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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2481
DDL0147-0018
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Incompatibilità ed inattività). 
     1.  Sono incompatibili con l'esercizio della professione di
  giornalista e con l'iscrizione nel relativo albo
  professionale, l'iscrizione ad altri albi o l'assunzione di un
  rapporto di pubblico impiego; la qualifica di imprenditore, di
  amministratore unico di società aventi ad oggetto attività
  commerciale a scopo di lucro, fatta eccezione per le società
  costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività
  giornalistica; lo svolgimento di attività commerciali e
  amministrative.
     2.  Sono, altresì, incompatibili con l'iscrizione all'albo
  professionale la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati
  od autonomi, anche privati, nonché gli incarichi o le funzioni
  anche temporanei, esclusi quelli relativi all'esplicazione di
  attività didattiche presso scuole di giornalismo,
  professionali, di specializzazione, che determinino contrasti
  di interessi con l'esercizio normale della professione, che
  siano in contrasto morale e pratico con i princìpi
  fondamentali della stessa, che incidano sul decoro e la
  dignità della categoria, e che comportino un potere di
  controllo sull'esercizio professionale medesimo.
     3.  Il giornalista che si trova o viene a trovarsi in una
  delle condizioni di incompatibilità previste dal presente
  articolo è sospeso dall'esercizio della professione e dalla
  iscrizione all'albo ed è iscritto nella sezione speciale, di
  cui al comma 2 dell'articolo 9.
     4.  La sospensione dall'albo professionale e l'iscrizione
  nella sezione speciale ai sensi del comma 3, sono disposte
  anche:
         a)  quando il giornalista, su richiesta del
  consiglio regionale competente, non comprovi, con idonea
  documentazione, di aver tratto nell'ultimo triennio
  dall'esercizio professionale le risorse ed i mezzi necessari
 
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  per il proprio sostentamento o, comunque, non documenti un
  rapporto continuativo subordinato od autonomo di lavoro
  giornalistico;
         b)  nel caso di inattività professionale
  protrattasi ininterrottamente per tre anni e non dovuta a
  disoccupazione volontaria.
     5.  Nel calcolo dei periodi di cui al comma 4, non si tiene
  conto della inattività dovuta all'assunzione di cariche o
  funzioni politiche, amministrative o scientifiche,
  all'espletamento degli obblighi militari, ed alle cause di
  comprovata forza maggiore.
     6.  Il consiglio regionale competente delibera di ufficio
  la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in
  caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque
  titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana,
  salvo che l'interessato non assuma la cittadinanza di un Paese
  membro dell'Unione europea.
     7.  Devono essere cancellati dall'albo professionale coloro
  che hanno riportato condanne penali che importano
  l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.  Nel caso di
  condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici
  uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di
  interdizione.  Ove sia emesso ordine o mandato di cattura od
  altra misura restrittiva della libertà personale, gli effetti
  dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla loro
  revoca.
     8.  Nel caso di condanna penale che non importa la pena
  accessoria di cui al comma 7, il consiglio regionale
  competente inizia il procedimento disciplinare, ove ricorrano
  le condizioni previste all'articolo 19.
     9.  Qualora la sospensione dall'esercizio della professione
  disposta ai sensi del presente articolo si protragga per oltre
  cinque anni, il consiglio regionale competente, sentito
  l'interessato, provvede alla sua cancellazione dall'albo
  professionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=005 PAGFIN=0024 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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