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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2498
DDL0149-0002
Progetto di legge Camera n. 149 - testo presentato - (DDL13-149)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C149. TESTIPDL
...C149.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC149 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il nuovo sistema maggioritario
  fondato su collegi uninominali e la crisi, irrisolta, del
  sistema politico che alla fine della cosiddetta prima
  Repubblica, in relazione al ruolo del Parlamento e dei singoli
  parlamentari, faceva individuare ad un costituzionalista come
  Manzella una "linea di fuoco" incerta tra eletti ed apparati
  ("chi dei mille parlamentari si sente "eletto" e chi
  "apparato"?") hanno introdotto nuovi e rilevanti problemi, sia
  di ordine costituzionale e giuridico, sia sotto il profilo
  parlamentare e politico, nella valutazione dell'istituto delle
  dimissioni dalla carica di membro del Parlamento.
     All'inizio della XII legislatura il problema si è posto,
  dunque, alla valutazione dei membri del Parlamento e del
  diritto costituzionale e parlamentare, con particolare
  attenzione alle garanzie del procedimento parlamentare, cioè
  alla "necessità che il processo di decisione parlamentare si
  svolga in condizioni di reale indipendenza" (Manzella), in
  relazione al rapporto tra maggioranza e minoranza, o più
  esattamente fra coalizione di maggioranza e opposizioni.
     Le dimissioni sono un atto di responsabilità del
  parlamentare.  Tali devono restare.  Il voto dell'Assemblea
  sulle dimissioni costituisce una delle garanzie a tutela,
  appunto, dell'autonomia parlamentare.  Tuttavia non appare
  esaustivo, in materia, fare riferimento ai precedenti, cioè
  alla prassi ed alle convenzioni che hanno regolato fino ad
  oggi il voto sulle dimissioni.
 
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     Intervenendo in aula, nella XII legislatura, il 30 giugno
  1994, ebbi modo di osservare che, al di là della consuetudine
  delle dimissioni respinte al primo voto, "continuando infatti
  a respingere le dimissioni, non solo un gruppo parlamentare
  risulta diminuito di un'unità, ma l'intera Assemblea non è nel
  suo  plenum...  A fronte di dimissioni non accolte
  potremmo infatti pensare che la maggioranza influisca sulla
  composizione del nostro consesso".
     Come è noto, l'articolo 89 del testo unico delle leggi
  recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n.  361 - applicabile anche al Senato, in virtù del
  rinvio di cui all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
  64 - riserva alla Camera dei deputati "la facoltà di ricevere
  e accettare le dimissioni dei propri membri".  Si tratta della
  codificazione di un principio tradizionale, che affida alla
  Camera di appartenenza la valutazione di tutte le questioni
  concernenti la sua composizione.
     Al riguardo, comunque, è necessario tener conto anche
  dell'articolo 23 della Costituzione, che recita: "Nessuna
  prestazione personale... può essere imposta se non in base
  alla legge", e dell'articolo 67 della Costituzione, in base al
  quale "Ogni membro del Parlamento... esercita le sue funzioni
  senza vincolo di mandato".  Dal combinato disposto delle citate
  disposizioni costituzionali si evince innanzitutto la libertà
  per i cittadini di accettare o meno la candidatura alle
  elezioni politiche (come confermato espressamente
  dall'articolo 18, comma 4, del citato testo unico approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica n.  361 del 1957 e
  dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n.  29, che
  prevedono l'accettazione della canditatura per l'elezione
  rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica).  In secondo luogo - e conseguentemente - viene
  tutelata la libertà per i cittadini eletti di continuare o
  meno ad esercitare le loro funzioni.  Anzi, proprio la
  delicatezza delle funzioni "sovrane" svolte dai membri del
  Parlamento esclude che in proposito possa ipotizzarsi una
  sorta di "irretrattabilità" della nomina, che si convertirebbe
  in una vera e propria coattività nella carica, e che
  richiamerebbe alla memoria certe situazioni onorarie imposte
  coercitivamente sul finire dell'Impero romano di Occidente.
     Senonché proprio una interpretazione rigorosa della norma
  legislativa, che affida alle Camere l'accettazione o meno
  delle dimissioni, condurrebbe all'assurda conclusione che un
  parlamentare - il quale, ad esempio, per motivi di salute, di
  stanchezza politica o di scelta di vita, volesse dimettersi
  dalla carica, potrebbe essere costretto a rimanere in carica,
  qualora la Camera interessata respingesse  ad libitum  le
  dimissioni presentate e reiterate; in tal modo, si potrebbe
  avere una compromissione dell'articolo 54, secondo comma,
  della Costituzione, che prescrive il dovere di adempiere le
  funzioni pubbliche con disciplina ed onore, nonché di alcuni
  precetti regolamentari (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, del
  regolamento del Senato, in base al quale "I senatori hanno il
  dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori
  delle Commissioni").
     Non a caso si era affermata nelle Camere la prassi di
  respingere le dimissioni presentate in prima istanza, quasi a
  titolo di cortesia nei riguardi del parlamentare interessato e
  di approvarle se reiterate una seconda volta.
     Tuttavia, ultimamente tale prassi ha subìto delle deroghe,
  non tanto e non solo nel senso di accogliere le dimissioni in
  prima istanza ma anche e soprattutto di respingere per più
  volte le reiterate dimissioni di uno stesso parlamentare, in
  qualche caso addirittura per il malcelato motivo di voler
  impedire l'ingresso in Parlamento all'eventuale avente titolo
  a subentrare o per evitare elezioni suppletive.
     Però così - oltre ad arbitrarie e non previste procedure
  di "semicooptazione" - si è altresì data vita ad una
  ingiustificata disparità di trattamento tra parlamentari
  dimissionari, con una sostanziale violazione dell'articolo 51
  della Costituzione, che fissa il principio di uguaglianza per
  l'accesso alle cariche elettive.
 
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     Ma non è tutto.  A seguito delle novelle regolamentari del
  1988, le votazioni sulle dimissioni debbono avvenire a
  scrutinio segreto, trattandosi di questioni riguardanti
  persone (articolo 113, comma 3, del regolamento del Senato e
  articolo 49, comma 1, del regolamento della Camera); pertanto,
  oltre ai tradizionali pericoli legati alle votazioni a
  scrutinio segreto, vi è la necessità della presenza del numero
  legale, la cui difficile raggiungibilità - al di là di una
  precisa volontà dell'Assemblea - potrebbe ritardare
  l'accoglimento delle dimissioni.  Inoltre, si potrebbero avere
  lungaggini dovute alla mancata iscrizione all'ordine del
  giorno delle dimissioni già presentate.
     Va comunque ricordato che le dimissioni vengono
  direttamente discusse e votate dalle Assemblee, senza alcun
  previo intervento della Giunta competente in materia di
  verifica elettorale; esclusione che dimostra l'insussistenza
  di valutazioni di ordine tecnico nel procedimento di accogli-
  mento delle dimissioni, che avrà pertanto un risvolto
  squisitamente politico (ma non per questo dovrà avere una
  valenza del tutto discrezionale ed arbitraria).  Inoltre,
  l'articolo 7, comma 3, del regolamento del Parlamento europeo
  prevede che delle dimissioni il Parlamento venga semplicemente
  informato per una mera presa d'atto, senza alcuna votazione al
  riguardo.
     Dunque, per tutelare la libertà costituzionale di accesso
  e di permanenza nelle cariche elettive e salvaguardare al
  contempo il principio tradizionale che affida alle Camere la
  valutazione delle questioni concernenti la loro composizione,
  si richiama l'attenzione sulla presente proposta di legge, che
  introduce un comma aggiuntivo all'articolo 89 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n.  361, in base al quale le dimissioni dalla carica di
  parlamentare, se reiterate una terza volta dopo una duplice
  reiezione, si intendono accolte all'atto della comunicazione
  in Assemblea.
 
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