| Onorevoli Colleghi! - Sempre più grave ed evidente
appare l'incompatibilità tra il regime carcerario e lo stato
avanzato di malattia prodotta da AIDS e sempre più fragile
appare lo strumento legislativo attualmente disponibile.
Secondo dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia,
circa 3.000 detenuti sono attualmente affetti da HIV e di
questi più di 400 sono già in fase di ARC. Si tratta, come è
noto, di dati approssimativi poiché solo il 41 per cento dei
soggetti in carcere si è sottoposto al test volontario: degli
altri non si conosce la condizione di salute e a volte la
diagnosi di AIDS può essere formulata dopo l'esito terminale
del decorso della malattia.
Del resto il problema AIDS si è improvvisamente innestato
su una situazione carceraria già ai limiti del collasso; una
situazione caratterizzata dall'affollamento ben al di là di
ogni soglia di tollerabilità, dalle carenze strutturali e di
organico, dagli esiti di quella profonda modificazione
avvenuta negli ultimi anni, prodotta dall'enorme incremento
percentuale, sul totale della popolazione detenuta, di
soggetti in vario modo riferibili alla marginalità sociale,
alla immigrazione, alla microcriminalità legata alla
tossicodipendenza.
In questo contesto il drammatico problema della presenza
di soggetti affetti da AIDS è progressivamente divenuto un
fattore endemico degli istituti di detenzione, senza che
questi siano strutturalmente in grado di affrontarlo
adeguatamente.
Non è tuttavia soltanto un problema di inadeguatezza di
strutture a determinare l'attuale necessità di un nuovo
intervento legislativo. Il regime carcerario si presenta,
infatti, per la sua stessa tipologia ed organizzazione,
incompatibile con il diritto alla salute delle persone affette
da HIV, per le quali, è ormai opinione unanime dei medici
specialisti, è essenziale più che l'ospedalizzazione, la
Pag. 2
possibilità di assistenza domiciliare, di vivere in una
situazione di accoglienza che garantisca serenità e tutela,
per arginare l'evoluzione della malattia e, ove possibile,
curare le specifiche patologie.
Inoltre, il sovraffollamento, la frequente assenza delle
più elementari norme di igiene e profilassi, la promiscuità
dei rapporti, aumentano gravemente negli istituti di
reclusione il rischio di trasmissione non controllabile del
contagio.
E' proprio sulla base di questi motivi che nella XI
legislatura il Parlamento approvò la legge n. 222 del 1993 che
esclude la custodia cautelare in carcere degli imputati e
prevede la sospensione della pena per i condannati, nei casi
di AIDS conclamato.
Il successivo decreto congiunto del Ministro della sanità
e del Ministro di grazia e giustizia vincola l'accertamento
della situazione di malattia al livello numerico dei linfociti
CD4 e stabilisce che nei casi di presenza inferiore al tetto
di 100 per millimetro cubo l'incompatibilità con il carcere
sia automatica e nei casi tra 100 e 200 tale incompatibilità
sia stabilita caso per caso dal magistrato. Questo triennio di
applicazione della legge ha rilevato alcuni punti di
strutturale debolezza, oltre che molte situazioni di
inadempienza sul piano attuativo.
Innanzitutto la legge, in virtù degli stessi articoli del
codice su cui interviene, non fa riferimento ai soggetti non
detenuti, ma internati, in case di lavoro, in istituti
psichiatrici giudiziari: occorre prevedere una soluzione che
tuteli anche per essi il fondamentale diritto alla salute,
rimuovendo una situazione di sostanziale iniquità.
In secondo luogo, i limiti stabiliti dal successivo
decreto interministeriale - che coglieva, seppur in una
interpretazione restrittiva, lo stato del dibattito medico del
momento - sono oggi ritenuti dalla comunità medico-scientifica
assolutamente inadeguati. Il Center for diseas control
(CDC) di Atlanta, massima autorità internazionale, ha definito
come affetti da AIDS conclamato tutti i pazienti, anche se
asintomatici, che presentano un numero di cellule CD4
inferiore a 200/mmc o con una percentuale totale inferiore al
14 per cento e tutti i soggetti sieropositivi che, pur con
livelli superiori di cellule CD4, sono affetti da tubercolosi
polmonare o da polmonite ricorrente o da carcinoma cervicale
invasivo. Per questo è essenziale ampliare il limite previsto
dal decreto allora emanato, sia nel senso dell'innalzamento
della soglia numerica, sia in quello di prevedere
l'incompatibilità in presenza di un particolare quadro
clinico, anche nel caso di un livello numerico superiore.
Con tale modifica si otterrebbe anche il vantaggio di
portare, per via automatica, a maggiore omogeneità l'operato
della magistratura di sorveglianza, spesso molto difforme da
sede a sede nel territorio nazionale.
Inoltre, l'attuazione ha mostrato, oltre alle già dette
differenze di valutazione dei tribunali di sorveglianza nel
territorio nazionale, enormi lungaggini nelle fasi di
accertamento, nell'esecuzione dei test, nel ricomporre
unitariamente la cartella clinica del soggetto nei casi di
suoi rientri in carcere. Alle ispezioni parlamentari - di
singoli, effettuate in virtù di quanto previsto dall'articolo
67 dell'ordinamento penitenziario, e dell'apposita delegazione
nominata dalla Commissione sanità del Senato nella XI
legislatura - si è spesso presentato il quadro drammatico di
soggetti con gravissime sintomatologie terminali, ristretti in
carcere in attesa dell'espletarsi della propria pratica, in
attesa di nuovi accertamenti richiesti o semplicemente in
attesa di adempimenti burocratici che consentissero loro di
terminare la propria esistenza al di fuori delle mura
carcerarie.
Questa insostenibile situazione richiede che le norme
diano chiara ed inequivocabile indicazione e che vincolino il
magistrato all'espletamento rapido dei suoi adempimenti.
La proposta di legge che qui si presenta, elaborata
dall'associazione Antigone, interviene per dare una risposta a
questi punti.
Pag. 3
Ma interviene altresì su un aspetto che spesso è
all'origine di un diffuso allarme dell'opinione pubblica
rispetto a queste ipotesi di scarcerazione. Più volte sono
state riportate dalla stampa notizie su nuovi reati commessi
da soggetti scarcerati sulla base della legge n. 222 del 1993,
spinti nuovamente al reato dalla propria disperazione e
dall'assenza di strutture esterne di appoggio.
Occorre preliminarmente sottolineare che spesso tali
informazioni sono volte a stimolare reazioni emotive che poco
hanno a che vedere con la riflessione e la valutazione attenta
a cui è tenuto il legislatore. Più di una notizia di tal
genere recentemente apparsa sulla stampa è stata erroneamente
riferita a soggetti "scarcerati": si trattava - come è emerso
ad una più attenta lettura dei fatti - di reati commessi da
soggetti sieropositivi che non erano affatto stati scarcerati
in virtù delle norme vigenti; in altri casi non si trattava
neppure di soggetti sieropositivi, ma le notizie erano state
costruite su comprensibili timori delle vittime.
E' tuttavia evidente che il legislatore debba agire
trovando un punto di fondamentale equilibrio di tutela di
tutti i sog- getti, sani e malati, liberi e detenuti: deve,
quindi, scrupolosamente tutelare la salute ed il diritto alla
dignitosa morte dei detenuti malati e deve altresì tutelare la
collettività di fronte alla possibilità di commissione di
gravi reati. Ciò anche al fine di costruire una positiva
sensazione di sicurezza su cui fondare quei giusti ed avanzati
interventi che la civiltà sociale e giuridica di un Paese
impongono.
Per questo nella presente proposta di legge è previsto
che, qualora il soggetto scarcerato commetta reati di
particolare gravità ai danni della persona, è possibile per il
magistrato disporre l'arresto domiciliare o il ricovero in
struttura ospedaliera o, infine, il ricovero in strutture
convenzionate ai sensi della legge sull'AIDS (legge n. 135 del
1990) al fine di tutelare la collettività dalla commissione di
nuovi reati e di garantire al singolo un'idonea
accoglienza.
Onorevoli colleghi, confido che la drammaticità del
problema che questa proposta affronta costituisca un impulso
per un suo rapido percorso di approvazione.
| |