| 1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui le dimissioni, già respinte due volte,
siano presentate la terza volta, il Presidente ne informa
subito l'Assemblea, che si limita a prenderne atto".
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