| Onorevoli Colleghi! - Il nuovo sistema maggioritario
fondato su collegi uninominali e la crisi, irrisolta, del
sistema politico che alla fine della cosiddetta prima
Repubblica, in relazione al ruolo del Parlamento e dei singoli
parlamentari, faceva individuare ad un costituzionalista come
Manzella una "linea di fuoco" incerta tra eletti ed apparati
("chi dei mille parlamentari si sente "eletto" e chi
"apparato"?") hanno introdotto nuovi e rilevanti problemi, sia
di ordine costituzionale e giuridico, sia sotto il profilo
parlamentare e politico, nella valutazione dell'istituto delle
dimissioni dalla carica di membro del Parlamento.
All'inizio della XII legislatura il problema si è posto,
dunque, alla valutazione dei membri del Parlamento e del
diritto costituzionale e parlamentare, con particolare
attenzione alle garanzie del procedimento parlamentare, cioè
alla "necessità che il processo di decisione parlamentare si
svolga in condizioni di reale indipendenza" (Manzella), in
relazione al rapporto tra maggioranza e minoranza, o più
esattamente fra coalizione di maggioranza e opposizioni.
Le dimissioni sono un atto di responsabilità del
parlamentare. Tali devono restare. Il voto dell'Assemblea
sulle dimissioni costituisce una delle garanzie a tutela,
appunto, dell'autonomia parlamentare. Tuttavia non appare
esaustivo, in materia, fare riferimento ai precedenti, cioè
alla prassi ed alle convenzioni che hanno regolato fino ad
oggi il voto sulle dimissioni.
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Intervenendo in aula, nella XII legislatura, il 30 giugno
1994, ebbi modo di osservare che, al di là della consuetudine
delle dimissioni respinte al primo voto, "continuando infatti
a respingere le dimissioni, non solo un gruppo parlamentare
risulta diminuito di un'unità, ma l'intera Assemblea non è nel
suo plenum... A fronte di dimissioni non accolte
potremmo infatti pensare che la maggioranza influisca sulla
composizione del nostro consesso".
Come è noto, l'articolo 89 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 - applicabile anche al Senato, in virtù del
rinvio di cui all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
64 - riserva alla Camera dei deputati "la facoltà di ricevere
e accettare le dimissioni dei propri membri". Si tratta della
codificazione di un principio tradizionale, che affida alla
Camera di appartenenza la valutazione di tutte le questioni
concernenti la sua composizione.
Al riguardo, comunque, è necessario tener conto anche
dell'articolo 23 della Costituzione, che recita: "Nessuna
prestazione personale... può essere imposta se non in base
alla legge", e dell'articolo 67 della Costituzione, in base al
quale "Ogni membro del Parlamento... esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato". Dal combinato disposto delle citate
disposizioni costituzionali si evince innanzitutto la libertà
per i cittadini di accettare o meno la candidatura alle
elezioni politiche (come confermato espressamente
dall'articolo 18, comma 4, del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e
dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, che
prevedono l'accettazione della canditatura per l'elezione
rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica). In secondo luogo - e conseguentemente - viene
tutelata la libertà per i cittadini eletti di continuare o
meno ad esercitare le loro funzioni. Anzi, proprio la
delicatezza delle funzioni "sovrane" svolte dai membri del
Parlamento esclude che in proposito possa ipotizzarsi una
sorta di "irretrattabilità" della nomina, che si convertirebbe
in una vera e propria coattività nella carica, e che
richiamerebbe alla memoria certe situazioni onorarie imposte
coercitivamente sul finire dell'Impero romano di Occidente.
Senonché proprio una interpretazione rigorosa della norma
legislativa, che affida alle Camere l'accettazione o meno
delle dimissioni, condurrebbe all'assurda conclusione che un
parlamentare - il quale, ad esempio, per motivi di salute, di
stanchezza politica o di scelta di vita, volesse dimettersi
dalla carica, potrebbe essere costretto a rimanere in carica,
qualora la Camera interessata respingesse ad libitum le
dimissioni presentate e reiterate; in tal modo, si potrebbe
avere una compromissione dell'articolo 54, secondo comma,
della Costituzione, che prescrive il dovere di adempiere le
funzioni pubbliche con disciplina ed onore, nonché di alcuni
precetti regolamentari (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, del
regolamento del Senato, in base al quale "I senatori hanno il
dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori
delle Commissioni").
Non a caso si era affermata nelle Camere la prassi di
respingere le dimissioni presentate in prima istanza, quasi a
titolo di cortesia nei riguardi del parlamentare interessato e
di approvarle se reiterate una seconda volta.
Tuttavia, ultimamente tale prassi ha subìto delle deroghe,
non tanto e non solo nel senso di accogliere le dimissioni in
prima istanza ma anche e soprattutto di respingere per più
volte le reiterate dimissioni di uno stesso parlamentare, in
qualche caso addirittura per il malcelato motivo di voler
impedire l'ingresso in Parlamento all'eventuale avente titolo
a subentrare o per evitare elezioni suppletive.
Però così - oltre ad arbitrarie e non previste procedure
di "semicooptazione" - si è altresì data vita ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra parlamentari
dimissionari, con una sostanziale violazione dell'articolo 51
della Costituzione, che fissa il principio di uguaglianza per
l'accesso alle cariche elettive.
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Ma non è tutto. A seguito delle novelle regolamentari del
1988, le votazioni sulle dimissioni debbono avvenire a
scrutinio segreto, trattandosi di questioni riguardanti
persone (articolo 113, comma 3, del regolamento del Senato e
articolo 49, comma 1, del regolamento della Camera); pertanto,
oltre ai tradizionali pericoli legati alle votazioni a
scrutinio segreto, vi è la necessità della presenza del numero
legale, la cui difficile raggiungibilità - al di là di una
precisa volontà dell'Assemblea - potrebbe ritardare
l'accoglimento delle dimissioni. Inoltre, si potrebbero avere
lungaggini dovute alla mancata iscrizione all'ordine del
giorno delle dimissioni già presentate.
Va comunque ricordato che le dimissioni vengono
direttamente discusse e votate dalle Assemblee, senza alcun
previo intervento della Giunta competente in materia di
verifica elettorale; esclusione che dimostra l'insussistenza
di valutazioni di ordine tecnico nel procedimento di accogli-
mento delle dimissioni, che avrà pertanto un risvolto
squisitamente politico (ma non per questo dovrà avere una
valenza del tutto discrezionale ed arbitraria). Inoltre,
l'articolo 7, comma 3, del regolamento del Parlamento europeo
prevede che delle dimissioni il Parlamento venga semplicemente
informato per una mera presa d'atto, senza alcuna votazione al
riguardo.
Dunque, per tutelare la libertà costituzionale di accesso
e di permanenza nelle cariche elettive e salvaguardare al
contempo il principio tradizionale che affida alle Camere la
valutazione delle questioni concernenti la loro composizione,
si richiama l'attenzione sulla presente proposta di legge, che
introduce un comma aggiuntivo all'articolo 89 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in base al quale le dimissioni dalla carica di
parlamentare, se reiterate una terza volta dopo una duplice
reiezione, si intendono accolte all'atto della comunicazione
in Assemblea.
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