| 1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, sono prorogati al 30 giugno 1996; sono fatti
salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto. I componenti del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente né
rieleggibili né designabili ove abbiano partecipato a più di
una consiliatura.
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