| (Disposizioni per la regolarizzazione).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i cittadini non comunitari,
presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul
territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro
dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare o
che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato
a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini
regolarmente residenti in Italia oppure di avere effettuato
prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva
non inferiore a novanta giornate lavorative, devono
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regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso
le questure o i commissariati di pubblica sicurezza
territorialmente competenti; contestualmente, le questure o i
commissariati rilasciano il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni.
2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore non
comunitario ai sensi del comma 1 è trasmessa nei tempi
stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla
sede dell'INPS, competenti per territorio, i quali provvedono
alle verifiche previste e ai relativi adempimenti. La falsa
dichiarazione è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa
dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.
3. Ai cittadini non comunitari, presenti sul territorio
dello Stato alla data di entrata in vigore della presente
legge, aventi diritto a essere ammessi sul territorio
nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne
facciano richiesta presso le questure o i commissariati di
pubblica sicurezza territorialmente competenti entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per
coesione familiare ovvero, se titolari di un permesso di
soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in
permesso di soggiorno per coesione familiare.
4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro
irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le
violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul
soggiorno degli stranieri compiute in relazione
all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli
stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi
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antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei
contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale
e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni
contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Le
disposizioni del presente comma si applicano a coloro che
effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente legge.
5. Per i lavoratori non comunitari assunti irregolarmente,
per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
al comma 4 e per i quali viene accertato il rapporto di lavoro
ai sensi del comma 2, i periodi di assicurazione sociale
obbligatoria sono accreditati presso l'istituto previdenziale
competente, ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma,
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
6. I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di
regolarizzazione del permesso di soggiorno ai sensi del
presente articolo, non sono punibili per le pregresse
violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti
amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a
seguito di dette violazioni.
7. Chiunque, in relazione ai cittadini non comunitari di
cui al comma 6, abbia contravvenuto alle disposizioni
legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di
cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è
soggetto a sanzioni penali o amministrative purché adempia
agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. I richiedenti asilo che invocano l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 o 3 del presente articolo non
perdono il diritto al riconoscimento dello status di
rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi
di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
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