| (Presidio per il ricovero psichiatrico della popolazione
adulta).
1. Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Le regioni devono istituire, nel territorio di competenza
del dipartimento per la salute mentale, comunità
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socio-terapeutiche per il trattamento sanitario, volontario ed
obbligatorio, dei pazienti le cui relazioni con l'ambiente
familiare e sociale appaiano gravemente compromesse in
conseguenza della patologia, al fine di promuovere il
superamento della malattia e la piena riabilitazione mediante
la partecipazione e corresponsabilizzazione del paziente
stesso alla vita della comunità, nonché una progressiva
riduzione del ricovero a tempo parziale.
La responsabilità della comunità socio-terapeutica è
affidata dal dipartimento per la salute mentale ad un medico
psichiatra, che abbia acquisito il riconoscimento di formatore
secondo quanto previsto all'articolo 34- bis.
La comunità socio-terapeutica deve essere organizzata per
ospitare un numero di pazienti compreso tra i quindici e i
venti in funzione della popolazione servita dal
dipartimento.
La comunità socio-terapeutica, come ogni altro servizio
psichiatrico, deve operare in strutture rispondenti alle
specifiche esigenze della malattia mentale; in particolare si
devono assicurare ambienti che garantiscano il rispetto della
dignità umana e la possibilità per i pazienti di organizzare
autonomamente la propria quotidianità e di ottenere e
custodire oggetti personali.
I piani sanitari regionali devono prevedere, per
l'istituzione della comunità socio-terapeutica,
l'utilizzazione prioritaria di tutte le strutture edilizie
sanitarie e socio-assistenziali adatte allo scopo presenti
nelle unità sanitarie interessate".
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