| 1. Dopo l'articolo l4- quater della legge 28 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 14- quinquies. - (Modalità del trattamento
nelle sezioni carcerarie regionali). - 1. Alle
sezioni carcerarie regionali di cui all'articolo 11 sono
assegnati per l'espiazione della pena i soggetti condannati a
pena detentiva superiore a due anni che per il tipo e il grado
di malattia psichica da cui sono affetti non possono ricevere
in carcere cure adeguate. In via del tutto eccezionale a
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queste sezioni possono venire assegnati anche gli imputati
sottoposti a custodia preventiva, allorquando a causa della
precarietà del loro stato psichico deriverebbe dalla custodia
carceraria grave pregiudizio alla salute.
2. Per l'espiazione della pena i condannati
sofferenti di gravi disturbi psichici vengono assegnati alle
sezioni carcerarie all'uopo appositamente attrezzate
preferibilmente nella regione in cui è situato il luogo della
loro residenza, oppure ove si trova il luogo più idoneo alle
cure ed all'assistenza medico-psichiatrica che devono venire
loro prestate, nonché alla riabilitazione della malattia,
oppure ove è il luogo che offre loro maggiori possibilità di
reinserimento sociale. Si evita di assegnarli alle sezioni
carcerarie della regione ove è situato il luogo in cui
l'ambiente è loro ostile a causa del reato commesso".
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