| (Dipartimento per la salute mentale delle unità sanitarie
locali).
1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano su base dipartimentale i servizi di assistenza
psichiatrica.
Gli interventi per la tutela della salute mentale sono
svolti dai servizi unici di psichiatria, di neuropsichiatria
infantile e di psicologia, istituiti presso ogni unità
sanitaria locale. Tali servizi sono coordinati tra loro, con
il servizio sociale del dipartimento per la salute mentale
delle unità sanitarie locali e con gli altri che siano
ritenuti necessari. L'organizzazione dipartimentale deve
prevedere la costituzione di due gruppi interdisciplinari ed
unici per l'intera unità sanitaria locale, dei quali uno per
la popolazione adulta ed un altro per la popolazione
infantile, integrati tra loro per garantire la continuità
negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione,
relativi alle malattie mentali, nel passaggio dall'età
infantile all'adolescenza ed all'età adulta".
2. I dipartimenti per la salute mentale di cui ai commi
primo e secondo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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