| (Permesso di soggiorno per lavori
a carattere stagionale).
1. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha la
durata di sei mesi.
2. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
stagionale è attribuito al cittadino non comunitario, entrato
regolarmente nel territorio dello Stato e munito del visto di
ingresso, qualora previsto. Tale permesso deve essere
richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, apposta
sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle
autorità italiane, al questore della provincia in cui il
cittadino straniero si trova.
3. La richiesta di permesso presentata ai sensi del comma
2 consente il rilascio del libretto di lavoro da parte
dell'ispettorato provinciale del lavoro della provincia in cui
lo straniero si trova. Nelle more del rilascio è consentita
l'instaurazione di rapporti di lavoro, utilizzando la ricevuta
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, rilasciata dalla questura competente.
4. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non
comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori
italiani.
5. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue
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dipendenze il lavoratore stagionale non comunitario si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30
dicembre 1986, n. 943.
6. Il cittadino non comunitario, titolare di permesso di
soggiorno per lavori a carattere stagionale, che ha svolto
attività lavorativa senza essere stato regolarmente occupato
dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita
dichiarazione all'ufficio provinciale del lavoro, comunicando
le informazioni in suo possesso relativamente a tale attività.
Copia della dichiarazione deve essere consegnata
all'interessato e, contestualmente, inviata all'ispettorato
provinciale del lavoro e alla competente sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Qualora il rapporto
di lavoro sia accertato, al lavoratore non comunitario è
assicurato l'accredito contributivo dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma,
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, per il relativo periodo di attività
lavorativa.
7. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
stagionale in corso di validità è convertito, su richiesta del
titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a
tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al
lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, in un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato della durata di due anni.
8. Al cittadino non comunitario, titolare di permesso di
soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica
l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.
9. Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavori a
carattere stagionale il cittadino non comunitario è tenuto a
lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi
richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo
straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso
sul territorio nazionale, per lavori a carattere stagionale,
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valido per il diritto di precedenza nell'anno solare
successivo.
10. Entro quindici giorni dalla data di attribuzione del
visto di reingresso il cittadino non comunitario deve lasciare
il territorio nazionale, pena l'espulsione prevista
dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni.
11. E' compito della polizia di frontiera di apporre il
timbro di uscita sul passaporto o documento equipollente
riconosciuto dalle autorità italiane.
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