| Il provvedimento legislativo non comporta nuove o
maggiori spese a carico del bilancio statale, in quanto
contempla solo disposizioni autorizzatorie a prelievi di somme
già stanziate ed iscritte in bilancio.
Sui singoli articoli va precisato quanto segue:
Articolo 1.
La spesa di cui al comma 1 ha trovato già impegno ed
utilizzazione con il bilancio 1994. Essa era contenuta nel
decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249 (articolo 10); tale norma
è stata poi riportata nei successivi decreti-legge via via
reiterati (n. 404 del 1994; n. 510 del 1994; n. 588 del 1994;
n. 697 del 1994; n. 40 del 1995).
Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica ha omesso di riprodurre la norma di cui trattasi
nel decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, venendo i
prelievi effettuati sul capitolo 1529 dello stato di
previsione di parte corrente; tale norma è stata reinserita
nel provvedimento di cui trattasi su richiesta del Ministero
del tesoro.
In ordine a tale disposizione, si trascrive la relazione
tecnica, quale compariva nel citato decreto-legge n. 40 del
1995:
"Gli oneri connessi ai contratti stipulati dalle
università con i lettori di madre lingua straniera e per i
quali la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria
1993), aveva previsto l'accantonamento sul fondo speciale di
parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (tabella A) di oltre 150 miliardi di
lire, sono così quantificati:
a) oneri assistenziali e previdenziali dovuti
dalle università a decorrere dall'anno accademico 1980-1981 e
fino all'anno accademico 1992-1993: lire 112.000.000.000;
b) maggiori spese sostenute dagli atenei in
ottemperanza a sentenze passate in giudicato e relative a
riassunzioni in servizio, differenze retributive, indennità di
fine rapporto, interessi legali e rivalutazione monetaria:
lire 31.000.000.000.
Pertanto la somma complessiva occorrente per sanare la
complessa situazione di cui trattassi risulta pari a lire
143.000.000.000.
L'articolo 11 a tal fine pone i relativi oneri a carico
del capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi".
Con riferimento alla norma contenuta nel comma 2, va
detto che essa si configura come disposizione meramente
autorizzativa, diretta a consentire il prelevamento di parte
dei fondi per il finanziamento di opere di edilizia per la
terza Università di Roma.
Il comma 4 prevede una mera disposizione autorizzativa,
diretta a consentire per l'anno 1995 il prelevamento di una
parte del fondo iscritto al capitolo 1256 dello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca
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scientifica e tecnologica, a favore del Consorzio
dell'università a distanza.
Il citato capitolo 1256 riguarda il fondo per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario,
relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e
progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche.
Esso prevede, in relazione al periodo 1994-1996, stanziamenti
pari a 84,770 miliardi per l'anno 1994, a 83,755 miliardi per
l'anno 1995, ed a 176,727 miliardi per l'anno 1996. La spesa
trova pertanto integrale copertura e capienza.
Articolo 2.
La previsione normativa è diretta ad assicurare alle
università, per l'anno accademico 1995-1996, le necessarie
risorse finanziarie per far fronte ai loro compiti
istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli
dell'anno accademico in corso, in quanto le stesse istituzioni
universitarie hanno tenuto già conto di detto ammontare
nell'impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare,
nella programmazione degli impegni di spesa; si rende
necessario, quindi, consentire loro di poter superare, per un
altro anno accademico, il tetto previsto dall'articolo 5 della
legge n. 537 del 1993.
La formulazione ha considerato, per quanto concerne il
prelievo, che lo stato di previsione interessato era sempre
l'esercizio 1995, similmente a quanto disposto dall'articolo 5
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
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