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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


249
DDL0013-0003
Progetto di legge Camera n. 13 - testo presentato - (DDL13-13)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C13. TESTIPDL
...C13.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC13 ZZ13 ZZRT ZZPR
        Il provvedimento legislativo non comporta nuove o
  maggiori spese a carico del bilancio statale, in quanto
  contempla solo disposizioni autorizzatorie a prelievi di somme
  già stanziate ed iscritte in bilancio.
      Sui singoli articoli va precisato quanto segue:
  Articolo 1.
      La spesa di cui al comma 1 ha trovato già impegno ed
  utilizzazione con il bilancio 1994.  Essa era contenuta nel
  decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249 (articolo 10); tale norma
  è stata poi riportata nei successivi decreti-legge via via
  reiterati (n. 404 del 1994; n. 510 del 1994; n. 588 del 1994;
  n. 697 del 1994; n. 40 del 1995).
      Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica ha omesso di riprodurre la norma di cui trattasi
  nel decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, venendo i
  prelievi effettuati sul capitolo 1529 dello stato di
  previsione di parte corrente; tale norma è stata reinserita
  nel provvedimento di cui trattasi su richiesta del Ministero
  del tesoro.
      In ordine a tale disposizione, si trascrive la relazione
  tecnica, quale compariva nel citato decreto-legge n. 40 del
  1995:
      "Gli oneri connessi ai contratti stipulati dalle
  università con i lettori di madre lingua straniera e per i
  quali la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria
  1993), aveva previsto l'accantonamento sul fondo speciale di
  parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica (tabella A) di oltre 150 miliardi di
  lire, sono così quantificati:
          a)  oneri assistenziali e previdenziali dovuti
  dalle università a decorrere dall'anno accademico 1980-1981 e
  fino all'anno accademico 1992-1993: lire 112.000.000.000;
          b)  maggiori spese sostenute dagli atenei in
  ottemperanza a sentenze passate in giudicato e relative a
  riassunzioni in servizio, differenze retributive, indennità di
  fine rapporto, interessi legali e rivalutazione monetaria:
  lire 31.000.000.000.
      Pertanto la somma complessiva occorrente per sanare la
  complessa situazione di cui trattassi risulta pari a lire
  143.000.000.000.
      L'articolo 11 a tal fine pone i relativi oneri a carico
  del capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
  l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni
  successivi".
      Con riferimento alla norma contenuta nel comma 2, va
  detto che essa si configura come disposizione meramente
  autorizzativa, diretta a consentire il prelevamento di parte
  dei fondi per il finanziamento di opere di edilizia per la
  terza Università di Roma.
      Il comma 4 prevede una mera disposizione autorizzativa,
  diretta a consentire per l'anno 1995 il prelevamento di una
  parte del fondo iscritto al capitolo 1256 dello stato di
  previsione del Ministero dell'università e della ricerca
 
                               Pag. 6
 
  scientifica e tecnologica, a favore del Consorzio
  dell'università a distanza.
      Il citato capitolo 1256 riguarda il fondo per la
  programmazione dello sviluppo del sistema universitario,
  relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e
  progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche.
  Esso prevede, in relazione al periodo 1994-1996, stanziamenti
  pari a 84,770 miliardi per l'anno 1994, a 83,755 miliardi per
  l'anno 1995, ed a 176,727 miliardi per l'anno 1996.  La spesa
  trova pertanto integrale copertura e capienza.
  Articolo 2.
      La previsione normativa è diretta ad assicurare alle
  università, per l'anno accademico 1995-1996, le necessarie
  risorse finanziarie per far fronte ai loro compiti
  istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli
  dell'anno accademico in corso, in quanto le stesse istituzioni
  universitarie hanno tenuto già conto di detto ammontare
  nell'impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare,
  nella programmazione degli impegni di spesa; si rende
  necessario, quindi, consentire loro di poter superare, per un
  altro anno accademico, il tetto previsto dall'articolo 5 della
  legge n. 537 del 1993.
      La formulazione ha considerato, per quanto concerne il
  prelievo, che lo stato di previsione interessato era sempre
  l'esercizio 1995, similmente a quanto disposto dall'articolo 5
  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-13 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0013 TOTPAG=0011 TOTDOC=0012 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=001300 00 FASCIDC=13DDL0013 SORTNAV=0001300 000 00000 ZZDDLC13 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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