Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2534
DDL0153-0002
Progetto di legge Camera n. 153 - testo presentato - (DDL13-153)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C153. TESTIPDL
...C153.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC153 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Si è drammaticamente riaperto
  negli ultimi tempi il dibattito attorno ai temi che riguardano
  l'immigrazione.  La necessità di nuove norme per sconfiggere la
  clandestinità e per regolarizzare i lavoratori stranieri in
  Italia è da tempo diventata occasione per campagne
  allarmistiche tese solo a suscitare manifestazioni di
  intolleranza.  E' per questo particolarmente significativo
  ripresentare alla Camera la proposta di legge già presentata
  nella XII legislatura e che ebbe come primo firmatario il
  senatore Manconi.  Il Parlamento, negli ultimi nove anni ha
  emanato due leggi principali relative all'immigrazione.
     La legge 30 dicembre 1986, n. 943, entrata in vigore il 27
  gennaio 1987, ha previsto disposizioni "in materia di
  collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
  immigrati".  All'articolo 1 tale legge ha affermato i princìpi
  generali di parità di trattamento e di piena uguaglianza di
  diritti fra lavoratori dipendenti italiani e lavoratori non
  comunitari: con ciò, ha dato attuazione alla convenzione n.
  143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del
  24 giugno 1975, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 10
  aprile 1981, n. 158.
     La legge 28 febbraio 1990, n. 39 (meglio nota come "legge
  Martelli"), nel convertire, con modificazioni, il
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, ha dato disposizioni
  soprattutto in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione
  dei cittadini stranieri, innovando il testo unico delle leggi
  di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
  1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione,
  approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.  La legge
  Martelli ha previsto, inoltre, l'emanazione di un decreto
  interministeriale, finalizzato alla programmazione annuale dei
 
                               Pag. 2
 
  flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari e
  al loro inserimento socio-culturale.
     Ambedue le leggi citate hanno disposto misure di
  regolarizzazione - definite "sanatorie" - del soggiorno di
  stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale.
     La prima regolarizzazione, durata dal 27 gennaio 1987 al
  30 settembre 1988, ha legalizzato il soggiorno di circa 110
  mila cittadini non comunitari.
     La seconda, dal 31 dicembre 1989 al 29 giugno 1990, ha
  legalizzato il soggiorno di circa 240 mila stranieri.  Va
  sottolineato che questo secondo provvedimento ha consentito a
  quanti si erano precedentemente regolarizzati - grazie alla
  legge n. 943 del 1986 - di regolarizzarsi nuovamente, in
  quanto il citato decreto-legge n. 416 del 1989 risultava più
  adeguato, per alcuni aspetti relativi all'inserimento sociale
  e lavorativo (ad esempio, il lavoro autonomo, lo studio e
  l'assistenza sanitaria).  Di conseguenza, il numero dei
  "regolarizzati" in virtù della legge Martelli comprende un
  numero non piccolo di "trasformazioni" del precedente
  soggiorno e non segnala, dunque, con precisione le cifre vere
  dei nuovi ingressi di immigrati.
     La legge Martelli è stata successivamente integrata da
  disposizioni amministrative - emanate dal Ministero degli
  affari esteri ed applicate dal Ministero dell'interno ai posti
  di frontiera - con le quali sono stati istituiti i visti di
  ingresso, anche per ragioni di turismo, dalla maggior parte
  dei Paesi stranieri, in particolare da quelli considerati "a
  rischio" (basti ricordare l'istituzione del visto di ingresso
  dal Senegal e dal Gambia del 14 aprile del 1990 e quella del
  visto dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Algeria del 3
  settembre del medesimo anno).
     Le considerazioni fin qui svolte contribuiscono a
  sostenere la tesi per cui l'afflusso di stranieri, già
  relativamente esiguo negli anni in cui l'ingresso in Italia
  non era condizionato dal visto - e i dati forniti nel 1995 dal
  Ministero dell'interno a proposito dei due provvedimenti di
  regolarizzazione lo dimostrano - è oggi ancor più limitato.
     Qualunque sia il motivo dell'ingresso - compreso, e
  soprattutto, il turismo - esso è soggetto a numerosi controlli
  e adempimenti amministrativi (si vedano, a questo proposito,
  le tabelle sulla presenza degli stranieri e sui nuovi
  ingressi, elaborate dalla Caritas diocesana di Roma sui dati
  forniti dal Ministero dell'interno).
     E' del tutto evidente come l'inequivocabile realtà delle
  cifre non dia pienamente conto delle dimensioni del fenomeno.
  Per due essenziali ragioni: una parte degli stranieri resta in
  una condizione irregolare e una quota, ancora minore, si trova
  in uno stato di clandestinità; tuttavia, la generalità delle
  stime, sia di fonte scientifica che di fonte istituzionale,
  indica un numero di immigrati non censiti che - nelle
  valutazioni più pessimiste - non superano le quattrocentomila
  unità.  Il vero problema - e questa è la seconda ragione da
  considerare - è che una parte significativa di immigrati (che
  pure, nel complesso, tra regolari e irregolari, non superano
  il 2 per cento della popolazione nazionale) finisce per
  premere su un sistema di servizi gravemente deficitario, qual
  è quello del nostro Paese.  E' nella possibile concorrenza per
  gli spazi e per i trasporti, per gli alloggi e per
  l'assistenza sanitaria che possono prodursi conflitti tra
  cittadini italiani e cittadini non comunitari; mentre, per
  quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del
  lavoro, non si sono manifestate forme di concorrenza e di
  competizione diretta.  D'altra parte, non va sottovalutato che
  l'emersione dalla clandestinità e l'inserimento regolare nel
  lavoro possono contribuire a sostenere - attraverso la
  contribuzione dei soggetti interessati - le entrate delle
  casse previdenziali; e ciò può consentire alle istituzioni
  deputate (enti locali e amministrazioni pubbliche) di fornire
  servizi più adeguati.  Il che avrebbe l'ulteriore effetto di
  ridurre le manifestazioni di allarme sociale, che proprio
  nella carenza e nel sovraffollamento, nell'inefficienza e
  nella cattiva qualità dei servizi e dell'assistenza trovano le
  loro radici.
     Da quanto finora detto - e da quest'ultima considerazione
 
                               Pag. 3
 
  in particolare - discende l'opportunità di elaborare misure
  capaci di favorire l'ingresso di stranieri nel nostro sistema
  produttivo, consapevoli che è proprio esso, in primo luogo, a
  richiedere il contributo di forza lavoro immigrata.
     Un discorso a parte merita la programmazione annuale dei
  flussi di ingresso, prevista dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo
  2 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990.
     A suo tempo, l'interesse del legislatore è stato quello di
  coniugare i nuovi accessi sul territorio nazionale di
  cittadini non comunitari con il fabbisogno del mercato del
  lavoro nazionale.  Da qui la scelta dello strumento legislativo
  annuale (il decreto interministeriale emanato dal Ministro
  degli affari esteri di concerto con gli altri Ministri
  interessati), al fine di individuare criteri e modalità idonei
  a favorire le esigenze dell'economia nazionale ma anche
  l'inserimento socio-culturale dei lavoratori (con particolare
  riferimento alla politica dell'accoglienza).
     Con la previsione di un decreto sui flussi il legislatore
  intendeva, quindi, promuovere un incontro equilibrato fra
  l'effettiva ricettività del mercato del lavoro e del tessuto
  sociale e l'offerta di lavoro proveniente da Paesi
  stranieri.
     A conferma di questa esigenza di equilibrio, la legge
  Martelli - nel programmare gli accessi annuali di lavoratori
  non comunitari - prevede (al comma 4 dell'articolo 2) che si
  tenga conto "delle richieste di permesso di soggiorno per
  motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri
  extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con
  permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo,
  studio".
     E con ciò si riconosceva, già da allora, che il meccanismo
  dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro da
  riservare ai cittadini non comunitari avrebbe dovuto tener
  conto di quanti, entrati in Italia per differenti motivi, vi
  avessero trovato opportunità di occupazione.
     Quindi, si è riconosciuto, sia pure implicitamente, che
  l'articolo 8 della legge n. 943 del 1986 - relativo alla
  chiamata nominativa e all'assunzione all'estero di un
  cittadino non comunitario da parte di un datore di lavoro
  italiano - non è stato sufficiente a garantire un equilibrato
  soddisfacimento del fabbisogno nazionale di mano d'opera
  straniera; si è previsto, di conseguenza, che i decreti
  annuali sui flussi programmati dovessero rappresentare uno
  strumento più adeguato e flessibile.  E invece, fino ad oggi,
  tali decreti hanno limitato gli ingressi per motivi di lavoro
  alle sole chiamate nominative  ex  articolo 8 della legge
  n. 943 del 1986.
     Tali chiamate prevedono la verifica - ad opera
  dell'amministrazione territorialmente competente (gli uffici
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) -
  dell'indisponibilità di lavoratori italiani per i posti per i
  quali sono richiesti lavoratori stranieri.  Nei fatti, tali
  chiamate sono state riservate ad alcuni settori, come il
  lavoro familiare, la panificazione, la lavorazione del marmo
  oppure le attività ad alto contenuto tecnologico; sono stati
  invece esclusi settori come l'edilizia, la ristorazione e
  l'agricoltura, in quanto si è ritenuto che a tali settori
  intendano accedere i cittadini italiani disoccupati.
     L'errore di tale impostazione è risultato visibile - e
  gravido di conseguenze - soprattutto nel settore
  dell'agricoltura e, in particolare, nelle attività agricole a
  carattere stagionale, per le quali - pur in presenza del
  permesso di soggiorno relativo (previsto dal comma 4
  dell'articolo 4 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990) - i decreti
  annuali di programmazione dei flussi non hanno ancora disposto
  alcunché.
     Se pure, nella XI legislatura, il Governo ha emanato un
  decreto-legge  ad hoc  sull'argomento (decreto-legge 22
  giugno 1993, n. 200, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 144 del 22 giugno 1993), esso ha suscitato tali dissensi
  fra gli immigrati, le organizzazioni sindacali, gli istituti
  di patronato e le associazioni di volontariato, da indurre lo
  stesso proponente a lasciarlo decadere la situazione.  L'ultimo
  provvedimento in merito, il decreto legge del Governo Dini non
  ha modificato la situazione.  Da quanto detto deriva la
 
                               Pag. 4
 
  convinzione che le due questioni precedentemente esposte -
  regolamentazione del lavoro stagionale e regolarizzazione del
  soggiorno dei cittadini non comunitari presenti irregolarmente
  in Italia, in grado di dimostrare un rapporto di lavoro
  subordinato - sono pregiudiziali a qualunque seria politica di
  accoglienza nei confronti dell'immigrazione.
     La presente proposta di legge intende affrontare, appunto,
  tali questioni.
     Al capo I, per quanto riguarda il lavoro stagionale, si
  dispone la previsione del fabbisogno di manodopera straniera
  all'interno del decreto annuale di programmazione dei flussi
  di ingresso.  Ciò al fine di utilizzare questo strumento
  legislativo in maniera dinamica, adeguata alle trasformazioni
  del mercato del lavoro e alle sue esigenze di flessibilità e
  di ricettività.
     Si stabiliscono, poi, le modalità di ingresso in Italia
  per i cittadini non comunitari che intendono svolgere lavori
  temporanei a carattere stagionale e, nel contempo, si prevede
  un sistema congiunto di verifica degli ingressi (tra Ministero
  degli affari esteri e consolati), tale da consentire chiarezza
  nelle autorizzazioni ed efficienza nella gestione delle
  stesse.  In fase di prima applicazione si consente l'accesso al
  lavoro stagionale anche ai cittadini non comunitari già
  presenti in Italia in maniera irregolare (relativamente al
  permesso di soggiorno).
     Con l'articolo 3 (commi 1, 2 e 3) si istituisce il
  permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale
  (previsto dal già citato comma 4 dell'articolo 4 del
  decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 39 del 1990) e se ne definiscono la durata e le
  caratteristiche.  Ai commi 7, 9, 10 e 11 dello stesso articolo
  3, si stabilisce il dovere dello straniero di uscire dal
  territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno
  stagionale, con la sola eccezione relativa alla possibile
  modifica dello stesso permesso in presenza di un rapporto di
  lavoro a tempo indeterminato; si stabilisce inoltre il diritto
  di precedenza del medesimo straniero al reingresso in Italia
  nell'anno successivo.
     Ancora all'articolo 3 (commi 5, 6 e 8) si definiscono i
  doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori non comunitari
  per quanto riguarda le norme generali dell'avviamento al
  lavoro degli stranieri e dell'assicurazione generale
  obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
     Il capo II concerne la regolarizzazione del soggiorno da
  parte dei cittadini non comunitari, lavoratori dipendenti,
  irregolarmente presenti in Italia.
     All'articolo 5 si stabiliscono i tempi e le procedure
  della regolarizzazione: viene rilasciato un permesso di
  soggiorno per lavoro subordinato a quanti, entro centoventi
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano in
  grado di certificare un'attività di lavoro subordinato o di
  ottenere la disponibilità all'assunzione regolare da parte di
  un datore di lavoro; il rilascio del permesso di soggiorno da
  parte della questura è contestuale alla presentazione della
  domanda di regolarizzazione, al fine di impedire forme di
  ricatto da parte di eventuali datori di lavoro disonesti
  (comma 1).
     Le autodichiarazioni del lavoratore straniero sono
  verificate dall'ispettorato provinciale del lavoro e
  dall'INPS: se false, sono punite ai sensi della legge 4
  gennaio 1968, n. 15, e il permesso di soggiorno viene revocato
  (comma 2).
     Analoga regolarizzazione viene concessa per i
  ricongiungimenti di fatto, nel caso in cui il familiare, in
  attesa dell'adempimento delle procedure amministrative, sia
  giunto in Italia; in questo caso, la questura attribuisce il
  permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi
  dell'articolo 4 della legge n. 943 del 1986 (comma 3).
     I datori di lavoro che regolarizzano i lavoratori
  stranieri, occupati irregolarmente presso di loro, non sono
  puniti per le violazioni in materia di rapporto di lavoro, nè
  in materia di soggiorno o di ospitalità e non sono tenuti a
  versare i contributi previdenziali qualora dichiarino entro
  centoventi giorni le omissioni contributive (commi 4 e 7).
     Al lavoratore vengono accreditati i contributi
  previdenziali presso l'istituto competente per il periodo di
 
                               Pag. 5
 
  lavoro dichiarato dal datore di lavoro o accertato
  dall'ispettorato provinciale del lavoro (comma 5).
     Sono dichiarati nulli i provvedimenti amministrativi e
  giurisdizionali notificati al cittadino non comunitario per
  violazione delle disposizioni in materia di ingresso e
  soggiorno (comma 6).
     Le norme sulla regolarizzazione del soggiorno per motivi
  di lavoro si applicano anche ai richiedenti asilo (comma
  8).
     All'articolo 6 si stabiliscono le norme per la
  pubblicizzazione e l'attuazione della regolarizzazione, da
  farsi anche utilizzando l'opera degli istituti di patronato e
  la collaborazione delle associazioni degli immigrati e di
  volontariato sociale (comma 1).
     Si definisce, infine, la copertura finanziaria per
  l'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata presso la
  competente Direzione generale del Ministero degli affari
  esteri e si valuta che la spesa annuale prevista sia di lire
  300 milioni, salvo future modifiche dello stanziamento negli
  anni successivi (comma 2).  Le spese per la regolarizzazione
  dei permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari, di cui
  all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5 e all'articolo 6,
  comma 1, sono valutate in lire 3.000 milioni annui, di cui
  lire 1.500 milioni a carico dello stato di previsione del
  Ministero dell'interno e lire 1.500 milioni a carico dello
  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
     Alla stesura della presente proposta di legge ha
  collaborato Romana Sansa dell'Ufficio immigrazione
  dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA).
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-153 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0153 TOTPAG=0014 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=015300 00 FASCIDC=13DDL0153 SORTNAV=0015300 000 00000 ZZDDLC153 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati