| 1. Il giudice può disporre gli arresti domiciliari o il
ricovero in struttura ospedaliera, ovvero in struttura
convenzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 1990, n. 135, dei soggetti per i quali è stata disposta
la revoca della custodia cautelare ai sensi dell'articolo
286- bis del codice di procedura penale, ovvero la
sospensione della pena ai sensi del n. 3 del primo comma
dell'articolo 146 del codice penale, e per i quali sussistano
gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati consumati o
tentati dopo l'adozione del provvedimento di revoca o di
sospensione, limitatamente ai delitti di cui agli articoli
422, 519, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del
codice penale.
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