzi.  Dall'imposta di registro
  calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai
  commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già
  versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
     58.  Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
  della legge 28 febbraio 1985, n.47, aventi per oggetto
  fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza
  concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se
  da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con
  gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera
  somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio
  nonchè, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
  all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985,
  n.47, introdotto dal comma 44 del presente articolo,
  l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità
  competenti dell'espressione del parere di cui alla citata
  disposizione.  Verificatosi il silenzio assenso disciplinato
  dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
  n.724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di
  nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
  della domanda, estremi del versamento di tutte le somme
  dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei
  vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione
  di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
  provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo
  39, comma 4, della citata legge n.724 del 1994.  Nei successivi
  atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di
  un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati.  Le
  norme del presente comma concernenti il contributo concessorio
  non trovano applicazione per le domande di sanatoria
  presentate entro il 30 giugno 1987.
     59.  Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
  dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si
  applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24
  dicembre 1993, n.560, nonchè ai trasferimenti di immobili di
  proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle
  amministrazioni comunali.
  60.  L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
  n.493, è sostituito dal seguente:
     "Art. 4. -  (Procedure per il rilascio della concessione
  edilizia). - 1.  Al momento della presentazione della
  domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a
  riceverla comunica all'interessato il nominativo del
  responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
  legge 7 agosto 1990, n.241.  L'esame delle domande si svolge
  secondo l'ordine di presentazione.
       2.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della
  domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
  eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e
  per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
  n.241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata
  relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
  dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla
  conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
  edilizie.  Il termine può essere interrotto una sola volta se
  il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
  entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
  integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla
  data di presentazione della documentazione integrativa.  Entro
  dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
  procedimento formula una motivata proposta all'autorità
  competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.  I
  termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i
  comuni con più di 100.000 abitanti.
 
                             Pag. 4728
 
       3.  In ordine ai progetti presentati, il responsabile
  del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al
  comma 2, il parere della commissione edilizia.  Qualora questa
  non si esprima entro il termine predetto il responsabile del
  procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui
  al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco
  indicando i motivi per i quali il termine non è stato
  rispettato.  Il regolamento edilizio comunale determina i casi
  in cui il parere della commissione edilizia non deve essere
  richiesto.
       4.  La concessione edilizia è rilasciata entro
  quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
  qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
  prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
  altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
  edilizia.
       5.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione
  del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto
  notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
  ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere
  entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
       6.  Decorso inutilmente anche il termine di cui al
  comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
  della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di
  poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi,
  un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni,
  adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della
  concessione edilizia.  Gli oneri finanziari relativi
  all'attività del commissario di cui al presente comma sono a
  carico del comune interessato.
       7.  I seguenti interventi sono subordinati alla
  denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537:
         a)  opere di manutenzione straordinaria, restauro e
  risanamento conservativo;
         b)  opere di eliminazione delle barriere
  architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
  ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
  dell'edificio;
         c)  recinzioni, muri di cinta e cancellate;
         d)  aree destinate ad attività sportive senza
  creazione di volu-metria;
         e)  opere interne di singole unità immobiliari che
  non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
  rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
         f)  impianti tecnologici che non si rendano
  indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito
  della revisione o installazione di impianti tecnologici;
         g)  varianti a concessioni edilizie già rilasciate
  che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
  che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
  e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
  prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
         h)  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del
  lotto su cui insiste il fabbricato.
       8.  La facoltà di cui al comma 7 è data
  esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
         a)  gli immobili interessati non siano assoggettati
  alle disposizioni di cui alle leggi 1^ giugno 1939, n.1089, 29
  giugno 1939, n.1497 e 6 dicembre 1991, n.394, ovvero a
  disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la
  valenza di cui all'articolo 1- bis  del decreto-legge 27
  giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1985, n.431, o della legge 18 0maggio 1989, n.183,
  non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2
  del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla
  Gazzetta Ufficiale  n.97 del 16 aprile 1968, non siano
  comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline
  espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
 
                             Pag. 4729
 
  paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche,
  storico-artistiche, storico-architettoniche e
  storico-testi-moniali;
         b)  gli immobili interessati siano oggetto di
  prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di
  programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni
  progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
       9.  La denuncia di inizio attività di cui al comma 7
  è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni
  tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la
  data di ultimazione dei lavori.
       10.  L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
  la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è
  subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme
  nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere
  eseguite su rilascio di concessione edilizia.
       11.  Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
  dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare
  la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una
  dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
  nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la
  conformità delle opere da realizzare agli strumenti
  urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
  vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di
  quelle igienico-sanitarie.  Il progettista abilitato deve
  emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti
  la conformità dell'opera al progetto presentato.
       12.  Il progettista assume la qualità di persona
  esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
  articoli 359 e 481 del codice penale.  In caso di dichiarazioni
  non veritiere nella relazione di cui al comma 11,
  l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
  professionale per l'irrogazione delle sanzioni
  disci-plinari.
       13.  L'esecuzione di opere in assenza della o in
  difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la
  sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
  venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
  opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
  milione.  In caso di denuncia di inizio di attività effettuata
  quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si
  applica nella misura minima.  La mancata denuncia di inizio
  dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
  previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
  E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice
  penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di
  entrata in vigore della presente disposizione.
       14.  Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli
  adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo
  abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono
  luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di
  attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle
  denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre
  e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni
  dei professionisti abi-litati.
       15.  Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove
  entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata
  l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
  agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le
  previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei
  professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia
  all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
  appartenenza.  Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una
  nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite
  condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o
  integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero
  mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri,
  assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di
  presentare una richiesta di autorizzazione.
       16.  Per le opere pubbliche dei comuni, la
  deliberazione con la quale il progetto viene approvato o
  l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione
  edilizia.  I relativi progetti dovranno peraltro essere
  corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato
  che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni
  urbanistiche
 
                             Pag. 4730
 
  ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità
  alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
  paesistiche.
       17.  Le norme di cui al presente articolo prevalgono
  sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
  regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
       18.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti
  nel presente articolo in tema di procedimento.
       19.  Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 marzo 1993, n.68, la lettera  c)  è sostituita
  dalla seguente: ' c)  autorizzazione edilizia, nonchè
  denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per
  l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore
  minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
  Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base
  al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al
  consumo per le famiglie di operai e impiegati;''.
       20.  L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28
  febbraio 1985, n.47 è sostituito dal seguente: 'Le leggi
  regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non
  connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
  loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti,
  connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di
  immobili o di loro parti siano subordinati ad
  autorizzazione".
     61.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
  sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,
  n.468, 27 settembre 1994, n.551, 25 novembre 1994, n.649, 26
  gennaio 1995, n.24, 27 marzo 1995, n.88, 26 maggio 1995,
  n.193, 26 luglio 1995, n.310, 20 settembre 1995, n.400, 25
  novembre 1995, n.498, 24 gennaio 1996, n.30, 25 marzo 1996,
  n.154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.388, e 24
  settembre 1996, n.495.
  62.  La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge
  24 settembre 1996, n.495, è autorizzata a completare l'esame
  delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30
  settembre 1996'.
     63.  Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
  febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al
  31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così
  utilizzate:
         a)  lire 300 miliardi per i programmi di
  riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei
  lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto
  del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati
  rispettivamente nella  Gazzetta Ufficiale  n.302 del 28
  dicembre 1994 e n.55 del 7 marzo 1995, che verranno versati
  all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del
  Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma
  71;
         b)  lire 200 miliardi per i programmi di cui
  all'articolo 2, primo comma, lettera  f),  della legge 5
  agosto 1978, n.457, con le modalità di cui al punto 4.3. della
  delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.60 del 13 marzo 1995;
         c)  lire 100 miliardi per la realizzazione di
  interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi
  di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
  formazione, nuclei familiari con portatori di  handicap,
  nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito,
  nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta
  tensione abitativa;
         d)  lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni
  ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  n.114 del 18 maggio 1994, da
  utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, nonchè per
 
                             Pag. 4731
 
  la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9
  del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, e
  successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
  per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei
  lavoratori dipendenti.  A quest'ultima finalità le regioni
  destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti
  fondi;
         e)  lire 17 miliardi per la finalità di cui ai
  commi 78 e 79.
     64.  Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo,
  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n.457, possono
  essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione
  urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente
  insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno
  delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto
  ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  16 aprile 1968, n.97.
     65.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di
  concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per
  l'individuazione delle particolari categorie sociali
  destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e
  sovvenzionata di cui al comma 63, lettera  c).  I
  programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata
  previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
  n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
  n.94, dall'articolo 3, comma 7- bis,  del decreto-legge 7
  febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22, comma 3, della
  legge 11 marzo 1988, n.67, relativi all'annualità 1989, i cui
  lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della
  presente legge per il mancato rilascio della concessione
  edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
  entro il 31 gennaio 1997.  Nel caso di inizio dei lavori entro
  tale data, il segretariato generale del Comitato per
  l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi,
  trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non
  è stata rilasciata la concessione edilizia.  Il presidente
  della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento
  della comunicazione, nomina un commissario  ad acta,  il
  quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio
  della concessione medesima.  I commissari  ad acta,  nei
  dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine,
  trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei
  programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la
  concessione edilizia.  Per i programmi che non hanno ottenuto
  il rilascio della concessione, il segretario generale del CER
  procede alla revoca dei relativi finanziamenti.  I programmi
  sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti
  dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
  n.94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di
  entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla
  fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997.  Nel caso
  di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei
  lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore
  affidatario del programma, procede alla nomina di un
  commissario  ad acta.  In caso di mancato rilascio della
  concessione edilizia, si applica la procedura di cui al
  presente comma.
     66.  Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma
  65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di
  entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo
  iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga
  alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni
  stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori
  affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto
  del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n.194 del 20 agosto 1994.  Per
  la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in
  vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo
  di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di
  esecuzione dei lavori.  Alla copertura finanziaria
 
                             Pag. 4732
 
  delle disposizioni di cui sopra si provvede con le
  disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già
  realizzate sui programmi stessi, nonchè con le minori spese
  derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia
  sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del
  decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94.  Fatti salvi
  gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA,
  eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di
  cui all'articolo 2, comma primo, lettera  f),  della legge
  5 agosto 1978, n.457.
     67.  I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati
  in attuazione dei programmi straordinari previsti
  dall'articolo 3, comma 7- bis,  del decreto-legge 7
  febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22, comma 3, della
  legge 11 marzo 1988, n.67, resisi disponibili per effetto di
  provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei
  soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione
  definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai
  sensi delle stesse leggi.  Eventuali somme non utilizzate sono
  destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo,
  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n.457.  Entro 30
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede
  ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30
  miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991,
  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  del 13 agosto 1991,
  n.189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge
  14 dicembre 1974, n.658, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 15 febbraio 1975, n.7. Il decreto è emanato nelle stesse
  modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del
  comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle
  somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel
  rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi
  sismici del gennaio 1972.
     68.  Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione
  nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2,
  primo comma, lettera  f),  della legge 5 agosto 1978,
  n.457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni
  di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
  1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  dicembre 1993, n.493, sono revocati qualora i lavori, relativi
  a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31
  gennaio 1997.
     69.  Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel
  caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato
  nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei
  lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali,
  adotta, anche prima della scadenza del termine stesso,
  l'accordo di programma di cui al comma 73.
     70.  L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio
  1977, n.10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato
  dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992,
  n.179, è abrogato.
     71.  All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992,
  n.179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n.493, dopo il terzo periodo sono
  inseriti i seguenti: 'La disponibilità del Ministero dei
  lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per
  contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo
  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
  modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n.203, purchè gli
  accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori
  pubblici si riferiscano ad aree concordate con le
  amministrazioni locali.  Tali disponibilità, ivi compresa la
  somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello
  Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
  tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
  Ministero dei lavori pubblici.  Le somme non utilizzate in
  ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo'.
     72.  Anche in deroga alle diverse procedure previste in
  applicazione dell'articolo
 
                             Pag. 4733
 
  18 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e
  dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
  n.493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono
  direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso
  articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità
  esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non
  ratificati alla data di pubblicazione della presente legge,
  sono esclusi dal finanziamento.  L'erogazione dei finanziamenti
  di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti
  pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui
  all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
  n.493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore
  della presente legge.  A tale fine viene accantonata una quota
  dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del
  complessivo importo.
     73.  Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di
  programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
  5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 dicembre 1993, n.493, nel comma 1 del citato articolo
  8 la parola: 'sessanta' è sostituita dalla seguente:
  'centottanta'.
     74.  Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di
  edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni dalla legge
  4 dicembre 1993, n.493, la parola: 'centoventi' è sostituita
  dalla seguente: 'centottanta'.
     75.  Il comma 8- bis  dell'articolo 3 della legge 17
  febbraio 1992, n.179, introdotto dall'articolo 7 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, è
  sostituito dal seguente:
     "8- bis.  Decorso il termine di sessanta giorni di cui
  al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni,
  ridetermina la localizzazione degli interventi e
  l'individuazione dei soggetti attuatori.  Qualora la regione
  non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
  competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi
  dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli
  interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
  pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori
  pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
  giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27
  della legge 8 giugno 1990, n.142.  All'accordo di programma
  partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli
  operatori pubblici e privati del settore.  I fondi non
  destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma,
  sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire
  tra le regioni".
     76.  Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3
  della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificate
  dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
  n.493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal
  primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto
  1978, n.457.
     77.  Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione
  di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di
  servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della
  progettazione di massima, con gli uffici che, per legge,
  devono esprimere il proprio parere di compe-tenza.
     78.  Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63,
  lettere  a), b),  e  c)  e dei commi 65, 66, 67 e 68
  nonchè per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale,
  si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità
  degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela
  degli interessi storici, artistici, architettonici ed
  archeologici.  A questo fine e per i casi di particolare
  rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla
  tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su
  proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al
  comma 63, lettera  e).  Gli accertamenti che si rendono
  necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal
 
                             Pag. 4734
 
  comune nel rispetto della normativa sugli appalti.  La
  deliberazione comunale con la quale il comune individua le
  aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione
  di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli
  interventi stessi.
     79.  Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i
  fondi di cui al comma 63, lettera  e).
     80.  Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
  comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo
  stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un piano di
  risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario
  consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
     81.  Il piano di finanziamento, redatto in termini
  finanziari, deve indicare:
         a)  l'entità del disavanzo finanziario, con
  esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
         b)  i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
  disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
  formazione;
         c)  l'entità dell'anticipazione di cui viene
  richiesta la concessione a norma del comma 83;
         d)  il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
  le modalità di restituzione;
       e)  i proventi mediante i quali si intende assicurare
  il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi
  quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da
  quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24
  dicembre 1993, n.560;
         f)  il bilancio sintetico di previsione
  pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di
  formazione di nuovo disavanzo finanziario.
     82.  Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
  questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
  ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche
  eventualmente richiesti.
     83.  Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore
  a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti
  posticipate, comprensive di capitali e interesse.  Nel caso in
  cui i proventi di cui alla lettera  e)  del comma 81
  risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere
  esteso a quindici anni.
     84.  Sulla base del piano di risanamento, debitamente
  approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
  concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con
  garanzia della regione di appartenenza.  La garanzia dovrà
  essere concessa con decreto del presidente della giunta
  regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta
  eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa
  depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni
  creditorie.  La garanzia prestata dalla regione ha carattere
  meramente facoltativo.
     85.  Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di
  locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia
  residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in
  capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono,
  in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè
  al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo
  dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza,
  essere sottratti alla loro destinazione se non in modi
  stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi
  dell'articolo 828 del codice civile.  Qualunque atto di
  ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento
  eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno
  diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte
  del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle
  contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da
  parte degli istituti medesimi.
     86.  Per consentire il finanziamento degli interventi
  necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada
  Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada
  è concesso alla relativa società concessionaria un contributo
  pari a lire 20 miliardi annui per il periodo
 
                             Pag. 4735
 
  1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa
  è autorizzata a contrarre.
     87.  Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova
  dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria
  Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui
  per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la
  società stessa è autorizzata a contrarre.
     88.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
  sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995
  n.188, 24 luglio 1995, n.296, 20 settembre 1995, n.396, 25
  novembre 1995, n.499, 24 gennaio 1996, n.31, 25 marzo 1996,
  n.155, 25 maggio 1996, n.286, 22 luglio 1996, n.389, 20
  settembre 1996, n.491.
     89.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1^
  ottobre 1982, n.697, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 novembre 1982, n.887, come sostituito dall'articolo 1
  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.121, al terzo
  periodo, le parole: 'due esercizi' sono sostituite dalle
  seguenti: 'quattro esercizi'.
     90.  All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.426, al
  secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  'E' soggetto allo sola comunicazione al sindaco l'ampliamento
  che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita
  originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi
  alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli
  oneri previsti dalle leggi vigenti'.
     91.  Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di
  carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati
  dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in
  misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori,
  servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.  La
  misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite
  massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma
  dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
  come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2
  marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge
  26 aprile 1989, n.155.  Rimane ferma, tranne che per la misura
  dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo
  contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1,
  della legge 11 febbraio 1994, n.109.
     92.  La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai
  contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della
  presente legge.  Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo
  7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
  n.367.
     93.  I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad
  esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi
  ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad
  armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla
  difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni
  internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parità
  di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere
  partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti
  procedure e condizioni:
         a)  la revisione del prezzo, ove contrattualmente
  prevista, è applicata in relazione all'attività svolta
  dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere
  dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del
  contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto
  concorso, dalla stipulazione del contratto;
         b)  il contratto deve prevedere la quantità della
  produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del
  lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in
  ogni caso, non è applicabile la revisione.  Il contratto deve
  prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei
  costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di
  produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del
  contratto, e gli indici da applicare per il costo dei
  materiali;
         c)  la revisione del prezzo si applica all'aliquota
  dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso può
  essere
 
                             Pag. 4736
 
  applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.
     94.  Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni
  contenute nel comma 93 sono nulle.
     95.  Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui
  all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,
  n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
  1990, n.165, è elevato a lire 900 milioni.  I limiti di valore
  previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in
  relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore
  immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
  del Ministro delle finanze.
     96.  Il Ministro del bilancio e della programmazione
  economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su
  conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle
  risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli
  esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31
  dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno
  contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la
  conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi,
  compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa
  comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria
  allocazione territoriale delle risorse.
     97.  Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in
  relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non
  abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20
  per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia
  dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro
  del bilancio e della programmazione economica ne propone alla
  medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente
  destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di
  cui al comma 96.
     98.  Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle
  riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove
  necessario, provvede alla riallocazione delle quote di
  cofinanziamento nazionale, già stabilite, in linea con le
  decisioni assunte in sede comunitaria.
     99.  Le risorse statali attribuite per la realizzazione di
  investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte
  inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui
  ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al
  finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche
  relativi a finalità diverse da quelle previste dalle
  rispettive legislazioni.  A tale fine, le amministrazioni dello
  Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del
  bilancio e della programmazione economica le relative
  proposte.  Gli importi in questione sono versati all'entrata
  del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del
  Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di
  nuova istituzione, anche relativi a finalità diverse da quelle
  previste dalle rispettive legislazioni.
     100.  Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse
  quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui
  ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
         a)  una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
  lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
  presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare
  una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti
  di credito a favore delle piccole e medie imprese;
         b)  una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
  lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
  istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
  1964, n.1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
  disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
  della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE
  destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel
  triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di
  cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n.32, e di
  lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
 
                             Pag. 4737
 
  finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma
  5, della legge 11 marzo 1988, n.67.
     101.  La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa
  di cui alla predetta legge n.1068 del 1964 è trasformata da
  sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni
  a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da
  altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani.  A
  valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare
  fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli
  interventi.  Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate
  le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi
  medesimi, compresa la determinazine dei versamenti, la quale
  può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
  prevista dalla richiamata legge n.1068 del 1964; detti
  versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con
  contabilità separata.
     102.  Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione
  dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle
  risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto
  delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
     103.  Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei
  commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal
  programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il
  relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria
  deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, secondo le forme di intervento
  regolate sulla base di accordi.
     104.  Le risorse attribuite alle regioni dal programma
  triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il
  31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati
  entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4.
  della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n.58
  dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su
  proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60
  giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate,
  previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla
  realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad
  altri interventi tra quelli individuati nel documento
  regionale di programma, assicurando il rispetto
  dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.
  Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza
  che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il
  Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
  interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di
  risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così
  recuperate.  Le risorse attribuite dal programma triennale alle
  regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28
  febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento
  regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto
  del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi
  criteri di cui al presente comma.
     105.  Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate
  prioritariamente per la copertura della quota di
  cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e
  protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi
  regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno
  1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi
  immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle
  revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento
  nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo
  ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro
  comunitario di sostegno.
     106.  Il Ministro dell'ambiente, previa conforme
  deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela
  ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine
  specificamente previste per il triennio 1997-1999.
     107.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
  Conferenza permanente
 
                             Pag. 4738
 
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel
  triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla
  tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive
  modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al
  decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 22 novembre
  1995, n.273.  Dalla rideterminazione così effettuata sono
  escluse e da escludere le risorse già assegnate ai programmi
  approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
     108.  Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate
  entro la data di entrata in vigore della presente legge sui
  fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti
  locali, nonchè agli altri enti di cui al comma 214
  dell'articolo 3 della presente legge.
     109.  Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni
  interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi
  delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo
  triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende
  attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi
  da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per
  l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei
  lavori.
     110.  La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si
  applica, relativamente alle province autonome di Trento e di
  Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo
  Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
     111.  Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10
  febbraio 1981, n.22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29
  dicembre 1987, n.534, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 febbraio 1988, n.47.
     112.  L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di
  petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge
  10 febbraio 1981, n.22, che risultino alla data di entrata in
  vigore della presente legge, alle più favorevoli condizioni di
  mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le
  quantità normalmente contrattate, al fine di non determinare
  turbative sul mercato stesso.  Non sono riconosciuti
  sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
     113.  Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma
  112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro
  sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto
  venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le
  finalità di cui al comma 114, allo stato di previsione del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
  quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei
  confronti dello Stato.
     114.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
  propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il
  pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.
     115.  All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo
  1986, n.61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9
  gennaio 1991, n.9, le parole: 'della scorta strategica di
  proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla
  lavorazione del greggio di produzione nazionale,' sono
  soppresse.
     116.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale
  utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione
  nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi
  internazionali preposti o dal Governo.
     117.  Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti
  pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo
  le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, di
  concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
  gli autoveicoli in dotazione.
     118.  Le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle
  autovetture sono:
         a)  Presidente del Consiglio dei ministri e Vice
  Presidente del Consiglio dei ministri;
         b)  Ministri;
         c)  Sottosegretari di Stato.
     119.  I servizi di trasporto di persone e cose attualmente
  svolti in gestione diretta
 
                             Pag. 4739
 
  dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti
  pubblici non economici sono affidati, previa analisi
  tecnico-economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, a società private.
     120.  La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli
  necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 è
  affidata, anche mediante mandato, a società specializzate
  entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto
  di persone e cose a società private.
     121.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra
  quelle di cui al comma 118, cui è consentito l'uso esclusivo
  delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma
  122.
     122.  Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a
  qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il
  diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
     123.  Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si
  applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle
  amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della
  difesa non strettamente necessario all'espletamento delle
  funzioni primarie delle amministrazioni medesime.
     124.  Per l'esercizio finanziario 1997 è fatto divieto alle
  amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli enti non
  territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione
  delle Forze di polizia, di acquistare autovet-ture.
     125.  All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo
  1980, n.70, dopo le parole: 'alla prima' sono inserite le
  seguenti: 'e sino alla quinta'; ed è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: 'In caso di contemporanea effettuazione di
  più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
  degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a
  un massimo di quattro maggiorazioni'.
     126.  Per consentire la concessione dell'agevolazione
  prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico
  approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504,
  anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle
  risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il
  31 marzo  1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi
  per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari
  all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del
  decreto previsto nelle note della citata tabella A. A
  decorrere dal 1^ luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi
  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
  il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
  tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati
  per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente,
  indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel
  numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico
  approvato con decreto legislativo n.504 del 1995.
     127.  Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
  serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica
  nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale.
  L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa,
  effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la
  distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso
  agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per
  uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle
  serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito
  dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
  approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.
     128.  Le modalità di utilizzazione delle disponibilità
  finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio
  immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui
  siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
  infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il
  settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici
  (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
  dell'amministrazione pubblica
 
                             Pag. 4740
 
  (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle
  disponibilità di cui al comma 129.
     129.  Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di
  cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153, e
  successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma,
  anche di carattere speciale, vigente in materia di
  investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso
  strumentale.  Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a
  disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità,
  soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.
     130.  Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL
  dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.549,
  per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito
  degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e
  d'intesa con questo.
     131.  La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta
  dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro.
  Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal
  consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
     132.  La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di
  acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire
  condizioni compatibili con i princìpi di economia di mercato e
  stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o
  eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
  mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di
  intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
     133.  Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo
  netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni
  1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le
  disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra
  sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834
  miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il
  1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485,
  2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa.  I commi da
  134 a 165 dispongono altresì maggiori entrate in misura non
  inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900
  miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a
  lire 1.660 miliardi per il 1998.
     134.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del
  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
  1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998,
  appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate,
  con esclusione della quota parte destinata a spese di
  personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali
  e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili,
  a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti
  di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
  importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
  correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di
  spesa:
         a)  Categoria IV - con esclusione delle spese
  aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e
  della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della
  difesa: 5 per cento.  Su proposta del Ministro interessato, di
  concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere
  operata su determinati capitoli di spese discrezionali della
  medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo
  speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima
  amministrazione;
         b)  Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,
  6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e
  6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle
  spese per assistenza gratuita diretta (codice economico
  5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice
  economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico
  5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni
  di guerra (codice economico 5.1.1.) nonchè dei contributi di
  cui all'articolo 1, comma 40,
 
                             Pag. 4741
 
  della legge 28 dicembre 1995, n.549: 1,1 per cento;
         c)  Categorie X e XI - con esclusione del capitolo
  8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
  pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità
  (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
     135.  Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono
  l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla
  data di entrata in vigore della presente legge possono dare
  luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio
  dell'esercizio successivo.
     136.  L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18,
  comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n.730, come determinata
  dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge
  finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno
  1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
  1998.  L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4,
  comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge
  finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno
  1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600
  miliardi per l'anno 1998.  Gli stanziamenti iscritti ai
  capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del
  Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono
  complessivamente ridotti, su proposta del Ministro
  dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
  1996, 1997 e 1998.  Le assegnazioni, i contributi e le somme
  comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del
  bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui
  capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti
  pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai
  sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
  modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su
  appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da
  aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
     137.  I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di
  imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di
  impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di
  quelli indicati nella lettera  c),  del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o compensi derivanti
  dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non
  superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il
  reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio
  di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
  1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.15 alla
  Gazzetta Ufficiale  n.25 del 31 gennaio 1996, tenendo
  conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei
  redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente
  riclassificati per l'applicazione dei parametri.  La
  disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi
  siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare
  complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad
  esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da
  immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive.  La
  definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore
  aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma
  183, della legge 28 dicembre 1995, n.549.  La definizione non è
  ammessa:
         a)  se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono
  le ipotesi indicate nell'articolo 2- bis,  comma 2, del
  decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, e
  successive modificazioni ed integrazioni;
         b)  in caso di omessa presentazione della
  dichiarazione.
     138.  Il contribuente che intende avvalersi della
  definizione presenta all'ufficio delle imposte competente,
  entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i
  relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico,
  apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli
  approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
  1996, pubblicato nel
 
                             Pag. 4742
 
  supplemento ordinario n.30 alla  Gazzetta Ufficiale
  n.116 del 20 maggio 1996.  All'istanza dei soggetti che
  esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma
  associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio
  o associato.  Con decreto del Ministro delle finanze, da
  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale,  la trattazione
  delle istanze può essere attribuita anche agli uffici
  dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della
  qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul
  territorio.  L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se
  riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il
  contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio
  l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel
  regolamento di attuazione di cui all'articolo 2- bis,
  comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
  n.656, concernente disposizioni per l'accertamento con
  adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 aprile 1996, n.316.  La definizione si
  perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.  Se
  entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il
  rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi
  per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende
  definitivamente ammesso alla definizione.  La stessa si
  perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle
  maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
  sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito
  o tramite il competente concessionario della riscossione.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  sono stabilite le modalità tecniche,
  la modulistica e i codici di versamento.  Qualora l'importo
  dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone
  fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le
  somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari
  ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese
  dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma,
  maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
  primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
  per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il
  30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli
  interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996.
  L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia
  della definizione e per il recupero delle somme non
  corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una
  soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli
  interessi legali.
     139.  La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è
  integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il
  potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove
  sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137,
  nonchè in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui
  si riferiscono i parametri.  Non rileva ai fini penali ed extra
  tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario
  nazionale, nonchè ai fini dell'imposta comunale per
  l'esercizio di imprese e di arti e professioni.  Sulle maggiori
  imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
  dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le
  sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta
  cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra
  sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili
  dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto
  del minimo.  Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da
  133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
  dei commi 2- bis  e 2- sexies  dell'articolo 3 del
  decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
  successive modificazioni e integrazioni.  Per le somme riscosse
  in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresì,
  applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato
  decreto-legge n.564 del 1994.  Il maggiore imponibile definito
  rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti
  all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati
 
                             Pag. 4743
 
   secondo le disposizioni dei commi 1- bis  e 3
  dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995,
  n.427.  Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti
  interessi.  Fino alla conclusione del procedimento di cui ai
  commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo
  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
  1978, n.627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge
  2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 aprile 1989, n.154, e successive modificazioni, e
  62- ter,  comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
  n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1993, n.427.  L'intervenuta definizione dell'accertamento con
  adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare,
  per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui
  all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
  successive modificazioni.
     140.  Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o
  compensi di importo non inferiore a quello risultante
  dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si
  applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del
  comma 139.
     141.  Gli esercenti attività di impresa in regime di
  contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per
  il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53,
  comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
  c),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e
  comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione
  dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
  ordinario n.15 alla  Gazzetta Ufficiale  n.25 del 31
  gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da
  137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla
  regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale
  relativa all'esercizio successivo.  Gli elementi posti a base
  della regolarizzazione devono essere indicati in apposito
  modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28
  giugno 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.150
  del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai
  centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte
  competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla
  predetta ultima data.
     142.  La regolarizzazione può essere effettuata mediante
  l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie,
  inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
  nonchè mediante l'iscrizione di attività o di passività,
  costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
  assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
  dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per
  cento.  Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle
  predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva,
  deve essere accantonato in apposita riserva, designata con
  riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla
  formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura
  in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
  all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le
  predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta
  sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il
  reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa,
  ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
  sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
  dell'imposta sostitutiva pagata, nonchè il reddito imponibile
  dei soci o dei partecipanti.  Per i soggetti indicati
  nell'articolo 87, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
  l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto
  delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
 
                             Pag. 4744
 
     143.  Le imprese che determinano il reddito in base
  all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, possono effettuare le regolarizzazioni
  limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello
  stesso testo unico, nelle scritture contabili previste
  dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n.600.  Si applica l'ultimo periodo del
  comma 141.
     144.  La regolarizzazione si perfeziona con il versamento
  dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti
  con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono
  versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se
  successiva, entro la data di scadenza del termine per la
  presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
  periodo d'imposta 1995.  Qualora l'imposta dovuta superi i
  cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci
  milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti
  possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
  rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997;
  per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con
  l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette
  date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese
  dalla scadenza del termine per la presentazione della
  dichiarazione dei redditi.  Le somme eccedenti vanno maggiorate
  degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
  successivo alla scadenza del termine previsto per il
  versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci
  milioni di lire.  L'omesso versamento nei termini delle somme
  eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e
  per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
  disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive
  modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40
  per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
     145.  La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai
  fini penali.  I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
  commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e
  fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono
  essere utilizzati ai fini dell'accertamento.  L'imposta
  sostitutiva è indeducibile.  Per la liquidazione, la
  riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le
  disposizioni previste per le imposte sui redditi.
     146.  Per i soggetti che si avvalgono della
  regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente
  articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60
  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per
  l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
  comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a
  quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di
  imposta.
     147.  Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
  l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del
  presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della
  legge 28 dicembre 1995, n.549, può essere operato mediante
  l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
  valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il
  termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
  In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a
  titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene
  pecuniarie.  I maggiori corrispettivi devono essere annotati,
  entro il suddetto termine, in una apposita sezione del
  registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633.
     148.  Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le
  categorie di contribuenti per le quali non è possibile
  l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero
  dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o
  alle caratteristiche del processo
 
                             Pag. 4745
 
  produttivo.  La disposizione del presente comma si applica a
  decorrere dal 1^ gennaio 1996.
     149.  Il comitato per la vigilanza e il coordinamento
  dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo
  tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3,
  comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63, è
  prorogato per il triennio 1996-1998.
     150.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, l'imposta fissa di
  bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000
  dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal
  decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
  nel supplemento ordinario n.106 alla  Gazzetta Ufficiale
  n.196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è
  elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000,
  dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2- bis,
  della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a
  lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si
  applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in
  caso d'uso.  L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000
  per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa
  tariffa, è elevata a lire 2.500.
     151.  L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita
  in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28
  dicembre 1995, n.549, è aumentata a lire 1.249.600 per
  ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti
  alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000
  per ettolitro.  L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o
  cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per
  riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per
  mille litri.  Le disposizioni del presente comma si applicano a
  decorrere dal 1^ gennaio 1996.
     152.  Il Ministro delle finanze può disporre con propri
  decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello
  massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1,
  lettera  a),  dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
  1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  ottobre 1993, n.427.
     153.  Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
  concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita
  al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
  dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e
  successive modificazioni, anche in applicazione della
  direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.  Le
  predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in
  misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a
  lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
     154.  Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del
  presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla
  copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico,
  nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e
  finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
  bilancio assunti in sede comunitaria.  Con decreto del Ministro
  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da
  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono definite, ove necessarie, le
  modalità di attuazione di quanto previsto dal presente
  comma.
     155.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
  l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
     156.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, recante disposizioni
  attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i
  contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo
  comma, lettera  a),  della legge 12 marzo 1968, n.410, e
  successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per
  gli atti depositati presso il registro delle imprese dai
  soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera  a),
  numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con
  l'applicazione delle apposite marche sugli atti
 
                             Pag. 4746
 
  depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli
  obbligati al deposito e dei richiedenti.  Per i certificati di
  iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non
  presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i
  contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così
  riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali
  destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle
  disposizioni vigenti.
     157.  All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre
  1995, n.549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per
  l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle
  regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel
  primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996'.
     158.  Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, recante
  disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
  sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del
  decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, recante
  disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
  pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'La
  ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi
  corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili
  organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di
  acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere
  di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i
  proventi'.
     159.  Nell'articolo 41, comma 2, lettera  c),  del
  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le
  parole: 'con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi' sono
  soppresse.
     160.  All'articolo 26 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, recante disposizioni
  comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
  ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n.556,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986,
  n.759, come modificata dal decreto legislativo 1^ aprile 1996,
  n.239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di
  Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5
  per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  al primo comma, il primo periodo è sostituito
  dai seguenti: 'Le società e gli enti che hanno emesso
  obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con
  obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri
  frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per
  cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del
  27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi.
  Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
  dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri
  frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è
  dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento';
         b)  al terzo comma, i primi tre periodi sono
  sostituiti dai seguenti: 'Se gli interessi, i premi e gli
  altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da
  soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta
  deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di
  cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi
  rispettivamente previste.  Qualora il rimborso abbia luogo
  entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi
  e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato
  rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento.  Tra gli
  interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la
  differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli
  alla scadenza e il prezzo di emissione.  All'applicazione della
  ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato
  rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma
  dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione
 
                             Pag. 4747
 
  degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel
  rimborso nei confronti di soggetti residenti".
     161.  Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno
  1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1996, n.425, recante disposizioni urgenti per il
  risanamento della finanza pubblica, le parole: 'emesse dalle
  banche' sono sostituite dalle seguenti: 'e dei titoli
  similari'.
     162.  Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente
  articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri
  frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a
  partire dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     163.  La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per
  l'omessa presentazione della dichiarazione relativa
  all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo
  8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
  n.438, è soppressa.  Non si applica l'articolo 20 della legge 7
  gennaio 1929, n.4, relativo all'applicazione temporale delle
  norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie,
  e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
     164.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
  sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995,
  n.565, 28 febbraio 1996, n.93, 29 aprile 1996, n.230, 29
  giugno 1996, n.342, 30 agosto 1996, n.449, e 23 ottobre 1996,
  n.547.
     165.  L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22
  dicembre 1984, n.887, è sostituito dal seguente:
     'Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del
  mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed
  estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di
  scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri
  strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati
  finanziari.  Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli
  enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente
  capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il
  loro indebitamento sull'interno e sull'estero'.
  166.  Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione
  della produzione lattiera, cessa l'applicazione della
  procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5,
  6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n.468, e gli
  adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni
  non hanno effetto.
     167.  I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute
  dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti
  dalla legge 26 novembre 1992, n.468, e successive
  modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento
  delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA.
  Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli
  interessi calcolati al tasso legale.
     168.  La compensazione è effettuata secondo i seguenti
  criteri e nell'ordine:
         a)  in favore dei produttori delle zone di
  montagna;
         b)  in favore dei produttori titolari di quota A e
  di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
  riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
  ridotto;
         c)  in favore dei produttori ubicati nelle zone
  svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio,
  del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai
  sensi del regolamento CE n.2081/93;
         d)  in favore dei produttori titolari
  esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
  quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
         e)  in favore di tutti gli altri produttori.
     169.  Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione
  delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
  della legge n.468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei
  confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle
  somme restituite.  Ove ciò non fosse
 
                             Pag. 4748
 
  possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
  della suddetta legge n.468 del 1992.
     170.  Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti
  versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997,
  sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito
  della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle
  regioni e alle province autonome.
     171.  L'articolo 2- bis  del decreto-legge 23 dicembre
  1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  febbraio 1995, n.46, è abrogato a decorrere dal periodo
  1995-1996.
     172.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge
  8 agosto 1996, n.440 e 23 ottobre 1996, n.542, e degli
  articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n.463 e 23
  ottobre 1996, n.552.
     173.  Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre
  1992, n.468, è sostituito dal seguente:
     " 6.  La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono
  avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e
  sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro
  dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni
  e province autonome di Trento e di Bolzano.  I predetti atti
  hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in
  cui è avvenuta la stipulazione.  Limitatamente al periodo
  1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione
  alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio
  1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31
  dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo.  In
  tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che
  il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta,
  comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha
  efficacia soltanto a seguito di tale verifica".
     174.  A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una
  quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna
  riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore
  medesimo.
     175.  In attuazione dei criteri di finanziamento della
  spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n.502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si
  applicano, per le spese di cui alla lettera  a)  del comma
  13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n.910, le
  disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.
     176.  A decorrere dal 1^ marzo 1997, le amministrazioni
  statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con
  esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria
  unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive
  modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento
  previsto dall'articolo 587 del regolamento per
  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
  dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
  n.827, il codice 'Ministero-capitolo' del bilancio dello Stato
  a carico del quale sono state accreditate alla contabilità
  medesima le somme di cui si richiede il prelevamento.  Gli
  ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli
  provenienti dal bilancio dello Stato devono recare
  l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal
  Ministero del tesoro.  Le sezioni di tesoreria non danno
  esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al
  presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per
  fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e
  dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.
     177.  Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
  degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali
  sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti
  dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la
  qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni
  nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della
  legge 29 dicembre 1993, n.580.
     178.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,
  della legge 28 dicembre 1995, n.549, fermo restando l'obbligo
  della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi
  dello Stato in favore
 
                             Pag. 4749
 
  dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
  ciechi 'Regina Margherita' di Monza, dell'Ufficio
  internazionale per la protezione delle opere letterarie, del
  Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale
  italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di
  organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle
  relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di
  alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle
  Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro
  internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del
  Centro internazionale di perfezionamento professionale e
  tecnico di Torino, nonchè alle erogazioni agli istituti
  italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse
  ad accordi internazionali.
     179.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44,
  della legge 28 dicembre 1995, n.549, non si applicano ai
  contributi dello Stato in favore del Club alpino italiano ed
  ai contributi previsti dalle leggi 23 settembre 1993, n.379,
  20 gennaio 1994, n.52, e 5 giugno 1995, n.221.
     180.  Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre
  1995, n.549, le parole: 'lire 940 miliardi' e 'lire 800
  miliardi' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
  'lire 829 miliardi' e 'lire 689 miliardi'.
     181.  La lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 3 della
  legge 27 ottobre 1993, n.432, è sostituita dalla seguente:
  ' b)  gli altri proventi relativi alla vendita di
  partecipazioni dello Stato'.  Dai proventi di cui al presente
  comma sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di
  cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
     182.  Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre
  1993, n.432, dopo le parole: 'titoli di Stato' sono aggiunte
  le seguenti: ', nonchè per l'acquisto di partecipazioni
  azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico
  azionista, ai fini della loro dismissione'.
     183.  Gli articoli 179 e 182 del regolamento per
  l'amministrazione e la contabilità degli organismi
  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.1076,
  sono sostituiti dai seguenti:
     "Art. 179. -  1.  La direzione di amministrazione
  provvede al rifornimento dei fondi agli enti
  amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di
  pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente
  sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme
  necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che
  richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi,
  intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti
  responsabili di cassa degli enti medesimi";
     "Art. 182. -  1.  A richiesta dell'ente e sempre nei
  limiti delle assegnazioni ad esso concesse, la direzione di
  amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed
  a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli
  emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli
  istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti
  a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di
  pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo
  avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni
  contabili".
     184.  Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono
  modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2,
  della legge 23 agosto 1988, n.400.
     185.  Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è
  sostituito dal seguente:
  'Il saggio degli interessi legali è determinato in misura
  pari al 5 per cento in ragione d'anno.  Il Ministro del tesoro,
  con proprio decreto pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre
  dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
  modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento
  medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore
  a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
  registrato nell'anno.  Qualora entro il 15 dicembre non sia
  fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato
  per l'anno successivo'.
     186.  Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di
  personale da parte
 
                             Pag. 4750
 
  della Commissione nazionale per le società e la borsa
  (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8
  aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge
  7 giugno 1974, n.216, e successive modificazioni, è ridotto da
  475 a 450 unità.  La ripartizione dei posti suddetti tra
  l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e
  quella del personale a contratto a tempo determinato è
  stabilita con apposito regolamento adottato dalla Commissione
  con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del
  citato decreto-legge n.95 del 1974, resa esecutiva con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in
  conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta.  Resta
  fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo
  2 relativamente alle modalità di accesso del personale al
  ruolo.
     187.  Per la più efficace attuazione degli obiettivi in
  esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e
  dell'acquacoltura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio
  1982, n.41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti
  tra i vari settori di intervento anche in deroga alle
  percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.
     188.  Il comma 5- ter  dell'articolo 1 del
  decreto-legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.351, è sostituito
  dal seguente:
     " 5- ter.  I canoni per le concessioni alle società
  costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24
  dicembre 1993, n.537, sono fissati periodicamente dal
  Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di
  concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
  con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al
  volume di traffico di passeggeri e merci.  Con decreto del
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni
  attuative sulla base delle quali possono essere definite anche
  le pendenze afferenti ai canoni pregressi.  Le disposizioni di
  cui al presente comma e al secondo periodo del comma
  1- quater  del presente articolo si applicano anche alle
  società che attualmente provvedono alla gestione totale degli
  aeroporti, in base a leggi speciali.  Gli introiti derivanti
  dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del
  bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto
  1985, n.449".
     189.  Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre
  1993, n.537, è sostituito dal seguente:
     " 10.  La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
  legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni e
  integrazioni, è annualmente determinata con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
  Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui
  all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei
  seguenti obiet-tivi:
         a)  progressivo allineamento ai livelli medi
  europei;
         b)  differenziazione tra gli scali aeroportuali in
  funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
         c)  applicazione, per ciascuno scalo, di livelli
  tariffari differenziati in relazione all'intensità del
  traffico nei diversi periodi della giornata;
         d)  correlazione con il livello qualitativo e
  quantitativo dei servizi offerti;
         e)  correlazione con le esigenze di recupero dei
  costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle
  infrastrutture aeroportuali;
         f)  conseguimento degli obiettivi di tutela
  ambientale".
     190.  Per il periodo 1^ maggio-10 ottobre 1996, i diritti
  aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324, e
  successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati
  nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto
  legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 3 agosto 1995, n.351.  Dal 1^ gennaio 1997, in
  attesa
 
                             Pag. 4751
 
  dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'articolo
  10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, come sostituito dal
  comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti, come
  determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto legge
  n.251 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari
  al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel
  documento di programmazione economico-finanziaria.
     191.  I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e
  terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.251,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
  n.351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al
  31 dicembre 1997.
     192.  Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno
  obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.
  Spa) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni
  di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo
  ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima
  (FINMARE Spa) di detenere direttamente o indirettamente
  partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi
  marittimi nazionali ed internazionali e relative società che
  svolgono servizi di supporto.  Prima della cessione di una
  quota azionaria tale da comportare la perdita della
  maggioranza del capitale sociale delle predette società, il
  Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento
  per l'espressione del parere da parte delle competenti
  Commissioni parlamentari.  Alle partecipazioni azionarie dello
  Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in
  imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo
  3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
  n.474.
     193.  Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e
  operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da
  realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea
  ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative
  gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione
  dell'autostrada del Brennero S.p.A. alle condizioni che la
  legge stessa definirà.
     194.  Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, e
  successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una
  quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle
  finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
  dicembre 1995, n.549.
     195.  Il termine per la presentazione della dichiarazione
  di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio
  1992, n.91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994,
  n.736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
     196.  All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
  1996, n.542, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'In
  via preliminare con dette somme saranno finanziate e sostenute
  le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti
  ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più
  consistente la presenza di extracomunitari, al fine di
  assicurare migliori condizioni per l'integrazione,
  l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria; in
  secondo luogo, con i fondi residui, saranno realizzate
  strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi
  polivalenti'.
     197.  All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio
  1987, n.56, dopo la lettera  h)  è aggiunta la
  seguente:
       " h- bis) in ordine al reclutamento della manodopera
  da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati
  all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle
  regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi
  sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per
  l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e
  successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative
  norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle
  esigenze territoriali opportunamente ed appositamente
  manifestate
 
                             Pag. 4752
 
  dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e
  della natura sociale degli interventi di cui trattasi".
     198.  All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del
  decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, le parole:
  'di dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'di quindici
  mesi'.
     199.  Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
  n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
  1994, n.153, e successive modificazioni, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  il secondo e terzo periodo del comma 1 sono
  soppressi;
         b)  dopo il comma 1, è inserito il seguente:
     "1- bis.  L'ammontare minimo del capitale versato
  dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione
  di mutui è determinato, per le società per azioni e per le
  società in accomandita per azioni, in misura pari
  all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice
  civile per il capitale delle predette società; per le società
  a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a
  quaranta milioni di lire.  Per le società in nome collettivo,
  per le società in accomandita semplice e le società
  cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore
  al capitale sociale minimo richiesto dal presente
  decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello
  stesso importo deve essere il patrimonio aziendale
  dell'imprenditore individuale.  Per le domande di mutuo di cui
  al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore
  della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del
  patrimonio è ininfluente.  Ai fini dell'applicazione del comma
  1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film
  ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale,
  purchè successivi alla data di presentazione della domanda
  finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito
  cinematografico";
         c)  al comma 6- bis,  dopo il primo periodo, è
  inserito il seguente: 'Il film ed i proventi di spettanza del
  mutuatario, nonchè il capitale sociale ovvero il patrimonio
  aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel
  caso di operazioni di credito cinematografico relative a film
  di interesse culturale nazionale o relative a film di cui
  all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come
  modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge';
         d)  al comma 6- bis,  nel secondo periodo, la
  parola 'soli' è soppressa.
     200.  Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge
  4 novembre 1965, n.1213, introdotto dall'articolo 7 del
  decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153, le parole
  'tre anni' e 'triennio', contenute, rispettivamente, nel primo
  e secondo periodo, sono sostituite dalle parole 'quarantadue
  mesi' e 'periodo di quarantadue mesi".
     201.  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto
  1996, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  ottobre 1996, n.515, dopo la parola 'Chioggia' sono inserite
  le seguenti parole: 'ivi compresi, limitatamente a lire 9
  miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del
  teatro 'La Fenice'.
     202.  I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma
  4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n.141, in
  materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di
  180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui
  all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.141,
  di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31
  dicembre 1995.  Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i
  benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate
  non scadute alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di
  soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
  istituzionali e risorse
 
                             Pag. 4753
 
  finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali
  e delle provincie autonome nonchè degli enti locali possono
  essere regolati sulla base di accordi così definiti:
         a)  'Programmazione negoziata', come tale
  intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
  pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le
  parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
  diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
  richiedono una valutazione complessiva delle attività di
  competenza;
         b)  'Intesa istituzionale di programma', come tale
  intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale
  o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano
  a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
  delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
  interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per
  la realizzazione di un piano pluriennale di interventi
  d'interesse comune o funzionalmente collegati;
         c)  'Accordo di programma quadro', come tale
  intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
  pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
  lettera  b),  in attuazione di una intesa istituzionale di
  programma per la definizione di un programma esecutivo di
  interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
  L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
  attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi
  e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli
  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
  dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli
  eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
  legge 8 giugno 1990, n.142; 4) le eventuali conferenze di
  servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione
  dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del
  soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie,
  ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
  definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti
  all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
  diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti
  pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le
  procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
  verifica dei risultati.  L'accordo di programma quadro è
  vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.  I
  controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in
  attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
  successivi.  Limitatamente alle aree di cui alla lettera
  f),  gli atti di esecuzione dell'accordo di programma
  quadro possono derogare alle norme ordinarie di
  amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di
  concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa
  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di
  valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente alle predette
  aree di cui alla lettera  f),  determinazioni congiunte
  adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e
  per competenza istituzionale in materia urbanistica possono
  comportare gli effetti di variazione degli strumenti
  urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della
  legge 8 giugno 1990, n.142;
         d)  'Patto territoriale', come tale intendendosi
  l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri
  soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla
  lettera  c),  relativo all'attuazione di un programma di
  interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione
  dello sviluppo locale;
         e)  'Contratto di programma', come tale
  intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione
  statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e
  piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per
  la realizzazione di interventi oggetto di programmazione
  negoziata;
         f)  'Contratto di area', come tale intendendosi lo
  strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
  locali,
 
                             Pag. 4754
 
  rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè
  eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione
  delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la
  creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti,
  nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio
  e della programmazione economica e sentito il parere delle
  competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
  quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo
  industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
  territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE
  n.2052/88, nonchè delle aree industrializzate realizzate a
  norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, che
  presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti
  di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o
  derivanti da interventi normativi.  Anche nell'ambito dei
  contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
  trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9,
  lettera  c),  del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
  n.389.
     204.  Agli interventi di cui alle lettere  d)  e
  f)  del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
  disposizioni di cui alla lettera  c)  del medesimo comma
  203.
     205.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
  economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro
  del bilancio e della programmazione economica, approva le
  intese istituzionali di programma.
     206.  Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
  sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
  pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le
  modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti
  territoriali e dei contratti di area e gli eventuali
  finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse;
  può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione
  programmata disciplinandone le modalità di proposta, di
  approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
     207.  In sede di riparto delle risorse finanziarie
  destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina
  le quote da riservare per i contratti di area e per i patti
  territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da
  203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa
  attuazione.  Le predette somme, da iscrivere su apposito
  capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede
  ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari.  Al medesimo
  capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla
  Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il
  servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali
  anticipazioni effettuate.
     208.  Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con
  l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo
  parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel
  termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta:
  a)  individua le aree situate nel territorio di cui
  all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.2052/88, e successive
  modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti
  territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali
  dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a
  favorire lo sviluppo delle stesse attività.  Le aree sono
  individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita
  omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,
  tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione
  infrastrutturale;  b)  definisce le attività ammesse alla
  incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di
  evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e
  infraregionali;  c)  determina le intensità delle
  agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati
  con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e
  comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle
  imposte sui redditi e
 
                             Pag. 4755
 
  altresì stabilisce, ove necessario, le compensazioni anche
  parziali per le minori entrate regionali;  d)  stabilisce
  le condizioni e le modalità per l'attuazione delle
  disposizioni di cui al presente comma ed in particolare per
  l'approvazione e per la fruizione delle agevolazioni,
  favorendo la massima celerità delle relative procedure in
  relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;
  e)  individua le amministrazioni competenti a svolgere
  l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di
  investimento e quella di monitoraggio e verifica
  dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per
  il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai fini
  dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
     209.  Il comma 1, lettere  b), c), d), e), e- bis), e
  il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
  n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, come
  modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995,
  n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
  1995, n.341, sono abrogati.  Restano in vigore le delibere del
  CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo
  delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le modalità
  del comma 207.
     210.  Per le iniziative produttive intraprese a decorrere
  dal 1^ gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1,
  comma 1, lettera  a)  del decreto-legge 8 febbraio 1995,
  n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e
  successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per
  l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un
  credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento
  dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonchè
  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
  locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito
  d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni
  dell'anno cui compete; detto credito è utilizzato per il
  versamento delle corrispondenti imposte e non può essere
  complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5
  milioni.  Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto
  l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la
  partita IVA.  Per le iniziative produttive intraprese nelle
  aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE
  n.2052/88, e successive modificazioni, le predette
  disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e
  per i cinque successivi.
     211.  Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano
  ai soggetti che:  a)  avendo età inferiore a 32 anni
  presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio
  dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  b)  fruiscono di trattamento di integrazione salariale,
  se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia
  o di anzianità;  c)  sono disoccupati ai sensi
  dell'articolo 25, comma 5, lettere  a)  e  b),  della
  legge 23 luglio 1991, n.223;  d)  sono portatori di
  handicap,  ai sensi dell'articolo 3 ak1della legge 5
  febbraio 1992, n.104;  e)  iniziano un'attività nel campo
  dell'efficienza energetica e della promozione di fonti
  rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9
  gennaio 1991, n.9, nel campo della raccolta differenziata e
  del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento
  idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino
  ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di
  interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il
  restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali
  è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al
  Regolamento CEE n.880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
     212.  Le disposizioni del comma 210 si applicano anche alle
  iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi
  dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n.917, e alle aziende coniugali non gestite in
  forma societaria, a condizione che tutti i soggetti
  appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel
  comma 211.  Il credito di imposta di cui al comma 210 è elevato
  a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui
  al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente
  lire 5 milioni, ai soci o associati
 
                             Pag. 4756
 
  in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili;
  per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il
  credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a
  ciascuno dei coniugi.
     213.  Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai
  soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte
  sui redditi nè per i settori esclusi di cui alla Comunicazione
  della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le
  agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri
  benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.xk
     214.  Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del
  presente articolo sono attuate a valere sulle risorse
  finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
     215.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1997 cessa di avere
  efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3,
  secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n.88.  A far tempo
  da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve
  essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di
  inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49.  Restano
  comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali
  o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi
  dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
  30 maggio 1955, n.797.  Per le aziende inquadrate nel ramo
  industria anteriormente alla data di entrata in vigore della
  legge n.88 del 1989 è fatta salva la possibilità di mantenere,
  per il personale dirigente già iscritto all'INPDAI,
  l'iscrizione presso l'ente stesso.  Con la medesima decorrenza,
  è elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di
  finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui
  all'articolo 34 della legge n.88 del 1989.
     216.  All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27
  febbraio 1985, n.49, le parole: 'le cooperative appartenenti
  al settore di produzione e lavoro' sono sostituite dalle
  seguenti: 'le cooperative, ivi comprese le piccole società
  cooperative, appartenenti al settore di produzione e
  lavoro'.
     217.  Le cooperative sociali che associno anche lavoratori
  dotati dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
  a)  della legge 27 febbraio 1985, n.49, possono accedere
  ai benefici della legge stessa.  La partecipazione prevista
  dall'articolo 17 della citata legge 27 febbraio 1985, n.49,
  sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi 3 e 5, al
  capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.xk
     218.  Le società finanziarie costituite ai sensi
  dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.49, per
  svolgere attività di promozione delle finalità della legge
  medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia
  dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di
  produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 27
  febbraio 1985, n.49, sono autorizzate a stipulare apposite
  convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Alla remunerazione delle attività svolte
  sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla
  attuale consistenza del Fondo per gli interventi a
  salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17
  della legge 27 febbraio 1985, n.49, un miliardo per l'anno
  1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
     219.  All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge
  27 febbraio 1985, n.49, le parole: 'per la durata di quattro
  anni' e la parola: 'speciale', sono soppresse.
     220.  Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio
  1985, n.49, dopo la parola: 'partecipino' sono inserite le
  seguenti: 'anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5
  della legge 31 gennaio 1992, n.59'.
     221.  All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n.49, è
  aggiunto il seguente comma:
     '4- bis.  Le società finanziarie di cui al precedente
  articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le
  cooperative le
 
                             Pag. 4757
 
  modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi
  della presente legge.  Dette società finanziarie devono
  utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito
  della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie
  partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui
  all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse
  alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette
  somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve
  indivisibili'.
     222.  Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27
  febbraio 1985, n.49, sono conferite le somme di lire 30
  miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
  degli anni 1996 e 1997.
     223.  Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,
  lettera  a),  della legge 27 febbraio 1985, n.49, sono
  compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico
  adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza
  intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei
  propri scopi istituzionali, nonchè i lavoratori già impegnati
  in lavori socialmente utili ai sensi della normativa
  vigente.
     224.  All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del
  presente articolo e dall'articolo 9- septies  del
  decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, pari a
  lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per
  l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
  quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante
  corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di
  cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, e
  successive modificazioni.  Tali somme sono versate all'entrata
  del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti
  capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100
  miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti
  sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50
  miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico
  dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.
 
DATA=961221 FASCID=ALA13-121 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0121 TOTPAG=0281 TOTDOC=0054 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= TX PAGINIZ=0072 RIGINIZ=012 PAGFIN=0113 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=4716 PAGEFIN=4757 SORTRES=9612215 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00121 SORTNAV=59612212 00121 300000 ZZALA121 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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