| (Strutture degli ex ospedali psichiatrici).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, sentito il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, stabilisce, con
proprio decreto, le modalità con cui le regioni devono
provvedere alla ristrutturazione ed alla riconversione
socio-assistenziale delle strutture degli ex ospedali
psichiatrici.
2. In ogni caso è vietata la vendita o l'utilizzo diverso
da quello disposto dal Ministero della sanità, degli immobili,
siano edifici o terreni, degli ex ospedali psichiatrici.
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