| 1. Il comma 2 dell'articolo 286- bis del codice di
procedura penale è sostituito dai seguenti:
" 2. I casi di AIDS conclamato o di grave deficienza
immunitaria di cui al comma 1 si hanno per:
a) individui affetti da deficit immunitario
esplicitato da un numero di linfociti CD4 + inferiori a
200/mmc, ovvero con una percentuale inferiore al 14 per cento,
come valori ottenuti in due esami consecutivi, effettuati a
distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;
b) individui sieropositivi affetti da tubercolosi
polmonare, da polmonite ricorrente o da carcinoma cervicale
invasivo.
2- bis. Con decreto emanato dai Ministri della
sanità e di grazia e giustizia sono stabilite le procedure
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diagnostiche e medico-legali per accertare le condizioni
previste dal comma 2".
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