| 1. Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
"Art. 55- bis. - (Misure alternative alla detenzione
per condannati malati di mente). - 1. Nei confronti dei
condannati malati di mente sono applicabili le misure
alternative alla detenzione che vengono loro concesse e
revocate allorquando si verifichino le condizioni previste
negli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 55. Anche nel
corso delle misure alternative alla detenzione i condannati
sofferenti di disturbi psichici devono sottoporsi alle cure ed
alle prescrizioni disposte dal medico nel piano di cura e di
assistenza medico-psichiatrica. Il sottrarsi alle cure ed ai
controlli medici, senza giustificato motivo, comporta la
revoca della misura alternativa applicata".
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