| Onorevoli Colleghi! - Il problema del sovraffollamento
delle carceri nel nostro Paese è stato ripetutamente sollevato
nell'ultimo periodo, nella convinzione che il primo ostacolo
alla realizzazione della finalità rieducativa che la
Costituzione assegna alla pena discenda proprio
dall'impossibilità di assicurare, nell'attuale rapporto tra
ricettività e presenza, condizioni minime di vivibilità ai
cittadini detenuti.
Secondo dati del giugno 1995 i detenuti erano 52.315, a
fronte di una ricettività degli istituti che il Ministero di
grazia e giustizia stima in 36.477 posti e di una soglia di
tollerabilità degli stessi stimata attorno ai 45.000 posti.
Poiché, come è ovvio, il dato ha soltanto una parziale
omogeneità nel territorio nazionale e raggiunge i suoi punti
massimi nei grandi agglomerati urbani, ci si trova oggi di
fronte ad una situazione relativamente esplosiva nella maggior
parte delle carceri nelle grandi città: a Roma, a Milano,
Napoli, Palermo si moltiplicano le denunce degli stessi
responsabili degli istituti penitenziari per l'impossibilità
di assicurare vivibilità e salute.
Si sono fermati nel loro iter, per cause molteplici,
i tentativi di intervento legislativo volti a razionalizzare
l'accesso alle forme alternative alla detenzione, a rendere
omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle norme
attualmente vigenti (molto disomogenee tra i vari tribunali di
sorveglianza), infine a invertire la tendenza che porta in
carcere soggetti in virtù della loro condizione di marginalità
sociale piuttosto che della gravità dei reati da loro commessi
e della loro potenzialità criminale.
In primo luogo, l'intervento organico in una materia così
complessa richiede una riflessione culturale più generale per
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ridefinire gli ambiti e i limiti del sistema penale, il
significato attribuito alla pena e il ruolo in essa di quella
particolare pena che è la detenzione. E' una riflessione che
dovrebbe vedere protagoniste forze ideali, culturali e
politiche. Al contrario, spesso, motivi di appartenenza hanno
impedito sia un largo confronto su tali temi, sia l'esame di
merito dei singoli provvedimenti.
In secondo luogo, la giusta volontà di non introdurre,
attraverso questa via, provvedimenti volti sostanzialmente a
salvaguardare particolari settori di imputati o di condannati,
abbandonando così un fondamentale principio di equità, ha
spesso finito con il far perdere di vista il problema generale
delle altre migliaia di cittadini che attualmente patiscono la
pena detentiva.
Sebbene quindi il problema della pena richiederebbe una
radicale ridefinizione normativa - a partire da una indagine
sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma del
1975 e delle sue modificazioni del 1986 - crediamo sia
necessario intervenire con urgenza con un provvedimento
parziale che costituisca un segnale per la popolazione
detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che sia in grado
di coniugare le esigenze di umanità e finalità della pena
(fissate dall'articolo 27 della Costituzione) con quelle di
tutela della collettività.
Assicurare condizioni di detenzione non contrastanti con
tale finalità costituzionale è del resto oggi terreno di
impegno essenziale, proprio a chi ha a cuore il corretto
funzionamento del nostro sistema penale.
La proposta di legge che presentiamo, elaborata
dall'associazione Antigone, si compone di due soli articoli.
Il primo estende il beneficio dell'affidamento in prova al
servizio sociale, previa osservazione e decisione del
tribunale di sorveglianza, alle pene fino a 4 anni, e ai
residui di pena di 4 anni. Non vi è alcuna modifica delle
condizioni in base alle quali il beneficio può essere
concesso. In aggiunta alla previsione attuale, si dà soltanto
la possibilità, per coloro che "provengono dalla libertà", di
essere giudicati idonei sulla base di una osservazione
condotta all'esterno delle strutture carcerarie e non
necessariamente attraverso il passaggio intramurario. Si
prevede inoltre che, per ovviare alla larga disinformazione
sui propri diritti dei ristretti in carcere, diffusa in modo
particolare tra gli stranieri, sull'ordine di esecuzione
compaia in più lingue, nei casi che rientrano nella possibile
concessione del beneficio, l'indicazione di tale
possibilità.
L'articolo 2, riprendendo una proposta a suo tempo
presentata dal Ministro professor Conso, estende la
liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre. Anche in
questo caso non si modificano le condizioni attualmente
previste e che sono volte a valorizzare la positiva
partecipazione all'opera di rieducazione. A fini deflattivi,
si propone che questa norma abbia efficacia a partire dal 24
ottobre 1989, per quei soggetti ai quali in questo periodo di
tempo è stato riconosciuto il beneficio limitatamente ai 45
giorni.
Naturalmente sulla base delle norme che regolano in via
generale l'accesso agli istituti e ai benefìci previsti
dall'ordinamento penitenziario, il provvedimento proposto non
ha effetti nei confronti della criminalità organizzata.
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