| (Ingresso e regolarizzazione).
1. Nel periodo dal 1^ marzo al 30 aprile dell'anno
solare di riferimento, i cittadini non comunitari, residenti
all'estero, che intendono svolgere lavori a carattere
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stagionale sul territorio italiano devono presentare la
richiesta di ingresso alle autorità diplomatiche o consolari
italiane nel Paese di origine o di residenza stabile.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere trasmesse
dalle autorità diplomatiche o consolari, di cui al medesimo
comma, al Ministero degli affari esteri per via telematica e
con cadenza settimanale, segnalando il diritto alla precedenza
delle richieste dei cittadini non comunitari titolari di visto
di reingresso, attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
In linea generale le richieste devono essere trasmesse
rispettando la data di presentazione delle stesse.
3. Presso la competente Direzione generale del Ministero
degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale
informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a
carattere stagionale, alla quale affluiscono le richieste
presentate dai cittadini non comunitari nell'anno solare di
riferimento, secondo quanto previsto dal presente articolo.
Tali richieste vengono accolte fino al raggiungimento del
numero di permessi previsto, in applicazione dell'articolo 1,
comma 1, della presente legge, dal decreto sulla
programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di
lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39.
4. Il cittadino non comunitario autorizzato all'ingresso
per svolgere lavori a carattere stagionale deve entrare nel
territorio dello Stato entro il 31 agosto dell'anno solare di
riferimento, munito, qualora previsto, di visto di
ingresso.
5. Ai fini del provvedimento di respingimento alla
frontiera, di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
31 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, non
è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero autorizzato
all'ingresso per svolgere lavori di carattere stagionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in
vigore, i cittadini non comunitari, presenti alla stessa data
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e a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato, possono
richiedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per lavori
stagionali di cui al comma 1 dell'articolo 3.
7. I cittadini non comunitari che avanzano richiesta di
permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, ai
sensi del comma 6, non sono punibili per le pregresse
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti
amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a
seguito di tali violazioni.
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