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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2511
DDL0151-0002
Progetto di legge Camera n. 151 - testo presentato - (DDL13-151)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C151. TESTIPDL
...C151.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC151 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La tutela dei diritti del malato
  mentale che commette un reato propone una questione complessa,
  ponendo in evidenza le contraddizioni e le difficoltà
  derivanti dall'esigenza di risolvere il problema
  dell'infermità mentale in chiave interdisciplinare.  E'
  necessario, dunque, un coordinamento tra il momento di
  intervento giuridico-penale e quello
  assistenziale-psichiatrico: di qui, l'esigenza di riforma
  della legislazione penale e penitenziaria relativa ai malati
  di mente autori di reato, aggiornandola all'evoluzione che
  hanno conosciuto la psichiatria e lo stesso diritto penale in
  altri suoi ambiti.
     Sul piano della disciplina penale, il trattamento
  dell'infermo ha costituito materia di intervento e
  sollecitazione in conseguenza di diverse pronunce della Corte
  costituzionale.  Fra queste, ad esempio, è opportuno ricordare
  la sentenza n. 139 del 1982 che, pur respingendo le eccezioni
  di incostituzionalità, ebbe ad indicare l'opportunità di una
  più adeguata normativa del trattamento degli internati in
  ospedali psichiatrici giudiziari.
     Nel corso di questi anni la problematica dell'imputabilità
  degli infermi di mente si è riproposta con nuova intensità
  all'attenzione di studiosi di diritto ed operatori del settore
  psichiatrico.  Con la chiusura degli istituti psichiatrici, per
  effetto della riforma approvata, tale problematica, nel
  contempo, appare ristretta ed accentuata dalla realtà dei sei
  ospedali psichiatrici giudiziari.  Nella X legislatura
  presentai un progetto di legge (AS n. 2894) insieme a Domenico
  Modugno, alla cui base vi erano importanti indicazioni della
  Corte costituzionale, che aveva respinto il principio di
  "immutabilità, quanto a natura ed intensità, dell'infermità
  psichica" mentre aveva ammesso la possibilità di una "positiva
  evoluzione" di questa malattia (si vedano, al riguardo, le
 
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  sentenze della Corte costituzionale 28 luglio 1983, n.  349, e
  27 luglio 1982, n.  139).  Nel contempo quel progetto di legge
  richiamava, in via generale, istanze e iniziative relative
  alla drammatica realtà degli ospedali psichiatrici - ne fu
  simbolo la battaglia sul manicomio di Agrigento, ancor oggi al
  centro dell'azione della magistratura - riconoscendo,
  tuttavia, al rapporto fra diritto penale e realtà del malato
  di mente una dimensione del tutto specifica e, per aspetti
  giuridici essenziali, differente da quella degli ospedali
  psichiatrici.
     Non v'è dubbio che la legge 13 maggio 1978, n. 180, abbia
  rappresentato una riforma di ampio respiro, i cui contenuti
  innovativi non possono essere posti in discussione dalle
  difficoltà di attuazione della normativa stessa; nonostante
  ciò si deve rilevare comunque l'esiguità di norme in campo
  penale che costituiscano un punto di contatto con il modello
  culturale sotteso alla legge n.  180 del 1978.
     In particolare, la legge di riforma psichiatrica, recepita
  dalla legge 23 dicembre 1978, n.  833, istitutiva del Servizio
  sanitario nazionale, ha introdotto modifiche rilevanti nel
  settore dell'assistenza psichiatrica, a favore delle
  principali esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione del
  malato mentale.  In tale contesto, anche il ricovero
  ospedaliero è sempre (pur nei casi di obbligatorietà) inteso
  come un momento nell'ambito di trattamenti sanitari
  adeguati.
     I dati, che emergono dalle statistiche giudiziarie,
  evidenziano una chiara tendenza all'aumento dei ricoveri in
  ospedali psichiatrici giudiziari, già nel triennio successivo
  all'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 rispetto al
  triennio precedente.
     Nella XI legislatura l'indagine conoscitiva sulla
  situazione sanitaria nelle carceri, condotta dalla Commissione
  igiene e sanità del Senato, si concluse con la conferma della
  particolare gravità e degenerazione della condizione degli
  ospedali psichiatrici giudiziari: "Negli ospedali pschiatrici
  giudiziari - si legge nel documento, relatrice la senatrice
  Bettoni Brandani - acuta è la contraddizione tra funzione
  sanzionatoria da un lato e funzione riabilitativa o curativa,
  dall'altro...  Questa ambiguità, legata alla duplice funzione
  custodiale-curativa, è ancora più accentuata dal fatto che si
  tratta di una popolazione di utenti che, a causa del proprio
  stato, sono privati di qualsiasi capacità "contrattuale" di
  fronte all'apparato penitenziario".
     L'indagine conoscitiva poneva attenzione ad un ulteriore e
  diverso dato, in questi anni diventato prevalente rispetto
  all'altro drammatico problema dei cosiddetti "sepolti vivi",
  fatto emergere negli anni settanta ad esempio da denunce come
  quelle di Cappelli: cioè a dire, afferma il documento della
  XII Commissione permanente del Senato, "l'aumentata incidenza
  del numero di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
  per breve periodo (2 anni) evidenzia come trovino ricovero in
  tali ospedali pazienti psichiatrici a bassa pericolosità
  sociale per evidente carenza dei servizi psichiatrici del
  Servizio sanitario nazionale, nonché di adeguate strutture
  intermedie".  Non un problema limitato e di breve periodo, in
  realtà, al punto che dieci anni prima, nel 1983, analoghe
  erano le riflessioni indotte dalla realtà degli ospedali
  psichiatrici giudiziari, in relazione anche alla diminuzione
  di presenze negli ospedali psichiatrici conseguente
  all'applicazione della nuova legislazione in materia (S.
  Luberto, "In tema di tutela del diritti del malato di mente
  che delinque", in Studi parmensi, vol.  XXXIV, Milano,
  1983).
     Nel merito delle ipotesi di riforma la Commissione
  riteneva "auspicabile che gli ospedali pschiatrici giudiziari
  possano essere trasformati nel senso di rispondere
  maggiormente alle esigenze di trattamento sanitario del
  pazienti".  Ciò con "modalità organizzative attraverso le quali
  organizzare una vera integrazione con i servizi psichiatrici
  territoriali, e il loro pieno coinvolgimento, superando quella
  segregazione istituzionale propria dell'attuale ospedale
  psichiatrico giudiziario".
     Se in materia penale il legislatore è intervenuto più
  volte - in particolare, con la riforma penitenziaria (legge 26
 
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  luglio 1975, n.  354) e con la legge 24 novembre 1981, n.
  689, recante "Modifiche al sistema penale", modificando il
  sistema sanzionatorio fondato sulla pena detentiva per effetto
  di misure alternative alla detenzione, o con il ricorso in
  misura più ampia alla sospensione condizionale della pena; in
  realtà, ciò non ha avuto una contestuale o adeguata e coerente
  applicazione per i malati di mente, per i quali la misura di
  sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario consiste di
  fatto in una sanzione preventiva.
     Se in passato erano i malati di mente imputati o
  condannati per reati di media o di elevata gravità ad essere
  sottoposti, di norma, alla misura di sicurezza; negli ultimi
  anni, di regola appunto, oggetto delle misure di sicurezza
  sono stati soggetti colpevoli o imputati di reati minori, in
  particolare connessi alla legislazione proibizionista e
  punizionista in materia di droghe e di "non droghe".
     A differenza dei soggetti "sani di mente" condannati a
  pena detentiva, ai quali viene concessa in sede esecutiva la
  possibilità di usufruire di benefìci e facilitazioni al fine
  di un reinserimento sociale, a coloro che, per infermità
  psichica, sono stati prosciolti dal reato, tale possibilità
  appare negata.
     In tal modo e per considerazioni di ordine più generale,
  l'istituto della "non imputabilità" del malato di mente
  corrisponde a minori, se non estremamente limitate, garanzie
  rispetto a quelle che il riconoscimento dell'imputabilità
  dovrebbe presentare in relazione al codice penale.
     In questo modo, tramite gli ospedali psichiatrici
  giudiziari la società evita il proprio dovere di punire chi
  infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione
  umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene
  punito con la restrizione e il trattamento di un contesto
  psichiatrico.
     Con la proposta in oggetto si propone, dunque, di abolire
  l'istituto della non imputabilità degli infermi psichici, la
  quale sottintende una ritenuta inadeguatezza della categoria,
  prettamente giuridica, dell'incapacità di intendere e di
  volere.  Contestualmente va ricordato che anche la nozione
  della pericolosità del reo sofferente di disturbi psichici non
  ha un proprio contenuto scientifico e non può considerarsi
  presupposto per la legittimazione di sanzioni penali; quali le
  misure di sicurezza psichiatriche, che talvolta si protraggono
  per anni, financo a superare la pena detentiva prevista e
  altrimenti applicata.
     Queste conseguenze giuridiche del reato trovano, infatti,
  la loro ragione giustificatrice nella pericolosità, che
  influisce sulla misura e qualità del provvedimento.  Tale
  problematica ha, comunque, perso ogni significato attuale, a
  seguito della previsione dell'articolo 31 della legge n. 663
  del 1986.
     In questa proposta di legge, pertanto, si riconosce il
  malato di mente autore di reato capace di intendere e di
  volere e di conseguenza imputabile, e soggetto alle pene
  previste dal codice penale per le varie fattispecie di reati.
  In particolare, la pena detentiva, anche a seguito della
  riforma dell'ordinamento penitenziario del 1986, assunse una
  nuova fisionomia, stante il valore da attribuire all'articolo
  27 della Costituzione, in cui si rileva una forte implicazione
  tra pena rieducativa e umanità della pena.
     Di qui, una particolare cura è da assicurare alla tutela
  della salute del malato di mente sottoposto a detenzione,
  mediante la previsione di strutture sanitarie, nell'ambito del
  carcere, idonee alla cura dei disturbi psichici dei detenuti.
  E' previsto che i vari programmi di riabilitazione dovrebbero
  attuarsi, secondo la normativa proposta, con la collaborazione
  dei servizi psichiatrici territoriali.
     Integrazione con i servizi nel territorio e garanzie
  effettive per i malati, quali condizioni per il superamento
  degli ospedali psichiatrici giudiziari, sostenute ad esempio
  da Nicolò Amato, in particolare come Direttore generale degli
  istituti di prevenzione e pena: "Se immaginiamo di ripartire
  gli internati più recuperabili fra tutte le regioni, avremo
  piccole comunità di non più di 25-30 malati, facili da
  amministrare e da affidare in gestione alle USL.  Per i casi
 
                               Pag. 4
 
  più difficili si potrebbe pensare a sezioni carcerarie
  speciali, di tipo psichiatrico".
     Questa è, come esposto, anche la prospettiva della
  seguente proposta di legge, già presentata nella XII
  legislatura, attraverso la quale si intende colmare il divario
  tra l'evoluzione indiscussa nel campo della psichiatria e la
  staticità della legislazione speciale, apparentemente
  "protettiva", per i malati di mente.
     E' doveroso ricordare che tale proposta di legge riprende
  e ripropone il progetto di legge presentato nel lontano 1983
  dal senatore Grossi quale primo firmatario (AS n.  177, IX
  legislatura).  Progetto di legge che, ricollegandosi ad allora
  recenti indirizzi della psichiatria volti a considerare il
  malato di mente come soggetto autore della propria condotta,
  riteneva l'infermità psichica "uno stato patologico
  transitorio, come tale curabile ed in molti casi anche
  sanabile.  La transitorietà riconosciuta dalla psichiatria
  moderna al disturbo psichico, la variabilità e la mutabilità
  di forme e di intensità che questo conosce nel corso del
  tempo, impediscono oggi di attribuire validità alla (e quindi
  conservare la) soluzione adottata dal codici penale e di
  procedura penale e dalla legislazione penitenziaria vigenti in
  Italia, che catalogano gli infermi di mente che hanno commesso
  un reato in una categoria a sé, contrassegnata da caratteri
  stabili ed immanenti e come tale destinataria di una normativa
  penale speciale" (si veda la relazione illustrativa del citato
  disegno di legge n.  177 del 1983, pagine 1-2).
 
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