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e copertura finanziaria).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonché gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e le istituzioni o fondazioni con finalità
sociali, provvedono, anche avvalendosi di forme di
collaborazione con associazioni di immigrati e di rifugiati e
con associazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità
alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di
promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori
non comunitari presenti sul territorio nazionale. Per la
regolarizzazione delle posizioni pregresse, gli interessati
possono avvalersi dell'opera degli istituti di patronato di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Anagrafe
annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori
a carattere stagionale, di cui all'articolo 2, comma 3,
valutato in lire 300 milioni annui, si fa fronte, per l'anno
1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 3533 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per il medesimo anno, e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
3. All'onere derivante dalla regolarizzazione dei permessi
di soggiorno dei lavoratori non comunitari, di cui
all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5, e al comma 1 del
presente articolo, valutato in lire 3.000 milioni annui, si fa
fronte, per l'anno 1996, mediante riduzione, rispettivamente
per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al
capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e al capitolo 1176 dello stato di previsione del
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
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