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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2551
DDL0155-0002
Progetto di legge Camera n. 155 - testo presentato - (DDL13-155)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C155. TESTIPDL
...C155.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC155 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il problema del sovraffollamento
  delle carceri nel nostro Paese è stato ripetutamente sollevato
  nell'ultimo periodo, nella convinzione che il primo ostacolo
  alla realizzazione della finalità rieducativa che la
  Costituzione assegna alla pena discenda proprio
  dall'impossibilità di assicurare, nell'attuale rapporto tra
  ricettività e presenza, condizioni minime di vivibilità ai
  cittadini detenuti.
     Secondo dati del giugno 1995 i detenuti erano 52.315, a
  fronte di una ricettività degli istituti che il Ministero di
  grazia e giustizia stima in 36.477 posti e di una soglia di
  tollerabilità degli stessi stimata attorno ai 45.000 posti.
  Poiché, come è ovvio, il dato ha soltanto una parziale
  omogeneità nel territorio nazionale e raggiunge i suoi punti
  massimi nei grandi agglomerati urbani, ci si trova oggi di
  fronte ad una situazione relativamente esplosiva nella maggior
  parte delle carceri nelle grandi città: a Roma, a Milano,
  Napoli, Palermo si moltiplicano le denunce degli stessi
  responsabili degli istituti penitenziari per l'impossibilità
  di assicurare vivibilità e salute.
    Si sono fermati nel loro  iter,  per cause molteplici,
  i tentativi di intervento legislativo volti a razionalizzare
  l'accesso alle forme alternative alla detenzione, a rendere
  omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle norme
  attualmente vigenti (molto disomogenee tra i vari tribunali di
  sorveglianza), infine a invertire la tendenza che porta in
  carcere soggetti in virtù della loro condizione di marginalità
  sociale piuttosto che della gravità dei reati da loro commessi
  e della loro potenzialità criminale.
     In primo luogo, l'intervento organico in una materia così
  complessa richiede una riflessione culturale più generale per
 
                               Pag. 2
 
  ridefinire gli ambiti e i limiti del sistema penale, il
  significato attribuito alla pena e il ruolo in essa di quella
  particolare pena che è la detenzione.  E' una riflessione che
  dovrebbe vedere protagoniste forze ideali, culturali e
  politiche.  Al contrario, spesso, motivi di appartenenza hanno
  impedito sia un largo confronto su tali temi, sia l'esame di
  merito dei singoli provvedimenti.
     In secondo luogo, la giusta volontà di non introdurre,
  attraverso questa via, provvedimenti volti sostanzialmente a
  salvaguardare particolari settori di imputati o di condannati,
  abbandonando così un fondamentale principio di equità, ha
  spesso finito con il far perdere di vista il problema generale
  delle altre migliaia di cittadini che attualmente patiscono la
  pena detentiva.
     Sebbene quindi il problema della pena richiederebbe una
  radicale ridefinizione normativa - a partire da una indagine
  sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma del
  1975 e delle sue modificazioni del 1986 - crediamo sia
  necessario intervenire con urgenza con un provvedimento
  parziale che costituisca un segnale per la popolazione
  detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che sia in grado
  di coniugare le esigenze di umanità e finalità della pena
  (fissate dall'articolo 27 della Costituzione) con quelle di
  tutela della collettività.
     Assicurare condizioni di detenzione non contrastanti con
  tale finalità costituzionale è del resto oggi terreno di
  impegno essenziale, proprio a chi ha a cuore il corretto
  funzionamento del nostro sistema penale.
     La proposta di legge che presentiamo, elaborata
  dall'associazione Antigone, si compone di due soli articoli.
  Il primo estende il beneficio dell'affidamento in prova al
  servizio sociale, previa osservazione e decisione del
  tribunale di sorveglianza, alle pene fino a 4 anni, e ai
  residui di pena di 4 anni.  Non vi è alcuna modifica delle
  condizioni in base alle quali il beneficio può essere
  concesso.  In aggiunta alla previsione attuale, si dà soltanto
  la possibilità, per coloro che "provengono dalla libertà", di
  essere giudicati idonei sulla base di una osservazione
  condotta all'esterno delle strutture carcerarie e non
  necessariamente attraverso il passaggio intramurario.  Si
  prevede inoltre che, per ovviare alla larga disinformazione
  sui propri diritti dei ristretti in carcere, diffusa in modo
  particolare tra gli stranieri, sull'ordine di esecuzione
  compaia in più lingue, nei casi che rientrano nella possibile
  concessione del beneficio, l'indicazione di tale
  possibilità.
     L'articolo 2, riprendendo una proposta a suo tempo
  presentata dal Ministro professor Conso, estende la
  liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre.  Anche in
  questo caso non si modificano le condizioni attualmente
  previste e che sono volte a valorizzare la positiva
  partecipazione all'opera di rieducazione.  A fini deflattivi,
  si propone che questa norma abbia efficacia a partire dal 24
  ottobre 1989, per quei soggetti ai quali in questo periodo di
  tempo è stato riconosciuto il beneficio limitatamente ai 45
  giorni.
     Naturalmente sulla base delle norme che regolano in via
  generale l'accesso agli istituti e ai benefìci previsti
  dall'ordinamento penitenziario, il provvedimento proposto non
  ha effetti nei confronti della criminalità organizzata.
 
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