| 1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano
applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il
mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4
della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per
l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
il medesimo anno.
| |