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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


248
DDL0013-0002
Progetto di legge Camera n. 13 - testo presentato - (DDL13-13)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C13. TESTIPDL
...C13.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC13 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Articolo 1. - La previsione
  normativa contenuta nel comma 1 è diretta a dare soluzione
  all'annosa questione dei lettori a contratto.  A tale fine si
  prevede che il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica rimborsi, sulla base di richieste
  documentate, le spese anticipate sostenute dalle università,
  sia quelle necessarie per far fronte al pagamento dei
  contributi assistenziali e previdenziali, sia le maggiori
  spese connesse con tali contratti, a valere sullo stanziamento
  iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione dello
  stesso Ministero per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per
  gli anni successivi.
     In merito alle norme contenute nel comma 2, si fa presente
  che la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
  1995), ha previsto alla tabella B (indicazione delle voci da
  includere nel fondo speciale di conto capitale), relativamente
  al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, accantonamenti pari a lire 40 miliardi per l'anno
  1995, a lire 575 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 605
 
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  miliardi per l'anno 1997; da tali stanziamenti iniziali vanno
  effettuate le riduzioni previste dal decreto-legge 23 febbraio
  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  marzo 1995, n. 85.  Ai fini dell'effettivo impiego di tali
  fondi per l'edilizia universitaria, si provvede alla loro
  utilizzazione in relazione alle destinazioni risultanti presso
  il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in
  favore della terza Università statale di Roma.
     L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è l'ente
  che in Italia promuove, coordina e finanzia l'attività di
  ricerca nel campo della fisica subnucleare e nucleare, con
  importanti sviluppi tecnologici nel campo dell'elettronica,
  dei rilevatori, degli acceleratori di particelle,
  dell'informatica e della superconduttività.  In occasione della
  riforma dell'ENEA, operata con la legge 25 agosto 1991, n.
  282, venne abrogata totalmente la legge 15 dicembre 1971, n.
  1240, che al titolo II - articoli 25, 26 e 27 - conteneva
  anche disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di fisica
  nucleare.  L'abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971,
  concernente peraltro la ristrutturazione dell'allora Comitato
  nazionale per l'energia nucleare (CNEN), venne a determinare
  la perdita del formale supporto legislativo su cui si basava
  l'INFN che, nel prosieguo degli anni, ha trovato la sua base
  normativa nel decreto ministeriale del 26 luglio 1967,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 226 dell'8
  settembre 1967, e successive integrazioni e modificazioni
  apportate con i decreti ministeriali del 30 ottobre 1970, del
  19 marzo 1979 (in  Gazzetta Ufficiale  n. 174 del 27
  giugno 1979), del 27 agosto 1981 (in  Gazzetta Ufficiale
  n. 323 del 24 novembre 1981) e del 20 maggio 1987 (in
  Gazzetta Ufficiale  n. 136 del 13 giugno 1987).  La norma
  proposta (comma 3) tende a fugare ogni dubbio interpretativo
  e, in coerente raccordo con quanto previsto dalla legge 9
  maggio 1989, n. 168, prevede che i programmi pluriennali
  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare siano approvati dal
  CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale
  della scienza e della tecnologia.
     Il Consorzio per l'università a distanza è espressione di
  università ed imprese per la produzione ed erogazione di
  prodotti-servizi per l'educazione a distanza, con due sedi a
  Cosenza e a Roma.
     Il finanziamento di lire 3,5 miliardi, previsto al comma
  4, è indispensabile per evitare la dispersione di
  un'esperienza più che decennale di grande interesse per il
  sistema formativo del nostro Paese in una fase in cui
  l'istruzione a distanza si propone come una priorità forte nel
  contesto della pianificazione della formazione superiore.
     Il Consorzio, inoltre, nel contesto del piano telematico
  Calabria, è stato individuato, nella convenzione fra l'Agensud
  e lo stesso Consorzio, come attuativo di alcuni progetti
  finalizzati per l'istruzione a distanza.
     Il contributo è necessario anche per consentire una piena
  ripresa delle attività del Consorzio ai fini della
  realizzazione della programmazione pluriennale.
     E' da sottolineare che il potenziamento del Consorzio per
  l'insegnamento a distanza è considerato dal Ministero
  dell'università e della ricerca sicentifica e tecnologica uno
  degli obiettivi chiave nei piani di sviluppo delle
  università.
     Articolo 2. - Le norme proposte sono finalizzate ad
  assicurare alle università, per l'anno accademico 1995-1996,
  le necessarie risorse finanziarie per far fronte ai loro
  compiti istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli
  dell'anno accademico in corso; di tale ammontare, infatti, le
  istituzioni universitarie hanno già tenuto conto nella
  impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare, nella
  programmazione degli impegni di spesa.
     Si rende necessario, quindi, consentire alle istituzioni
  stesse di poter superare, per un altro anno accademico, il
  tetto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.
     Articolo 3. - La proroga dei termini relativa al CUN,
  scaduto il 30 giugno 1995, e al CNST, scaduto il 31 maggio
  1995, è indispensabile per consentire il regolare
  funzionamento di organi che svolgono una insostituibile
 
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  attività consultiva per il Ministero.
     Si precisa che, per quanto riguarda il CUN, il regolamento
  contenente le modalità di elezione delle varie componenti è in
  corso di perfezionamento, mentre per quanto riguarda il CNST è
  stata avviata la procedura per il rinnovo.  Al fine poi di
  realizzare un necessario quanto auspicabile ricambio delle
  varie componenti, si prevede che gli attuali membri dei due
  organi consultivi, qualora ne abbiano fatto parte per più di
  una consiliatura, non possano essere consecutivamente
  rieleggibili o designabili.
     Articolo 4. - L'articolo 17, secondo comma, del testo
  unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevedeva che ogni
  università o istituto superiore fosse provvisto di uno
  speciale statuto proposto dal Senato accademico, sentiti il
  consiglio di amministrazione e le facoltà e scuole
  dell'ateneo.
     Tale comma è stato superato dall'articolo 6 della legge n.
  168 del 1989 secondo cui le università si danno ordinamento
  autonomo con propri statuti e regolamenti nel quadro della
  loro autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
  finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della
  Costituzione.
     La modifica più profonda consiste nel riconoscimento
  all'università di porsi come ordinamento autonomo, sia pure
  nei limiti delle norme legislative che vi operano espresso
  riferimento.
     In coerenza con tale innovazione è necessario
  puntualizzare per le università non statali legalmente
  riconosciute gli organi competenti a deliberare gli statuti,
  in base alla peculiarità dello specifico ordinamento.
     Articolo 5. - Con l'articolo 6 del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96, sono state tra l'altro trasferite al
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica le funzioni relative all'attuazione dell'intesa
  relativa ai parchi scientifici e tecnologici (PST), previsti
  dal programma interministeriale sottoscritto in data 7
  dicembre 1990.
     Detto quadro programmatico ha dato applicazione alle
  politiche comunitarie di intervento a sostegno della ricerca e
  di stimolo all'innovazione tecnologica con il fine di
  rafforzare le basi dell'industria europea per renderla più
  competitiva sul mercato internazionale.
     L'azione prioritaria necessaria per raggiungere simili
  obiettivi è stata ravvisata nella stretta integrazione tra
  competenze scientifiche, tecnologiche e produttive, la cui
  espressione e sintesi è rappresentata dal PST, strumento
  operativo, variamente individuato a seconda dell'intensità di
  presenza della componente di ricerca fondamentale o di base e
  della componente di ricerca orientata e imprenditoriale.
     In sintesi, "le iniziative" di creazione di PST sono volte
  a realizzare un processo interattivo e a mettere "a rete" il
  sistema per favorire l'aggregazione di competenze scientifiche
  e tecnologiche, per promuovere il trasferimento tecnologico
  alle imprese minori, per sviluppare sinergie tra soggetti
  pubblici e privati, università, enti pubblici di ricerca e
  imprese.
     I PST sono caratterizzati dall'insieme delle componenti
  istituzionali, strutturali ed economiche coinvolte, e dai
  processi organizzati per una gestione integrata ed unitaria
  dei flussi innovativi e finanziari, pubblici e privati, a
  sostegno della competitività delle imprese e per lo sviluppo
  di un sistema territoriale tramite il coordinamento delle fasi
  relative alla ricerca, alla diffusione, al trasferimento
  tecnologico, all'alta formazione, alla promozione e ad altri
  servizi di eccellenza.
     Si realizzano in tal modo sinergie ma soprattutto il
  miglior uso di tutta "la ricchezza" infrastrutturale e
  funzionale, pubblica e privata, esistente nei campi della
  ricerca, dell'innovazione e della tecnologia.
     Una prima realizzazione di tali figure è stata effettuata
  con l'intesa stipulata nel 1990 nell'ambito dell'intervento
  straordinario per il Mezzogiorno.  I mutamenti successivi del
  quadro normativo hanno comportato un rallentamento della
 
                               Pag. 4
 
  realizzazione dei parchi che necessitano per tanto di un
  intervento legislativo per portarli a conclusione previa
  verifica della attuale utilità dei programmi a suo tempo
  approvati.
     I progetti beneficiano delle provvidenze stabilite dalla
  legge 17 febbraio 1982, n. 46.
     La norma precisa i soggetti beneficiari delle provvidenze
  di cui alla citata legge n. 46 del 1982, stabilendo che devono
  essere costituiti nelle forme dei consorzi, società consortili
  o società per azioni.
     Articolo 6. - Con decreti del Ministro della sanità 14
  settembre 1994, numeri dal 739 al 744, e 26 settembre 1994,
  nn. 745 e 746, pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 6
  del 9 gennaio 1995, sono stati definiti le figure e i profili
  professionali degli infermieri e del personale sanitario
  tecnico e della riabilitazione e nel mese di luglio si sono
  conclusi i primi corsi di diploma universitario, attivati
  secondo un ordinamento didattico emanato dal Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai
  sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
     In attesa che venga data piena attuazione alla normativa
  contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
  dicembre 1993, n. 517, e vengano emanati i nuovi ordinamenti
  didattici dei corsi in questione con decreti adottati di
  concerto fra il Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità, è
  necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza,
  richiesto anche dal Ministero della sanità, allo scopo di
  stabilire che i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e
  della riabilitazione hanno, a tutti gli effetti, valore
  abilitante, onde consentire ai neo diplomati di esercitare la
  professione.  In tal modo verrebbe a cessare un abbondante
  contenzioso in atto.
     L'articolato non comporta nuove o maggiori spese a carico
  del bilancio dello Stato.
 
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