| 1. Con decreto del Ministro della sanità sono individuati,
in ogni regione, gli istituti universitari od i servizi
ospedalieri di anatomia e istologia patologica che svolgono la
funzione di centri di riferimento ai fini di cui all'articolo
1.
2. Ai fini di cui all'articolo 1 le salme dei bambini
colpiti da SIDS sono prontamente inviate ai centri di
riferimento autorizzati ad effettuare il prelievo di organi a
fini scientifici, secondo il protocollo predisposto dalla
prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica
dell'università di Milano.
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