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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2538
DDL0153-0006
Progetto di legge Camera n. 153 - testo presentato - (DDL13-153)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C153. TESTIPDL
...C153.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC153 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Permesso di soggiorno per lavori
                   a carattere stagionale).
     1.  Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
  stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha la
  durata di sei mesi.
     2.  Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
  stagionale è attribuito al cittadino non comunitario, entrato
  regolarmente nel territorio dello Stato e munito del visto di
  ingresso, qualora previsto.  Tale permesso deve essere
  richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, apposta
  sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle
  autorità italiane, al questore della provincia in cui il
  cittadino straniero si trova.
     3.  La richiesta di permesso presentata ai sensi del comma
  2 consente il rilascio del libretto di lavoro da parte
  dell'ispettorato provinciale del lavoro della provincia in cui
  lo straniero si trova.  Nelle more del rilascio è consentita
  l'instaurazione di rapporti di lavoro, utilizzando la ricevuta
  della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
  stagionale, rilasciata dalla questura competente.
     4.  Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non
  comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori
  italiani.
     5.  Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue
 
                               Pag. 9
 
  dipendenze il lavoratore stagionale non comunitario si
  applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30
  dicembre 1986, n. 943.
     6.  Il cittadino non comunitario, titolare di permesso di
  soggiorno per lavori a carattere stagionale, che ha svolto
  attività lavorativa senza essere stato regolarmente occupato
  dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita
  dichiarazione all'ufficio provinciale del lavoro, comunicando
  le informazioni in suo possesso relativamente a tale attività.
  Copia della dichiarazione deve essere consegnata
  all'interessato e, contestualmente, inviata all'ispettorato
  provinciale del lavoro e alla competente sede dell'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS).  Qualora il rapporto
  di lavoro sia accertato, al lavoratore non comunitario è
  assicurato l'accredito contributivo dell'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
  superstiti ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma,
  del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
  successive modificazioni, per il relativo periodo di attività
  lavorativa.
     7.  Il permesso di soggiorno per lavori a carattere
  stagionale in corso di validità è convertito, su richiesta del
  titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a
  tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al
  lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, in un permesso di soggiorno
  per lavoro subordinato della durata di due anni.
     8.  Al cittadino non comunitario, titolare di permesso di
  soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica
  l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.
     9.  Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavori a
  carattere stagionale il cittadino non comunitario è tenuto a
  lasciare il territorio dello Stato.  Qualora ne avanzi
  richiesta al questore della provincia in cui si trova, lo
  straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso
  sul territorio nazionale, per lavori a carattere stagionale,
 
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  valido per il diritto di precedenza nell'anno solare
  successivo.
     10.  Entro quindici giorni dalla data di attribuzione del
  visto di reingresso il cittadino non comunitario deve lasciare
  il territorio nazionale, pena l'espulsione prevista
  dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, e successive modificazioni.
     11.  E' compito della polizia di frontiera di apporre il
  timbro di uscita sul passaporto o documento equipollente
  riconosciuto dalle autorità italiane.
 
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