| 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 286- bis
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Nei casi di incompatibilità il giudice dispone
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni, la revoca
della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso
l'abitazione dell'imputato".
2. All'articolo 146 del codice penale, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Nel caso previsto dal n. 3 del primo comma il
provvedimento deve essere adottato immediatamente, e comunque
non oltre sette giorni dall'accertamento dello stato di
incompatibilità, secondo le procedure di cui all'articolo
286- bis del codice di procedura penale".
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