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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2541
DDL0153-0009
Progetto di legge Camera n. 153 - testo presentato - (DDL13-153)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C153. TESTIPDL
...C153.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC153 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Disposizioni per la regolarizzazione).
     1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge i cittadini non comunitari,
  presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul
  territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro
  dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare o
  che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato
  a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini
  regolarmente residenti in Italia oppure di avere effettuato
  prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva
  non inferiore a novanta giornate lavorative, devono
 
                              Pag. 11
 
  regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso
  le questure o i commissariati di pubblica sicurezza
  territorialmente competenti; contestualmente, le questure o i
  commissariati rilasciano il permesso di soggiorno per motivi
  di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai
  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, e successive modificazioni.
     2.  Copia della dichiarazione resa dal lavoratore non
  comunitario ai sensi del comma 1 è trasmessa nei tempi
  stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto
  1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla
  sede dell'INPS, competenti per territorio, i quali provvedono
  alle verifiche previste e ai relativi adempimenti.  La falsa
  dichiarazione è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 4
  gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa
  dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.
     3.  Ai cittadini non comunitari, presenti sul territorio
  dello Stato alla data di entrata in vigore della presente
  legge, aventi diritto a essere ammessi sul territorio
  nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne
  facciano richiesta presso le questure o i commissariati di
  pubblica sicurezza territorialmente competenti entro
  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per
  coesione familiare ovvero, se titolari di un permesso di
  soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in
  permesso di soggiorno per coesione familiare.
     4.  I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro
  irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le
  violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
  di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul
  soggiorno degli stranieri compiute in relazione
  all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
  sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.  Gli
  stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi
 
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  antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei
  contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale
  e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni
  contributive e per i relativi adempimenti amministrativi.  Le
  disposizioni del presente comma si applicano a coloro che
  effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore dalla presente legge.
     5.  Per i lavoratori non comunitari assunti irregolarmente,
  per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
  al comma 4 e per i quali viene accertato il rapporto di lavoro
  ai sensi del comma 2, i periodi di assicurazione sociale
  obbligatoria sono accreditati presso l'istituto previdenziale
  competente, ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma,
  del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
  successive modificazioni.
     6.  I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di
  regolarizzazione del permesso di soggiorno ai sensi del
  presente articolo, non sono punibili per le pregresse
  violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
  soggiorno degli stranieri.  Sono annullati i provvedimenti
  amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a
  seguito di dette violazioni.
     7.  Chiunque, in relazione ai cittadini non comunitari di
  cui al comma 6, abbia contravvenuto alle disposizioni
  legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di
  cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è
  soggetto a sanzioni penali o amministrative purché adempia
  agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro
  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     8.  I richiedenti asilo che invocano l'applicazione delle
  disposizioni di cui ai commi 1 o 3 del presente articolo non
  perdono il diritto al riconoscimento dello  status  di
  rifugiato.  Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi
  di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
 
                              Pag. 13
 
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-153 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0153 TOTPAG=0014 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=022 PAGFIN=0013 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=015300 00 FASCIDC=13DDL0153 SORTNAV=0015300 000 00000 ZZDDLC153 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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