| (Presìdi del dipartimento).
1. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"I presìdi utilizzati dai servizi di psichiatria, di
neuropsichiatria infantile e di psicologia, sono quelli delle
unità sanitarie locali a livello distrettuale, i
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poliambulatori, gli ospedali generali e le comunità
socio-terapeutiche secondo quanto previsto ai precedenti
commi.
Il servizio di psichiatria delle unità sanitarie locali
assicura le necessarie competenze negli ospedali generali: è
vietata in ogni caso l'istituzione di divisioni o sezioni
psichiatriche, nonché di servizi psichiatrici ospedalieri
autonomi.
Le unità sanitarie locali devono organizzare, anche
attraverso convenzioni private, un servizio di assistenza
domiciliare in grado anche di aiutare le famiglie che ospitano
parenti o congiunti affetti da patologie psichiatriche.
Il servizio di neuropsichiatria infantile delle unità
sanitarie locali risiede nell'ospedale generale, con posti
letto tecnici di appoggio, in numero da cinque a dieci, nei
reparti di pediatria, e svolge la propria attività nelle
strutture e nei presìdi del dipartimento materno infantile,
nel quale è obbligatoriamente integrato".
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