| 1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 286. - (Custodia cautelare in luogo di cura).
- 1. Se il soggetto è affetto da infermità psichica tale da
non poter essere condotto in carcere, il giudice ordina la
custodia dell'imputato nel luogo in cui si trova per mezzo
degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero
dell'imputato in un pubblico ospedale sotto la medesima
custodia, se appare necessaria, fino a che le condizioni di
salute dell'imputato siano tali da permetterne il
trasferimento in carcere. In ogni caso si osservano le norme
sull'assistenza psichiatrica".
| |