| Onorevoli Deputati! - Articolo 1. - La previsione
normativa contenuta nel comma 1 è diretta a dare soluzione
all'annosa questione dei lettori a contratto. A tale fine si
prevede che il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica rimborsi, sulla base di richieste
documentate, le spese anticipate sostenute dalle università,
sia quelle necessarie per far fronte al pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali, sia le maggiori
spese connesse con tali contratti, a valere sullo stanziamento
iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione dello
stesso Ministero per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
In merito alle norme contenute nel comma 2, si fa presente
che la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995), ha previsto alla tabella B (indicazione delle voci da
includere nel fondo speciale di conto capitale), relativamente
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, accantonamenti pari a lire 40 miliardi per l'anno
1995, a lire 575 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 605
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miliardi per l'anno 1997; da tali stanziamenti iniziali vanno
effettuate le riduzioni previste dal decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85. Ai fini dell'effettivo impiego di tali
fondi per l'edilizia universitaria, si provvede alla loro
utilizzazione in relazione alle destinazioni risultanti presso
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in
favore della terza Università statale di Roma.
L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è l'ente
che in Italia promuove, coordina e finanzia l'attività di
ricerca nel campo della fisica subnucleare e nucleare, con
importanti sviluppi tecnologici nel campo dell'elettronica,
dei rilevatori, degli acceleratori di particelle,
dell'informatica e della superconduttività. In occasione della
riforma dell'ENEA, operata con la legge 25 agosto 1991, n.
282, venne abrogata totalmente la legge 15 dicembre 1971, n.
1240, che al titolo II - articoli 25, 26 e 27 - conteneva
anche disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di fisica
nucleare. L'abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971,
concernente peraltro la ristrutturazione dell'allora Comitato
nazionale per l'energia nucleare (CNEN), venne a determinare
la perdita del formale supporto legislativo su cui si basava
l'INFN che, nel prosieguo degli anni, ha trovato la sua base
normativa nel decreto ministeriale del 26 luglio 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'8
settembre 1967, e successive integrazioni e modificazioni
apportate con i decreti ministeriali del 30 ottobre 1970, del
19 marzo 1979 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27
giugno 1979), del 27 agosto 1981 (in Gazzetta Ufficiale
n. 323 del 24 novembre 1981) e del 20 maggio 1987 (in
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1987). La norma
proposta (comma 3) tende a fugare ogni dubbio interpretativo
e, in coerente raccordo con quanto previsto dalla legge 9
maggio 1989, n. 168, prevede che i programmi pluriennali
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare siano approvati dal
CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale
della scienza e della tecnologia.
Il Consorzio per l'università a distanza è espressione di
università ed imprese per la produzione ed erogazione di
prodotti-servizi per l'educazione a distanza, con due sedi a
Cosenza e a Roma.
Il finanziamento di lire 3,5 miliardi, previsto al comma
4, è indispensabile per evitare la dispersione di
un'esperienza più che decennale di grande interesse per il
sistema formativo del nostro Paese in una fase in cui
l'istruzione a distanza si propone come una priorità forte nel
contesto della pianificazione della formazione superiore.
Il Consorzio, inoltre, nel contesto del piano telematico
Calabria, è stato individuato, nella convenzione fra l'Agensud
e lo stesso Consorzio, come attuativo di alcuni progetti
finalizzati per l'istruzione a distanza.
Il contributo è necessario anche per consentire una piena
ripresa delle attività del Consorzio ai fini della
realizzazione della programmazione pluriennale.
E' da sottolineare che il potenziamento del Consorzio per
l'insegnamento a distanza è considerato dal Ministero
dell'università e della ricerca sicentifica e tecnologica uno
degli obiettivi chiave nei piani di sviluppo delle
università.
Articolo 2. - Le norme proposte sono finalizzate ad
assicurare alle università, per l'anno accademico 1995-1996,
le necessarie risorse finanziarie per far fronte ai loro
compiti istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli
dell'anno accademico in corso; di tale ammontare, infatti, le
istituzioni universitarie hanno già tenuto conto nella
impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare, nella
programmazione degli impegni di spesa.
Si rende necessario, quindi, consentire alle istituzioni
stesse di poter superare, per un altro anno accademico, il
tetto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.
Articolo 3. - La proroga dei termini relativa al CUN,
scaduto il 30 giugno 1995, e al CNST, scaduto il 31 maggio
1995, è indispensabile per consentire il regolare
funzionamento di organi che svolgono una insostituibile
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attività consultiva per il Ministero.
Si precisa che, per quanto riguarda il CUN, il regolamento
contenente le modalità di elezione delle varie componenti è in
corso di perfezionamento, mentre per quanto riguarda il CNST è
stata avviata la procedura per il rinnovo. Al fine poi di
realizzare un necessario quanto auspicabile ricambio delle
varie componenti, si prevede che gli attuali membri dei due
organi consultivi, qualora ne abbiano fatto parte per più di
una consiliatura, non possano essere consecutivamente
rieleggibili o designabili.
Articolo 4. - L'articolo 17, secondo comma, del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevedeva che ogni
università o istituto superiore fosse provvisto di uno
speciale statuto proposto dal Senato accademico, sentiti il
consiglio di amministrazione e le facoltà e scuole
dell'ateneo.
Tale comma è stato superato dall'articolo 6 della legge n.
168 del 1989 secondo cui le università si danno ordinamento
autonomo con propri statuti e regolamenti nel quadro della
loro autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione.
La modifica più profonda consiste nel riconoscimento
all'università di porsi come ordinamento autonomo, sia pure
nei limiti delle norme legislative che vi operano espresso
riferimento.
In coerenza con tale innovazione è necessario
puntualizzare per le università non statali legalmente
riconosciute gli organi competenti a deliberare gli statuti,
in base alla peculiarità dello specifico ordinamento.
Articolo 5. - Con l'articolo 6 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, sono state tra l'altro trasferite al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica le funzioni relative all'attuazione dell'intesa
relativa ai parchi scientifici e tecnologici (PST), previsti
dal programma interministeriale sottoscritto in data 7
dicembre 1990.
Detto quadro programmatico ha dato applicazione alle
politiche comunitarie di intervento a sostegno della ricerca e
di stimolo all'innovazione tecnologica con il fine di
rafforzare le basi dell'industria europea per renderla più
competitiva sul mercato internazionale.
L'azione prioritaria necessaria per raggiungere simili
obiettivi è stata ravvisata nella stretta integrazione tra
competenze scientifiche, tecnologiche e produttive, la cui
espressione e sintesi è rappresentata dal PST, strumento
operativo, variamente individuato a seconda dell'intensità di
presenza della componente di ricerca fondamentale o di base e
della componente di ricerca orientata e imprenditoriale.
In sintesi, "le iniziative" di creazione di PST sono volte
a realizzare un processo interattivo e a mettere "a rete" il
sistema per favorire l'aggregazione di competenze scientifiche
e tecnologiche, per promuovere il trasferimento tecnologico
alle imprese minori, per sviluppare sinergie tra soggetti
pubblici e privati, università, enti pubblici di ricerca e
imprese.
I PST sono caratterizzati dall'insieme delle componenti
istituzionali, strutturali ed economiche coinvolte, e dai
processi organizzati per una gestione integrata ed unitaria
dei flussi innovativi e finanziari, pubblici e privati, a
sostegno della competitività delle imprese e per lo sviluppo
di un sistema territoriale tramite il coordinamento delle fasi
relative alla ricerca, alla diffusione, al trasferimento
tecnologico, all'alta formazione, alla promozione e ad altri
servizi di eccellenza.
Si realizzano in tal modo sinergie ma soprattutto il
miglior uso di tutta "la ricchezza" infrastrutturale e
funzionale, pubblica e privata, esistente nei campi della
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia.
Una prima realizzazione di tali figure è stata effettuata
con l'intesa stipulata nel 1990 nell'ambito dell'intervento
straordinario per il Mezzogiorno. I mutamenti successivi del
quadro normativo hanno comportato un rallentamento della
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realizzazione dei parchi che necessitano per tanto di un
intervento legislativo per portarli a conclusione previa
verifica della attuale utilità dei programmi a suo tempo
approvati.
I progetti beneficiano delle provvidenze stabilite dalla
legge 17 febbraio 1982, n. 46.
La norma precisa i soggetti beneficiari delle provvidenze
di cui alla citata legge n. 46 del 1982, stabilendo che devono
essere costituiti nelle forme dei consorzi, società consortili
o società per azioni.
Articolo 6. - Con decreti del Ministro della sanità 14
settembre 1994, numeri dal 739 al 744, e 26 settembre 1994,
nn. 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del 9 gennaio 1995, sono stati definiti le figure e i profili
professionali degli infermieri e del personale sanitario
tecnico e della riabilitazione e nel mese di luglio si sono
conclusi i primi corsi di diploma universitario, attivati
secondo un ordinamento didattico emanato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
In attesa che venga data piena attuazione alla normativa
contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, e vengano emanati i nuovi ordinamenti
didattici dei corsi in questione con decreti adottati di
concerto fra il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità, è
necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza,
richiesto anche dal Ministero della sanità, allo scopo di
stabilire che i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e
della riabilitazione hanno, a tutti gli effetti, valore
abilitante, onde consentire ai neo diplomati di esercitare la
professione. In tal modo verrebbe a cessare un abbondante
contenzioso in atto.
L'articolato non comporta nuove o maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato.
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