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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2488
DDL0147-0025
Progetto di legge Camera n. 147 - testo presentato - (DDL13-147)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C147. TESTIPDL
...C147.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC147 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Azione giudiziaria). 
     1.  Le decisioni di cui all'articolo 22 sono immediatamente
  esecutive.  Esse, tuttavia, possono essere impugnate, nel
  termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale
  del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio
  regionale presso cui il giornalista è iscritto.
     2.  Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del
  ricorrente proposta nello stesso ricorso, il tribunale può
  sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della
  decisione impugnata.
     3.  Avverso la sentenza del tribunale di cui al comma 2 è
  consentito ricorso alla corte di appello competente per
  territorio nel termine di trenta giorni dalla notifica.
     4.  Il collegio del tribunale e della corte di appello, ai
  fini di cui al presente articolo, sono integrati da due
  giornalisti, estratti a sorte da un apposito elenco, che ogni
  triennio il consiglio regionale competente trasmette al
  tribunale ed alla corte d'appello competenti, e comprendente
  tutti i giornalisti iscritti al relativo albo professionale da
  almeno cinque anni; i giornalisti, alla scadenza
  dell'incarico, non possono essere nuovamente inseriti in tale
  elenco.
     5.  Possono proporre ricorso all'autorità giudiziaria sia
  l'interessato sia il procuratore della Repubblica ed il
  procuratore generale competenti per territorio.  Il tribunale e
 
                              Pag. 36
 
  la corte d'appello competenti provvedono con sentenza, sentiti
  il pubblico ministero e gli interessati.  La sentenza può
  annullare la deliberazione impugnata per vizi di legittimità
  inerenti al provvedimento.  Le sentenze sono notificate, a cura
  della cancelleria, al pubblico ministero, ai ricorrenti, al
  consiglio regionale competenti ed al Consiglio nazionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-147 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0147 TOTPAG=0036 TOTDOC=0027 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=013 PAGFIN=0036 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=014700 00 FASCIDC=13DDL0147 SORTNAV=0014700 000 00000 ZZDDLC147 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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