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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2537
DDL0153-0005
Progetto di legge Camera n. 153 - testo presentato - (DDL13-153)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C153. TESTIPDL
...C153.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC153 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Ingresso e regolarizzazione).
     1.  Nel periodo dal 1^ marzo al 30 aprile dell'anno
  solare di riferimento, i cittadini non comunitari, residenti
  all'estero, che intendono svolgere lavori a carattere
 
                               Pag. 7
 
  stagionale sul territorio italiano devono presentare la
  richiesta di ingresso alle autorità diplomatiche o consolari
  italiane nel Paese di origine o di residenza stabile.
     2.  Le richieste di cui al comma 1 devono essere trasmesse
  dalle autorità diplomatiche o consolari, di cui al medesimo
  comma, al Ministero degli affari esteri per via telematica e
  con cadenza settimanale, segnalando il diritto alla precedenza
  delle richieste dei cittadini non comunitari titolari di visto
  di reingresso, attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
  In linea generale le richieste devono essere trasmesse
  rispettando la data di presentazione delle stesse.
     3.  Presso la competente Direzione generale del Ministero
  degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale
  informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a
  carattere stagionale, alla quale affluiscono le richieste
  presentate dai cittadini non comunitari nell'anno solare di
  riferimento, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  Tali richieste vengono accolte fino al raggiungimento del
  numero di permessi previsto, in applicazione dell'articolo 1,
  comma 1, della presente legge, dal decreto sulla
  programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di
  lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3
  dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39.
     4.  Il cittadino non comunitario autorizzato all'ingresso
  per svolgere lavori a carattere stagionale deve entrare nel
  territorio dello Stato entro il 31 agosto dell'anno solare di
  riferimento, munito, qualora previsto, di visto di
  ingresso.
     5.  Ai fini del provvedimento di respingimento alla
  frontiera, di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
  31 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, non
  è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero autorizzato
  all'ingresso per svolgere lavori di carattere stagionale.
     6.  In sede di prima applicazione della presente legge,
  entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in
  vigore, i cittadini non comunitari, presenti alla stessa data
 
                               Pag. 8
 
  e a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato, possono
  richiedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per lavori
  stagionali di cui al comma 1 dell'articolo 3.
     7.  I cittadini non comunitari che avanzano richiesta di
  permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, ai
  sensi del comma 6, non sono punibili per le pregresse
  violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
  soggiorno degli stranieri.  Sono annullati i provvedimenti
  amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a
  seguito di tali violazioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-153 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0153 TOTPAG=0014 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=015300 00 FASCIDC=13DDL0153 SORTNAV=0015300 000 00000 ZZDDLC153 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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