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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2477
DDL0147-0014
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Esami di idoneità professionale).
     1.  L'accertamento della idoneità professionale ai sensi
  della presente legge deve consistere in una o più prove di
  tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze
  linguistiche e sociologiche attinenti all'attività
 
                              Pag. 19
 
  giornalistica, nonché dalla conoscenza delle norme giuridiche
  e deontologiche necessarie al corretto esercizio della
  professione.
     2.  L'esame di cui al comma 1 deve essere sostenuto
  prioritariamente nella sede dell'Ordine nazionale a Roma,
  innanzi ad una o più commissioni composte, ciascuna, da sette
  membri, di cui cinque designati dal Consiglio nazionale e
  scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque
  anni e che non ricoprano cariche in alcun organismo
  rappresentativo di categoria; gli altri due membri sono
  nominati dal presidente della corte di appello di Roma, e
  scelti uno tra i magistrati del tribunale ed uno tra i
  magistrati della corte di appello; quest'ultimo assume le
  funzioni di presidente della commissione di esame.
     3.  Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono nominati
  i membri supplenti, in numero pari a quello dei titolari.
     4.  Al termine dell'esame, ad ogni candidato è rilasciato,
  a cura del Consiglio nazionale, un certificato sottoscritto
  dal presidente della commissione esaminatrice, recante l'esito
  positivo dell'esame stesso.
     5.  Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuare in
  almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento
  di cui all'articolo 24.
     6.  La domanda per l'ammissione agli esami di idoneità
  professionale deve essere corredata dal certificato di
  iscrizione nel registro dei praticanti e dai seguenti
  documenti:
         a)  per gli iscritti nella prima sezione del
  registro:
         1) dalla dichiarazione del direttore del giornale
  attestante l'avvenuto svolgimento della pratica per trentasei
  mesi;
         2) dal certificato del direttore del corso di
  formazione al giornalismo, attestante la frequenza ed il
  superamento degli esami di profitto dei corsi integrativi di
  formazione teorica per la durata di sei mesi;
         b)  per gli iscritti nella seconda sezione del
  registro, dalla dichiarazione del consiglio regionale od
 
                              Pag. 20
 
  interregionale competente attestante, sulla base delle
  certificazioni dei direttori responsabili delle pubblicazioni
  nonché della relativa documentazione, lo svolgimento di una
  attività giornalistica continuativa, anche se a tempo
  parziale, per almeno sei anni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=032 PAGFIN=0020 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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