| (Esami di idoneità professionale).
1. L'accertamento della idoneità professionale ai sensi
della presente legge deve consistere in una o più prove di
tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze
linguistiche e sociologiche attinenti all'attività
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giornalistica, nonché dalla conoscenza delle norme giuridiche
e deontologiche necessarie al corretto esercizio della
professione.
2. L'esame di cui al comma 1 deve essere sostenuto
prioritariamente nella sede dell'Ordine nazionale a Roma,
innanzi ad una o più commissioni composte, ciascuna, da sette
membri, di cui cinque designati dal Consiglio nazionale e
scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque
anni e che non ricoprano cariche in alcun organismo
rappresentativo di categoria; gli altri due membri sono
nominati dal presidente della corte di appello di Roma, e
scelti uno tra i magistrati del tribunale ed uno tra i
magistrati della corte di appello; quest'ultimo assume le
funzioni di presidente della commissione di esame.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono nominati
i membri supplenti, in numero pari a quello dei titolari.
4. Al termine dell'esame, ad ogni candidato è rilasciato,
a cura del Consiglio nazionale, un certificato sottoscritto
dal presidente della commissione esaminatrice, recante l'esito
positivo dell'esame stesso.
5. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuare in
almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento
di cui all'articolo 24.
6. La domanda per l'ammissione agli esami di idoneità
professionale deve essere corredata dal certificato di
iscrizione nel registro dei praticanti e dai seguenti
documenti:
a) per gli iscritti nella prima sezione del
registro:
1) dalla dichiarazione del direttore del giornale
attestante l'avvenuto svolgimento della pratica per trentasei
mesi;
2) dal certificato del direttore del corso di
formazione al giornalismo, attestante la frequenza ed il
superamento degli esami di profitto dei corsi integrativi di
formazione teorica per la durata di sei mesi;
b) per gli iscritti nella seconda sezione del
registro, dalla dichiarazione del consiglio regionale od
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interregionale competente attestante, sulla base delle
certificazioni dei direttori responsabili delle pubblicazioni
nonché della relativa documentazione, lo svolgimento di una
attività giornalistica continuativa, anche se a tempo
parziale, per almeno sei anni.
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