| 1. Il Ministero dell'ambiente può stipulare apposite
convenzioni con le università sia per uno studio preliminare
alla redazione dei progetti, sia per l'osservazione e la
valutazione dei risultati acquisiti sul piano scientifico e
paesaggistico, nonché per una valutazione delle compatibilità
tra questi e gli obiettivi fissati dai progetti.
2. I progetti possono articolarsi in più piani di
intervento, corredati dallo studio di cui al comma 1.
3. Gli interventi devono essere mirati esclusivamente allo
studio, alla progettazione e alla realizzazione di opere di
rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di gestione
dell'ecosistema del lago.
4. La Regione siciliana sovraintende ai progetti di cui al
comma 1 attraverso il Consiglio regionale per la protezione
del patrimonio naturale (CRPPN).
| |