Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2476
DDL0147-0013
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Registro dei praticanti). 
     1.  All'albo professionale dei giornalisti è annesso il
  registro dei praticanti, di seguito denominato "registro", al
  quale sono iscritti coloro che intendono avviarsi alla
  professione giornalistica.
     2.  Il registro è suddiviso in due sezioni, alle quali
  possono essere iscritti:
         a)  i praticanti presso le aziende editoriali;
 
                              Pag. 17
 
         b)  coloro che svolgono prestazioni professionali,
  anche a tempo parziale, presso organi di informazione
  abilitati al tirocinio professionale.
     3.  Per i soggetti di cui al comma 2, lettera  a),  la
  domanda di iscrizione nella relativa sezione deve essere
  corredata, oltre che dai documenti previsti all'articolo 14,
  dalla dichiarazione del direttore responsabile comprovante
  l'effettivo inizio della pratica.
     4.  La pratica giornalistica deve essere svolta presso un
  organo di informazione quotidiano o periodico, scritto,
  parlato o visivo, ovvero una agenzia di stampa di informazione
  generale od una agenzia di produzione dei servizi
  giornalistici, che rispondano ai requisiti ed alle condizioni
  previsti all'articolo 5 e che svolgano attività giornalistica
  regolare e continuativa da almeno un anno.
     5.  Gli organi di informazione di cui al comma 4 devono,
  per consistenza delle strutture redazionali ed
  organizzative-editoriali e per la qualità ed ampiezza del
  lavoro giornalistico, presentare caratteristiche di
  completezza operativa tali da assicurare al praticante la più
  ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività
  giornalistica, secondo requisiti e condizioni preventivamente
  stabiliti dal Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo
  5.
     6.  La pratica giornalistica deve essere effettiva ed il
  praticante deve essere impiegato in almeno due servizi
  redazionali.
     7.  Il periodo di praticantato deve comprendere, dopo il
  periodo di prova di sei mesi, la frequenza obbligatoria di
  corsi di formazione teorica della durata complessiva non
  inferiore a sei mesi, presso strutture formative riconosciute
  ai sensi dell'articolo 5.
     8.  Al termine del corso di formazione teorica, di cui al
  comma 7, il direttore dell'istituto presso cui la formazione è
  stata svolta rilascia al praticante un certificato di
  frequenza e di superamento degli esami di profitto.  Tale
  certificato deve essere presentato unitamente alla domanda di
  iscrizione agli esami di idoneità professionale, di cui
  all'articolo 12.
 
                              Pag. 18
 
     9.  Il praticante deve essere seguito e guidato, durante la
  pratica, da un tutore professionale, scelto dal direttore
  responsabile, che comunica la relativa nomina al consiglio
  regionale territorialmente competente.
     10.  L'iscrizione al registro decorre dalla data di
  effettivo inizio del praticantato.
     11.  Il praticante non può rimanere iscritto per più di
  sette anni nel registro.
     12.  I comitati di redazione degli organi di cui al comma 4
  vigilano sul rispetto delle disposizioni stabilite dal
  presente articolo per lo svolgimento della pratica
  professionale.
     13.  Al compimento del trentaseiesimo mese di pratica il
  direttore responsabile rilascia al praticante una
  dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta,
  specificando le diverse mansioni affidategli.
     14.  Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o
  ritardi l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 13, il
  consiglio regionale competente, informato tempestivamente
  dall'interessato, rilascia, ove ne ricorrano le condizioni, la
  dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica.
     15.  E' fatta comunque salva, ove ne ricorrano gli estremi,
  l'azione disciplinare prevista dall'articolo 19 nei confronti
  del direttore responsabile.
     16.  Per i soggetti di cui al comma 2, lettera  b),  la
  domanda per l'iscrizione nella relativa sezione deve essere
  corredata, oltre che dai documenti di cui all'articolo 14,
  dalla dichiarazione del direttore o dei direttori responsabili
  attestante l'inizio di una prestazione giornalistica
  continuativa, anche a tempo parziale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=028 PAGFIN=0018 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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