| 1. I commi 1, 2, 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. Se la pena detentiva non supera quattro anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, il
condannato può essere affidato in prova al servizio sociale
fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena
da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei
risultati dell'osservazione della personalità, condotta
collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui
si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso
le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo
che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può
essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto
quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha
serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento
tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è
presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha
sede l'organo del pubblico ministero investito
dell'esecuzione.
3- bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ordine
di esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura
penale, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del
termine e dell'autorità a cui è possibile richiedere
l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione
dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Se l'ordine di esecuzione è diretto a cittadini
stranieri, deve essere tradotto in lingua da essi conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e
spagnola".
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