Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2545
DDL0154-0002
Progetto di legge Camera n. 154 - testo presentato - (DDL13-154)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C154. TESTIPDL
...C154.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC154 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Sempre più grave ed evidente
  appare l'incompatibilità tra il regime carcerario e lo stato
  avanzato di malattia prodotta da AIDS e sempre più fragile
  appare lo strumento legislativo attualmente disponibile.
  Secondo dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia,
  circa 3.000 detenuti sono attualmente affetti da HIV e di
  questi più di 400 sono già in fase di ARC.  Si tratta, come è
  noto, di dati approssimativi poiché solo il 41 per cento dei
  soggetti in carcere si è sottoposto al test volontario: degli
  altri non si conosce la condizione di salute e a volte la
  diagnosi di AIDS può essere formulata dopo l'esito terminale
  del decorso della malattia.
     Del resto il problema AIDS si è improvvisamente innestato
  su una situazione carceraria già ai limiti del collasso; una
  situazione caratterizzata dall'affollamento ben al di là di
  ogni soglia di tollerabilità, dalle carenze strutturali e di
  organico, dagli esiti di quella profonda modificazione
  avvenuta negli ultimi anni, prodotta dall'enorme incremento
  percentuale, sul totale della popolazione detenuta, di
  soggetti in vario modo riferibili alla marginalità sociale,
  alla immigrazione, alla microcriminalità legata alla
  tossicodipendenza.
     In questo contesto il drammatico problema della presenza
  di soggetti affetti da AIDS è progressivamente divenuto un
  fattore endemico degli istituti di detenzione, senza che
  questi siano strutturalmente in grado di affrontarlo
  adeguatamente.
     Non è tuttavia soltanto un problema di inadeguatezza di
  strutture a determinare l'attuale necessità di un nuovo
  intervento legislativo.  Il regime carcerario si presenta,
  infatti, per la sua stessa tipologia ed organizzazione,
  incompatibile con il diritto alla salute delle persone affette
  da HIV, per le quali, è ormai opinione unanime dei medici
  specialisti, è essenziale più che l'ospedalizzazione, la
 
                               Pag. 2
 
  possibilità di assistenza domiciliare, di vivere in una
  situazione di accoglienza che garantisca serenità e tutela,
  per arginare l'evoluzione della malattia e, ove possibile,
  curare le specifiche patologie.
     Inoltre, il sovraffollamento, la frequente assenza delle
  più elementari norme di igiene e profilassi, la promiscuità
  dei rapporti, aumentano gravemente negli istituti di
  reclusione il rischio di trasmissione non controllabile del
  contagio.
     E' proprio sulla base di questi motivi che nella XI
  legislatura il Parlamento approvò la legge n. 222 del 1993 che
  esclude la custodia cautelare in carcere degli imputati e
  prevede la sospensione della pena per i condannati, nei casi
  di AIDS conclamato.
     Il successivo decreto congiunto del Ministro della sanità
  e del Ministro di grazia e giustizia vincola l'accertamento
  della situazione di malattia al livello numerico dei linfociti
  CD4 e stabilisce che nei casi di presenza inferiore al tetto
  di 100 per millimetro cubo l'incompatibilità con il carcere
  sia automatica e nei casi tra 100 e 200 tale incompatibilità
  sia stabilita caso per caso dal magistrato.  Questo triennio di
  applicazione della legge ha rilevato alcuni punti di
  strutturale debolezza, oltre che molte situazioni di
  inadempienza sul piano attuativo.
     Innanzitutto la legge, in virtù degli stessi articoli del
  codice su cui interviene, non fa riferimento ai soggetti non
  detenuti, ma internati, in case di lavoro, in istituti
  psichiatrici giudiziari: occorre prevedere una soluzione che
  tuteli anche per essi il fondamentale diritto alla salute,
  rimuovendo una situazione di sostanziale iniquità.
     In secondo luogo, i limiti stabiliti dal successivo
  decreto interministeriale - che coglieva, seppur in una
  interpretazione restrittiva, lo stato del dibattito medico del
  momento - sono oggi ritenuti dalla comunità medico-scientifica
  assolutamente inadeguati.  Il  Center for diseas control
  (CDC) di Atlanta, massima autorità internazionale, ha definito
  come affetti da AIDS conclamato tutti i pazienti, anche se
  asintomatici, che presentano un numero di cellule CD4
  inferiore a 200/mmc o con una percentuale totale inferiore al
  14 per cento e tutti i soggetti sieropositivi che, pur con
  livelli superiori di cellule CD4, sono affetti da tubercolosi
  polmonare o da polmonite ricorrente o da carcinoma cervicale
  invasivo.  Per questo è essenziale ampliare il limite previsto
  dal decreto allora emanato, sia nel senso dell'innalzamento
  della soglia numerica, sia in quello di prevedere
  l'incompatibilità in presenza di un particolare quadro
  clinico, anche nel caso di un livello numerico superiore.
     Con tale modifica si otterrebbe anche il vantaggio di
  portare, per via automatica, a maggiore omogeneità l'operato
  della magistratura di sorveglianza, spesso molto difforme da
  sede a sede nel territorio nazionale.
     Inoltre, l'attuazione ha mostrato, oltre alle già dette
  differenze di valutazione dei tribunali di sorveglianza nel
  territorio nazionale, enormi lungaggini nelle fasi di
  accertamento, nell'esecuzione dei test, nel ricomporre
  unitariamente la cartella clinica del soggetto nei casi di
  suoi rientri in carcere.  Alle ispezioni parlamentari - di
  singoli, effettuate in virtù di quanto previsto dall'articolo
  67 dell'ordinamento penitenziario, e dell'apposita delegazione
  nominata dalla Commissione sanità del Senato nella XI
  legislatura - si è spesso presentato il quadro drammatico di
  soggetti con gravissime sintomatologie terminali, ristretti in
  carcere in attesa dell'espletarsi della propria pratica, in
  attesa di nuovi accertamenti richiesti o semplicemente in
  attesa di adempimenti burocratici che consentissero loro di
  terminare la propria esistenza al di fuori delle mura
  carcerarie.
     Questa insostenibile situazione richiede che le norme
  diano chiara ed inequivocabile indicazione e che vincolino il
  magistrato all'espletamento rapido dei suoi adempimenti.
     La proposta di legge che qui si presenta, elaborata
  dall'associazione Antigone, interviene per dare una risposta a
  questi punti.
 
                               Pag. 3
 
     Ma interviene altresì su un aspetto che spesso è
  all'origine di un diffuso allarme dell'opinione pubblica
  rispetto a queste ipotesi di scarcerazione.  Più volte sono
  state riportate dalla stampa notizie su nuovi reati commessi
  da soggetti scarcerati sulla base della legge n. 222 del 1993,
  spinti nuovamente al reato dalla propria disperazione e
  dall'assenza di strutture esterne di appoggio.
     Occorre preliminarmente sottolineare che spesso tali
  informazioni sono volte a stimolare reazioni emotive che poco
  hanno a che vedere con la riflessione e la valutazione attenta
  a cui è tenuto il legislatore.  Più di una notizia di tal
  genere recentemente apparsa sulla stampa è stata erroneamente
  riferita a soggetti "scarcerati": si trattava - come è emerso
  ad una più attenta lettura dei fatti - di reati commessi da
  soggetti sieropositivi che non erano affatto stati scarcerati
  in virtù delle norme vigenti; in altri casi non si trattava
  neppure di soggetti sieropositivi, ma le notizie erano state
  costruite su comprensibili timori delle vittime.
     E' tuttavia evidente che il legislatore debba agire
  trovando un punto di fondamentale equilibrio di tutela di
  tutti i sog- getti, sani e malati, liberi e detenuti: deve,
  quindi, scrupolosamente tutelare la salute ed il diritto alla
  dignitosa morte dei detenuti malati e deve altresì tutelare la
  collettività di fronte alla possibilità di commissione di
  gravi reati.  Ciò anche al fine di costruire una positiva
  sensazione di sicurezza su cui fondare quei giusti ed avanzati
  interventi che la civiltà sociale e giuridica di un Paese
  impongono.
     Per questo nella presente proposta di legge è previsto
  che, qualora il soggetto scarcerato commetta reati di
  particolare gravità ai danni della persona, è possibile per il
  magistrato disporre l'arresto domiciliare o il ricovero in
  struttura ospedaliera o, infine, il ricovero in strutture
  convenzionate ai sensi della legge sull'AIDS (legge n. 135 del
  1990) al fine di tutelare la collettività dalla commissione di
  nuovi reati e di garantire al singolo un'idonea
  accoglienza.
     Onorevoli colleghi, confido che la drammaticità del
  problema che questa proposta affronta costituisca un impulso
  per un suo rapido percorso di approvazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-154 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0154 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=015400 00 FASCIDC=13DDL0154 SORTNAV=0015400 000 00000 ZZDDLC154 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati