| 1. L'articolo 70 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità
dell'imputato). - 1. Quando l'imputato a causa di
infermità psichica non sia in condizione di partecipare al
processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il
giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato
e grado del procedimento di merito, la sospensione del
procedimento. In tal caso informa, ove occorra, l'autorità
competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi
sull'assistenza psichiatrica. Per gli accertamenti necessari
il giudice può anche ordinare una visita medica".
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