| (Programmazione dei flussi di ingresso).
1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi
di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri
non comunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene
stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a
carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di
riferimento.
2. Per la determinazione del numero dei permessi ai sensi
del comma 1, che non può comunque essere inferiore al numero
dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente ai
sensi dell'articolo 3, comma 9, i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
del bilancio e della programmazione economica si avvalgono
delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera,
formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative per i settori nei quali l'andamento del lavoro
sia prevalentemente stagionale.
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