| 1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
"Art 13- bis. - (Piano di cura e di assistenza
medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della
pena detentiva, per i detenuti malati di mente viene elaborato
un apposito piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica,
a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché
occorra.
2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in
cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti
infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui
abbisognano.
3. In conformità con le norme sul servizio sanitario
il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice
di sorveglianza ed in accordo con questo, sceglie il medico
dell'unità sanitaria locale cui affidare la cura della sua
salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche
di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono
concordate tra i due medici.
4. Il medico dell'unità sanitaria locale, dopo aver
compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari,
elabora il piano di assistenza medico-psichiatrica che, in
conformità con i prìncipi sanciti in materia di assistenza
psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, ritiene maggiormente idoneo
alla cura ed alla riabilitazione del malato. Il piano è
redatto per iscritto ed è corredato da una relazione
esplicativa scritta e motivata.
5. Il piano di cura e di assistenza
medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice
di sorveglianza. Questi, dopo aver ottenuto il consenso del
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detenuto, dichiara il piano di cura esecutivo e prende, ove
occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile
l'attuazione.
6. In accordo con il giudice di sorveglianza e con
il detenuto, il medico dell'unità sanitaria locale che ha
redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica
provvede per la parte medica a darvi attuazione, segue il
detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della
terapia. Periodicamente, in ogni caso per lassi di tempo non
superiori a novanta giorni, riferisce al giudice di
sorveglianza. Con relazione scritta espone la valutazione
clinica sull'andamento delle cure prestate ed ove occorra
propone, motivandole, modifiche ed integrazioni al piano di
cura e di assistenza medico-psichiatrica.
7. E' obbligo degli organi penitenziari provvedere
affinché per ogni infermo di mente sottoposto ad esecuzione di
pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di
assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute
psichica ed a scopo riabilitativo; è diritto di ogni detenuto
malato di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di
detto piano in conformità con le esigenze della propria salute
psichica.
8. Il trattamento penitenziario di cui all'articolo
13 viene attuato nei confronti dei detenuti malati di mente,
tenute in debito conto le esigenze della terapia
medico-psichiatrica".
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