| Onorevoli Colleghi! - La tutela dei diritti del malato
mentale che commette un reato propone una questione complessa,
ponendo in evidenza le contraddizioni e le difficoltà
derivanti dall'esigenza di risolvere il problema
dell'infermità mentale in chiave interdisciplinare. E'
necessario, dunque, un coordinamento tra il momento di
intervento giuridico-penale e quello
assistenziale-psichiatrico: di qui, l'esigenza di riforma
della legislazione penale e penitenziaria relativa ai malati
di mente autori di reato, aggiornandola all'evoluzione che
hanno conosciuto la psichiatria e lo stesso diritto penale in
altri suoi ambiti.
Sul piano della disciplina penale, il trattamento
dell'infermo ha costituito materia di intervento e
sollecitazione in conseguenza di diverse pronunce della Corte
costituzionale. Fra queste, ad esempio, è opportuno ricordare
la sentenza n. 139 del 1982 che, pur respingendo le eccezioni
di incostituzionalità, ebbe ad indicare l'opportunità di una
più adeguata normativa del trattamento degli internati in
ospedali psichiatrici giudiziari.
Nel corso di questi anni la problematica dell'imputabilità
degli infermi di mente si è riproposta con nuova intensità
all'attenzione di studiosi di diritto ed operatori del settore
psichiatrico. Con la chiusura degli istituti psichiatrici, per
effetto della riforma approvata, tale problematica, nel
contempo, appare ristretta ed accentuata dalla realtà dei sei
ospedali psichiatrici giudiziari. Nella X legislatura
presentai un progetto di legge (AS n. 2894) insieme a Domenico
Modugno, alla cui base vi erano importanti indicazioni della
Corte costituzionale, che aveva respinto il principio di
"immutabilità, quanto a natura ed intensità, dell'infermità
psichica" mentre aveva ammesso la possibilità di una "positiva
evoluzione" di questa malattia (si vedano, al riguardo, le
Pag. 2
sentenze della Corte costituzionale 28 luglio 1983, n. 349, e
27 luglio 1982, n. 139). Nel contempo quel progetto di legge
richiamava, in via generale, istanze e iniziative relative
alla drammatica realtà degli ospedali psichiatrici - ne fu
simbolo la battaglia sul manicomio di Agrigento, ancor oggi al
centro dell'azione della magistratura - riconoscendo,
tuttavia, al rapporto fra diritto penale e realtà del malato
di mente una dimensione del tutto specifica e, per aspetti
giuridici essenziali, differente da quella degli ospedali
psichiatrici.
Non v'è dubbio che la legge 13 maggio 1978, n. 180, abbia
rappresentato una riforma di ampio respiro, i cui contenuti
innovativi non possono essere posti in discussione dalle
difficoltà di attuazione della normativa stessa; nonostante
ciò si deve rilevare comunque l'esiguità di norme in campo
penale che costituiscano un punto di contatto con il modello
culturale sotteso alla legge n. 180 del 1978.
In particolare, la legge di riforma psichiatrica, recepita
dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale, ha introdotto modifiche rilevanti nel
settore dell'assistenza psichiatrica, a favore delle
principali esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione del
malato mentale. In tale contesto, anche il ricovero
ospedaliero è sempre (pur nei casi di obbligatorietà) inteso
come un momento nell'ambito di trattamenti sanitari
adeguati.
I dati, che emergono dalle statistiche giudiziarie,
evidenziano una chiara tendenza all'aumento dei ricoveri in
ospedali psichiatrici giudiziari, già nel triennio successivo
all'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 rispetto al
triennio precedente.
Nella XI legislatura l'indagine conoscitiva sulla
situazione sanitaria nelle carceri, condotta dalla Commissione
igiene e sanità del Senato, si concluse con la conferma della
particolare gravità e degenerazione della condizione degli
ospedali psichiatrici giudiziari: "Negli ospedali pschiatrici
giudiziari - si legge nel documento, relatrice la senatrice
Bettoni Brandani - acuta è la contraddizione tra funzione
sanzionatoria da un lato e funzione riabilitativa o curativa,
dall'altro... Questa ambiguità, legata alla duplice funzione
custodiale-curativa, è ancora più accentuata dal fatto che si
tratta di una popolazione di utenti che, a causa del proprio
stato, sono privati di qualsiasi capacità "contrattuale" di
fronte all'apparato penitenziario".
L'indagine conoscitiva poneva attenzione ad un ulteriore e
diverso dato, in questi anni diventato prevalente rispetto
all'altro drammatico problema dei cosiddetti "sepolti vivi",
fatto emergere negli anni settanta ad esempio da denunce come
quelle di Cappelli: cioè a dire, afferma il documento della
XII Commissione permanente del Senato, "l'aumentata incidenza
del numero di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
per breve periodo (2 anni) evidenzia come trovino ricovero in
tali ospedali pazienti psichiatrici a bassa pericolosità
sociale per evidente carenza dei servizi psichiatrici del
Servizio sanitario nazionale, nonché di adeguate strutture
intermedie". Non un problema limitato e di breve periodo, in
realtà, al punto che dieci anni prima, nel 1983, analoghe
erano le riflessioni indotte dalla realtà degli ospedali
psichiatrici giudiziari, in relazione anche alla diminuzione
di presenze negli ospedali psichiatrici conseguente
all'applicazione della nuova legislazione in materia (S.
Luberto, "In tema di tutela del diritti del malato di mente
che delinque", in Studi parmensi, vol. XXXIV, Milano,
1983).
Nel merito delle ipotesi di riforma la Commissione
riteneva "auspicabile che gli ospedali pschiatrici giudiziari
possano essere trasformati nel senso di rispondere
maggiormente alle esigenze di trattamento sanitario del
pazienti". Ciò con "modalità organizzative attraverso le quali
organizzare una vera integrazione con i servizi psichiatrici
territoriali, e il loro pieno coinvolgimento, superando quella
segregazione istituzionale propria dell'attuale ospedale
psichiatrico giudiziario".
Se in materia penale il legislatore è intervenuto più
volte - in particolare, con la riforma penitenziaria (legge 26
Pag. 3
luglio 1975, n. 354) e con la legge 24 novembre 1981, n.
689, recante "Modifiche al sistema penale", modificando il
sistema sanzionatorio fondato sulla pena detentiva per effetto
di misure alternative alla detenzione, o con il ricorso in
misura più ampia alla sospensione condizionale della pena; in
realtà, ciò non ha avuto una contestuale o adeguata e coerente
applicazione per i malati di mente, per i quali la misura di
sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario consiste di
fatto in una sanzione preventiva.
Se in passato erano i malati di mente imputati o
condannati per reati di media o di elevata gravità ad essere
sottoposti, di norma, alla misura di sicurezza; negli ultimi
anni, di regola appunto, oggetto delle misure di sicurezza
sono stati soggetti colpevoli o imputati di reati minori, in
particolare connessi alla legislazione proibizionista e
punizionista in materia di droghe e di "non droghe".
A differenza dei soggetti "sani di mente" condannati a
pena detentiva, ai quali viene concessa in sede esecutiva la
possibilità di usufruire di benefìci e facilitazioni al fine
di un reinserimento sociale, a coloro che, per infermità
psichica, sono stati prosciolti dal reato, tale possibilità
appare negata.
In tal modo e per considerazioni di ordine più generale,
l'istituto della "non imputabilità" del malato di mente
corrisponde a minori, se non estremamente limitate, garanzie
rispetto a quelle che il riconoscimento dell'imputabilità
dovrebbe presentare in relazione al codice penale.
In questo modo, tramite gli ospedali psichiatrici
giudiziari la società evita il proprio dovere di punire chi
infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione
umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene
punito con la restrizione e il trattamento di un contesto
psichiatrico.
Con la proposta in oggetto si propone, dunque, di abolire
l'istituto della non imputabilità degli infermi psichici, la
quale sottintende una ritenuta inadeguatezza della categoria,
prettamente giuridica, dell'incapacità di intendere e di
volere. Contestualmente va ricordato che anche la nozione
della pericolosità del reo sofferente di disturbi psichici non
ha un proprio contenuto scientifico e non può considerarsi
presupposto per la legittimazione di sanzioni penali; quali le
misure di sicurezza psichiatriche, che talvolta si protraggono
per anni, financo a superare la pena detentiva prevista e
altrimenti applicata.
Queste conseguenze giuridiche del reato trovano, infatti,
la loro ragione giustificatrice nella pericolosità, che
influisce sulla misura e qualità del provvedimento. Tale
problematica ha, comunque, perso ogni significato attuale, a
seguito della previsione dell'articolo 31 della legge n. 663
del 1986.
In questa proposta di legge, pertanto, si riconosce il
malato di mente autore di reato capace di intendere e di
volere e di conseguenza imputabile, e soggetto alle pene
previste dal codice penale per le varie fattispecie di reati.
In particolare, la pena detentiva, anche a seguito della
riforma dell'ordinamento penitenziario del 1986, assunse una
nuova fisionomia, stante il valore da attribuire all'articolo
27 della Costituzione, in cui si rileva una forte implicazione
tra pena rieducativa e umanità della pena.
Di qui, una particolare cura è da assicurare alla tutela
della salute del malato di mente sottoposto a detenzione,
mediante la previsione di strutture sanitarie, nell'ambito del
carcere, idonee alla cura dei disturbi psichici dei detenuti.
E' previsto che i vari programmi di riabilitazione dovrebbero
attuarsi, secondo la normativa proposta, con la collaborazione
dei servizi psichiatrici territoriali.
Integrazione con i servizi nel territorio e garanzie
effettive per i malati, quali condizioni per il superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, sostenute ad esempio
da Nicolò Amato, in particolare come Direttore generale degli
istituti di prevenzione e pena: "Se immaginiamo di ripartire
gli internati più recuperabili fra tutte le regioni, avremo
piccole comunità di non più di 25-30 malati, facili da
amministrare e da affidare in gestione alle USL. Per i casi
Pag. 4
più difficili si potrebbe pensare a sezioni carcerarie
speciali, di tipo psichiatrico".
Questa è, come esposto, anche la prospettiva della
seguente proposta di legge, già presentata nella XII
legislatura, attraverso la quale si intende colmare il divario
tra l'evoluzione indiscussa nel campo della psichiatria e la
staticità della legislazione speciale, apparentemente
"protettiva", per i malati di mente.
E' doveroso ricordare che tale proposta di legge riprende
e ripropone il progetto di legge presentato nel lontano 1983
dal senatore Grossi quale primo firmatario (AS n. 177, IX
legislatura). Progetto di legge che, ricollegandosi ad allora
recenti indirizzi della psichiatria volti a considerare il
malato di mente come soggetto autore della propria condotta,
riteneva l'infermità psichica "uno stato patologico
transitorio, come tale curabile ed in molti casi anche
sanabile. La transitorietà riconosciuta dalla psichiatria
moderna al disturbo psichico, la variabilità e la mutabilità
di forme e di intensità che questo conosce nel corso del
tempo, impediscono oggi di attribuire validità alla (e quindi
conservare la) soluzione adottata dal codici penale e di
procedura penale e dalla legislazione penitenziaria vigenti in
Italia, che catalogano gli infermi di mente che hanno commesso
un reato in una categoria a sé, contrassegnata da caratteri
stabili ed immanenti e come tale destinataria di una normativa
penale speciale" (si veda la relazione illustrativa del citato
disegno di legge n. 177 del 1983, pagine 1-2).
| |