| (Formazione del personale).
1. Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, è inserito il seguente:
"Art. 34- bis. - (Albo nazionale dei formatori) -
1. Ministro della sanità istituisce, con proprio
decreto, l'albo nazionale dei formatori, al quale possono
accedere, coloro che dimostrano di possedere i requisiti
specifici ottenuti attraverso esperienze documentabili.
2. Le regioni, per l'attuazione dei programmi di
formazione previsti nei piani sanitari regionali, identificano
le istituzioni pubbliche e private che hanno svolto attività
formativa specifica nell'ultimo quinquennio".
2. L'istituzione dell'albo nazionale dei formatori e i
provvedimenti delle regioni di cui all'articolo 34- bis
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dal comma 1
del presente articolo, devono essere attuati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
| |