| 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 11 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"I soggetti sofferenti di disturbi psichici, che si
trovino in stato di detenzione per custodia preventiva o per
espiazione di pena, hanno diritto di ricevere in carcere le
cure mediche e l'assistenza psichiatrica necessaria per il
recupero della salute a scopo di riabilitazione. Per i
soggetti sofferenti di gravi disturbi psichici, condannati a
pene detentive superiori a due anni, il Ministro di grazia e
giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali
regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali
con capienza non superiore a venti detenuti, opportunamente
attrezzate per la costituzione del gruppo terapeutico,
provvedendo d'intesa con i competenti organi della regione e
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con i servizi psichiatrici territoriali. Le direzioni degli
istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e
di assistenza sociale regionale competenti coloro che,
liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di
assistenza".
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