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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2525
DDL0151-0016
Progetto di legge Camera n. 151 - testo presentato - (DDL13-151)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C151. TESTIPDL
...C151.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC151 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
  è inserito il seguente:
     "Art  13- bis. - (Piano di cura e di assistenza
  medico-psichiatrica). - 1.  All'inizio dell'esecuzione della
  pena detentiva, per i detenuti malati di mente viene elaborato
  un apposito piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica,
  a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché
  occorra.
       2.  I servizi psichiatrici territoriali del luogo in
  cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti
  infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui
  abbisognano.
       3.  In conformità con le norme sul servizio sanitario
  il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice
  di sorveglianza ed in accordo con questo, sceglie il medico
  dell'unità sanitaria locale cui affidare la cura della sua
  salute psichica.  Il detenuto può chiedere l'assistenza anche
  di un medico di fiducia.  In tal caso le cure vengono
  concordate tra i due medici.
       4.  Il medico dell'unità sanitaria locale, dopo aver
  compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari,
  elabora il piano di assistenza medico-psichiatrica che, in
  conformità con i prìncipi sanciti in materia di assistenza
  psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n.  833, istitutiva
  del Servizio sanitario nazionale, ritiene maggiormente idoneo
  alla cura ed alla riabilitazione del malato.  Il piano è
  redatto per iscritto ed è corredato da una relazione
  esplicativa scritta e motivata.
       5.  Il piano di cura e di assistenza
  medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice
  di sorveglianza.  Questi, dopo aver ottenuto il consenso del
 
                               Pag. 9
 
  detenuto, dichiara il piano di cura esecutivo e prende, ove
  occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile
  l'attuazione.
       6.  In accordo con il giudice di sorveglianza e con
  il detenuto, il medico dell'unità sanitaria locale che ha
  redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica
  provvede per la parte medica a darvi attuazione, segue il
  detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della
  terapia.  Periodicamente, in ogni caso per lassi di tempo non
  superiori a novanta giorni, riferisce al giudice di
  sorveglianza.  Con relazione scritta espone la valutazione
  clinica sull'andamento delle cure prestate ed ove occorra
  propone, motivandole, modifiche ed integrazioni al piano di
  cura e di assistenza medico-psichiatrica.
       7.  E' obbligo degli organi penitenziari provvedere
  affinché per ogni infermo di mente sottoposto ad esecuzione di
  pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di
  assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute
  psichica ed a scopo riabilitativo; è diritto di ogni detenuto
  malato di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di
  detto piano in conformità con le esigenze della propria salute
  psichica.
       8.  Il trattamento penitenziario di cui all'articolo
  13 viene attuato nei confronti dei detenuti malati di mente,
  tenute in debito conto le esigenze della terapia
  medico-psichiatrica".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-151 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0151 TOTPAG=0010 TOTDOC=0018 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=007 PAGFIN=0009 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=015100 00 FASCIDC=13DDL0151 SORTNAV=0015100 000 00000 ZZDDLC151 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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